In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 393/03 sollevate in riferimento alla asserita mancata previsione di una disciplina transitoria ed alla violazione di situazioni giuridiche soggettive ormai consolidatesi. Il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere invero ritenuto coerente con la caratteristica dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo questa al contrario individuabile proprio nell’art. 2, co. 1, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 21 febbraio 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Sussistenza – Cancellazione – Impugnazione – Questione pregiudiziale Corte di Giustizia ex art. 234 TCE – Manifesta inammissibilità – Sospensione del giudizio innanzi al C.N.F. – Esclusione.
Il giudizio introdotto innanzi al C.N.F. dall’avvocato dipendente pubblico part-time che impugni la decisione con cui il C.d.O. ne disponga la cancellazione dall’Albo per incompatibilità ai sensi della legge n. 339/03 non può essere sospeso in presenza di una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia ex art. 234 TCE dal giudice interno che dubiti della legittimità comunitaria della citata legge n. 339/03, laddove la questione posta sia ictu oculi inammissibile, perché svincolata dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratta), nonché inidonea a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 21 febbraio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di competenza e diligenza – Attività priva di legittimazione – Violazione.
Pone in essere una palese e grossolana violazione del dovere di competenza l’avvocato che, senza essersi preventivamente costituito in giudizio, svolga in pendenza di questo attività processualmente rilevante, quale quella di revoca e nomina dei consulenti tecnici di parte, in forza di due mandati ad litem idonei ad assumere una qualche rilevanza nel solo rapporto interno tra cliente e professionista ma certo inidonei a soddisfare i requisiti di cui all’art. 83 c.p.c.
Competenza e diligenza costituiscono presupposti impliciti dell’attività professionale. Mentre la diligenza, espressamente richiamata anche dalle norme sul mandato, assicura la qualità della prestazione dovuta, la competenza tende ad affermare la legittimazione specifica dell’attività professionale richiesta dalla parte assistita. E se l’avvocato che svolge il mandato con incuria e mancanza di attenzione viola il principio fondamentale della deontologia forense, intesa come “scienza del dovere” ovvero come “etica professionale”, il riferimento alla “adeguata competenza” contenuto nell’art. 12 c.d.f.Art. 12 cod. prev. – Dovere di competenza.L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività r…Leggi il testo completo → consente una valutazione della capacità sostanziale usata dal professionista nei confronti del cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 19 settembre 2008).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica del provvedimento all’interessato – Termine di 15 giorni ex art. 50 R.D.L. n. 1578/1933 – Natura ordinatoria – Violazione – Conseguenze – Spostamento dies a quo impugnazione.
La mancata osservanza del termine di 15 giorni previsto dall’art. 50 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 ai fini della tempestiva notifica della decisione all’interessato non determina nullità alcuna, trattandosi di termine ordinatorio, unica conseguenza del ritardo essendo il semplice spostamento del dies a quo per l’eventuale impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 19 settembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Provvedimento di archiviazione – Natura decisoria e definitiva – Esclusione – Revocabilità – Successivo esercizio azione disciplinare – Ammissibilità – Violazione principio ne bis in idem – Insussistenza.
Il provvedimento di archiviazione dell’esposto, con il quale il C.d.O. delibera di non esercitare l’azione disciplinare e, dunque, di non celebrare il relativo procedimento, siccome privo del carattere di decisorietà, e quindi della definitività in quanto assunto “allo stato degli atti”, non da luogo a preclusioni di alcun genere, ma è sempre revocabile sulla base di nuovi accertamenti, onde tollera un successivo esercizio dell’azione da parte del Consiglio senza che in alcun modo possa configurarsi violazione del principio generale del ne bis in idem. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 19 settembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di correttezza e lealtà – Violazione – Rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale influenti sul rapporto professionale – Fattispecie.
Viola gli art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, art. 10 c.d.f.Art. 10 cod. prev. – Dovere di indipendenza.Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L’avvocato non deve t…Leggi il testo completo →, art. 35 c.d.f.Art. 35 cod. prev. – Rapporto di fiducia.Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.Qualora sia conferito da un terzo, che intenda…Leggi il testo completo → e art. 36 c.d.f.Art. 36 cod. prev. – Autonomia del rapporto.L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.L’avvocato non deve…Leggi il testo completo → l’avvocato che intervenga quale legale di fiducia nella controversia familiare che il proprio assistito abbia in corso con la moglie, intrattenendo una corrispondenza con il collega di controparte al fine di far trascorrere il tempo necessario a consentire al cliente medesimo, per mezzo di alienazione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello effettivo in favore di una S.p.A. amministrata dalla figlia del professionista il quale altresì risulti titolare di quote societarie, di disfarsi dell’immobile che costituisca la residenza familiare nella quale abitino con il coniuge le figlie minori, così da un lato prestandosi a sottrarre a minori l’unica fonte di possibile soddisfazione del loro diritto di credito alimentare verso il padre naturale, e quindi a vanificare la concreta possibilità di soddisfazione del credito alimentare e del loro diritto di abitare nella casa familiare, e, dall’altro, consentendo alla predetta società, nella quale l’incolpato coltivi evidenti interessi patrimoniali, di acquistare l’immobile descritto ad un corrispettivo vantaggioso, così tenendo un comportamento contrario ai doveri deontologici che si colloca agli antipodi della correttezza e della lealtà anche nei confronti del collega di controparte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 21 luglio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 42
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento innanzi al C.d.O. – Omessa o irregolare convocazione dei componenti del Consiglio – Eccezione – Proposizione per la prima volta dinanzi al C.N.F. – Inammissibilità.
L’eccezione in punto di omessa od irregolare convocazione dei componenti del Consiglio dell’Ordine è inammissibile se proposta per la prima volta dinanzi al Consiglio Nazionale Forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 21 luglio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 42
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza di una o più pagine nella copia dell’atto notificato – Violazione del diritto di difesa – Esclusione.
Va esclusa la nullità della delibera sanzionatoria del C.d.O. che risulti mancante di una o più pagine nella copia dell’atto notificato, peraltro depositato in originale nella sua integrità presso la segreteria del Consiglio e dunque suscettibile di essere preso in visione, allorquando una siffatta mancanza non abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica l’integrale comprensione dell’atto e, quindi, in concreto leso il suo diritto di difesa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 21 luglio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 42
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Impugnazione – Sopravvenute dimissioni – Rimozione causa incompatibilità – Cessata materia del contendere – Estinzione del procedimento.
La rimozione della causa di incompatibilità ex l. n. 339/03 per effetto delle rassegnate dimissioni del ricorrente dall’Ente pubblico dal quale egli dipenda fa venire meno automaticamente la ragione impeditiva della permanenza dell’iscrizione all’Albo e, con essa, la stessa giustificazione del procedimento introdotto con l’impugnativa del provvedimento di cancellazione, con conseguente declaratoria di estinzione del procedimento per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. (Dichiara estinto il procedimento per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 16 febbraio 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Legge n. 339/2003 – Tutela interessi rango costituzionale – Imparzialità e buon andamento p.a. – Indipendenza professione forense – Criteri di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione – Insussistenza – Applicabilità principi comunitari legittimo affidamento e diritti quesiti – Esclusione.
La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che il professionista eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti alla professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare.
La legge n. 339/03 risponde a ragioni imperative di interesse pubblico e rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, né trovano applicazione, in riferimento ad essa, i principi comunitari del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 1 ottobre 2007).