Costituisce condotta gravemente violativa dei principi generali di probità, correttezza e lealtà il comportamento dell’avvocato che sistematicamente ed in un arco di tempo molto ampio provveda ad iscrivere a ruolo cause nelle quali figurino come attori soggetti inesistenti e che, a tal fine, falsifichi ed autentichi falsamente le sottoscrizioni apocrife dei presunti attori, allo scopo di determinare l’automatica assegnazione della medesima controversia a diversi giudici e la conseguente possibilità di scegliere il giudice stesso. (Nella specie, il C.N.F., in considerazione della gravità, della sistematicità e della reiterazione della condotta in un arco di tempo molto ampio, ha ritenuto giustificata la sanzione della cancellazione dall’albo inflitta dal C.O.A.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 gennaio 2009).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Registro dei Praticanti Avvocati – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, previsto dall’art. 17, co. 1, n. 3, del r.d.l. n. 1578/1933 per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, è necessario anche in caso di richiesta d’iscrizione senza autorizzazione al patrocinio, non potendo argomentarsi in contrario dalla formulazione dell’art. 1 del r.d. n. 37/34 che, con disposizione avente natura di norma secondaria, si limita ad indicare (primo comma) i documenti che l’aspirante deve allegare alla domanda d’iscrizione ed a chiarire (terzo comma) che gli aspiranti che intendano dedicarsi al patrocinio devono richiederlo espressamente ed attestare di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità indicate dall’art. 3 L.P. e dall’art. 13 dello stesso r.d. n. 37/34.
Il fatto di aver riportato due condanne penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), in uno con la reticenza nel dichiarare tali precedenti penali, denota l’insussistenza di quella condotta specchiatissima ed illibata prevista dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933 e valevole anche ai fini dell’iscrizione al registro speciale dei Praticanti avvocati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 17 luglio 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 148
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Fase delle indagini conoscitive – Comunicazione e audizione dell’interessato – Obbligatorietà – Esclusione
Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati la fase delle indagini conoscitive non è indispensabile, sicché la comunicazione e l’audizione dell’interessato sono auspicabili ma non obbligatorie. Va pertanto rigettata la richiesta di annullamento della delibera del COA di Firenze per mancanza della propedeutica attività istruttoria. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 20 febbraio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 147
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Rivisitazione del merito della decisione – Inammissibilità – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia
Mediante l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare non è possibile dedurre motivi afferenti al merito della vicenda disciplinare, giacché il potere del C.N.F. è limitato ad una verifica di mera sussistenza o meno dei necessari presupposti di legittimità della delibera del C.O.A. territoriale (quali, ad esempio, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio; l’avvenuta regolare notifica e il rispetto di un certo lasso temporale tra questa e l’udienza dibattimentale). Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso avverso il suddetto provvedimento che, unitamente a censure di merito, eccepisca la tardività della notifica dello stesso e l’incompetenza territoriale del COA locale, trattandosi comunque di valutazioni implicanti una necessaria analisi del merito della vicenda. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 20 febbraio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 147
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Provvedimento che dispone la fissazione dell’udienza dibattimentale – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di fissazione dell’udienza dibattimentale, atto avverso il quale non è prevista alcuna forma di impugnazione, trattandosi di atto intermedio “dovuto”, e previsto dalle norme poste a garanzia dell’esercizio dei diritti di difesa nella legittimità della costituzione del rapporto processuale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 146
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Rivisitazione del merito della decisione – Inammissibilità – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia
Mediante l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, il potere del C.N.F. essendo limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della decisione, qualificato dal semplice riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, attesa l’autonoma ed esclusiva titolarità dell’iniziativa di attivazione del procedimento disciplinare spettante ai Consigli dell’Ordine. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la predetta delibera che si fondi, in assoluta ed assorbente prevalenza, su censure e doglianze che attengono allo stretto merito della vicenda e pressoché esclusivamente su profili che riguardano la fondatezza o infondatezza delle incolpazioni.
Il potere di iniziativa disciplinare del Consiglio dell’Ordine non è condizionato dal contenuto dell’esposto ed addirittura dalla stessa esistenza di quest’ultimo, potendo attingere aliunde le circostanze da porre a base dell’incolpazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 marzo 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 145
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Proposizione oltre il termine ex art. 50 co.2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità
L’incolpato decade dalla facoltà di proporre gravame avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare a seguito dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 50 co. 2 L. n. 1578/1933, che impone alle parti interessate l’onere di proporre impugnazione entro il termine di giorni venti decorrenti dalla notifica e/o dalla comunicazione del provvedimento del quale si chiede la riforma. Trattandosi di termine perentorio, il ricorso tardivamente proposto deve essere pertanto dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 22 luglio 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Testimonianza dell’avvocato – Mancata rinuncia al mandato – Illecito disciplinare
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in quanto lesivo del dovere di riservatezza cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che faccia partecipare al colloquio con il proprio cliente un estraneo al fine di predisporre una testimonianza sul contenuto del colloquio stesso. Configura altresì illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, avendo deciso di rendere dichiarazioni su circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, assuma la veste di testimone nel giudizio civile i cui fatti siano ad esso noti senza previa rinuncia al mandato difensivo, in violazione dell’art. 58 c.d.f.Art. 58 cod. prev. – La testimonianza dell’avvocato.Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. I. L’avvocato non…Leggi il testo completo →, così confondendo un ruolo soggettivo di difesa con una funzione oggettiva di testimonianza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 24 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 143
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di riservatezza – Violazione – Fattispecie – Partecipazione di terzo estraneo a colloquio riservato al fine di predisporre una testimonianza – Configurabilità
Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell’interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare sia perché la fase istruttoria non è indispensabile, donde la legittimità della contestuale notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare e della citazione in giudizio ex art. 47, co. 3, r.d. n. 37/34, sia perché la comunicazione e l’audizione dell’interessato, in tale fase, non sono obbligatorie. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 24 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 143
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Contenuto ex art. 51, co. 3, R.D. n. 37/34 – Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Fase preliminare del procedimento – Irrilevanza
Ai fini della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi irrilevante la contestazione deontologica effettuata con la prima richiesta di chiarimenti, in quanto ciò che rileva al fine di poter ravvisare tale corrispondenza è quanto contestato nella delibera di apertura del procedimento disciplinare, cui, pertanto, dovrà essere riferita ogni attività difensiva. Conseguentemente, la lamentata mancata produzione iniziale dell’intero verbale d’udienza, in violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., non può trovare accoglimento in questa sede, poiché la fase preliminare del procedimento disciplinare ha mera natura ricognitiva ed informativa, sicché ad essa non si applicano le garanzie procedimentali di cui alla l. n. 241/1990. L’audizione dell’esponente inaudita altera parte nella fase preliminare che si svolge dinanzi al C.d.O. non inficia la decisione del C.O.A. e resta assoggettata ai principi enunciati dagli artt. 182-185 c.p.p. (nel testo fissato dall’art. 6, l. n. 534/77), ritenendosi, in definitiva, sanata ove non dedotta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 24 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 143