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  • Il quesito (del COA di Ascoli Piceno) riguarda la possibilità per un laureato residente fuori dal Circondario di un Tribunale, seppure in località limitrofa, di essere iscritto nel registro praticanti tenuto da detto Tribunale nel caso di svolgimento della pratica presso un professionista iscritto nell’Albo di tale Foro.

    La Commissione dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Viene in rilievo l’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 che, “ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri” ha equiparato il “domicilio professionale” alla residenza. Con la disposizione citata il legislatore ha inteso svincolare la facoltà di iscrizione all’albo dalla residenza (intesa come luogo ove confluiscono gli interessi morali , sociali e familiari di una persona), rendendola alternativa al “domicilio professionale”, inteso come sede ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività o, qualora il medesimo si avvalga di più sedi, in cui esercita con carattere di prevalenza tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, del numero di clienti e del giro d’affari realizzato (sul fatto che, nel caso considerato, si debba fare riferimento al “centro principale di attività”: C.N.F. 12 dicembre 2009, n. 145).
    In tal senso, la disposizione, in coerenza col chiaro tenore letterale, è stata costantemente interpretata da questo Consiglio Nazionale Forense (cfr. C.N.F. 8 dicembre 2001, n. 231 e 12 dicembre 2001, n. 272).
    La norma sull’equiparazione tra residenza e domicilio professionale si applica anche al praticante avvocato (in tal senso, cfr. parere 4 luglio 2001 reso su richiesta del Coa di Ragusa e parere 6 ottobre 2001 reso su richiesta del Coa di Cagliari), considerato che la nozione di attività professionale non può che ritenersi estesa a tutte le attività ad essa collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato. In tal caso, tuttavia, il domicilio professionale cui deve aversi riguardo, ai fini che interessano, è quello del dominus (cfr.: parere 21 febbraio 2003 reso su richiesta del Coa di Milano).
    Al quesito posto dal Consiglio richiedente, pertanto, si deve dare risposta positiva”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 16 luglio 2010, n. 36

  • Il quesito (del COA di Milano) riguarda l’attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, prevista dall’art. 4 comma 1, lettera e) del Regolamento per la formazione professionale continua 13 luglio 2007. Si chiede, in particolare, se per l’intervento in tali attività formative possa essere richiesta una quota di partecipazione e se la loro organizzazione e gestione di tali attività possa essere affidata ad Enti e Società esterne.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La richiamata disposizione del Regolamento sulla formazione dev’essere opportunamente collegata col canone I dell’art. 17 del codice deontologico vigente che consente “a fini non lucrativi l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati”.
    Va anche tenuta presente la raccomandazione, più volte ribadita, per l’estensione della tendenziale gratuità della formazione, prevista dall’art. 7 comma 3 del Regolamento, all’intero sistema forense, comprensivo delle Associazioni e dell’attività interna agli Studi professionali.
    In considerazione di quanto sopra non può dunque essere esclusa a priori la possibilità che le attività siano svolte con organizzazione e gestione esterna a pagamento e che la partecipazione possa essere subordinata al versamento di una quota. Il limite deontologico e regolamentare è evidentemente rappresentato dal mero recupero della spesa e dall’assenza di qualsiasi margine ed avanzo che potrebbe, in effetti, tramutare la lecita attività in una di carattere commerciale, incoerente ed incompatibile con quella professionale.
    Resta ferma la particolare attenzione da rivolgere all’attività formativa interna “il cui monitoraggio e valutazione appaiono particolarmente problematici in considerazione anche delle modalità private del suo svolgimento” (così la relazione di accompagnamento al Regolamento per la formazione professionale continua).
    Proprio in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività formativa svolta in un ambiente chiuso e controllato dallo stesso studio cui appartengono gli uditori, è necessario garantire con rigore la trasparenza degli eventi medesimi.
    Ne consegue, affinché non siano elusi gli obiettivi e le garanzie di cui al citato regolamento sulla formazione, che lo studio organizzatore ai fini dell’accredito debba, da un lato, consentire l’accesso agli esterni a fronte di quote di partecipazione giustificate e proporzionate alla tipologia ed alla qualità dell’attività, dall’altro lato, offrire all’Ordine accreditante tutte le informazioni e gli assensi necessarî allo svolgimento di adeguati controlli da parte dello stesso, anche a campione, nelle ore e nei luoghi indicati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 luglio 2010, n. 35

  • Il quesito (del COA di Ascoli Piceno) riguarda il diritto d’accesso e di estrazione di copia integrale degli atti in relazione ad un intero fascicolo disciplinare da parte di un esponente.

    La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene di preliminarmente ribadire l’attualità e quindi di confermare, in via generale, il parere 23 luglio 2009, n.29, di seguito trascritto.

    “In considerazione della natura pacificamente amministrativa del procedimento disciplinare forense avanti i Consigli locali dell’ordine, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (così come ampiamente modifica-ta dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, da ultimo, dagli articoli 7 -10 della legge 18 giugno 2009, n. 69) deve essere, in linea generale, applicata anche al procedimento disciplinare forense di primo grado, pur tenendo conto delle specificità della materia disciplinare.
    A proposito della facoltà di accesso del terzo (tipicamente l’esponente-denunciante) va richiamato il più recente (ed ormai consolidato) orientamento della Commissione consultiva, condensato nel pa-rere 9 maggio 2007 n. 25. Attraverso il richiamo di svariati precedenti, in esso si è chiarita l’impossibilità di pervenire ad una soluzione radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa l’ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti. Più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto alla riservatezza e la necessità di assicurare tutela giurisdizionale ai diritti soggettivi.
    La stessa legge 241/1990, invero, impone un bilanciamento tra l’interesse dell’istante, che dev’essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e quello dei possibili controinteressati, i quali dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromessi loro diritti, a partire da quello alla riservatezza. A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’ordine territoriale di considerare le ragioni del ri-chiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali, ad e-sempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disci-plinare, ovvero l’ottenimento – sfruttando il diritto all’accesso – di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
    L’orientamento trova conferma nei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7), in particolare ove chiarisce che la sola condizione di esponente non abilita, di per sé, all’accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare. Al contrario l’esponente può in effetti essere – più di altri – un soggetto potenzialmente titolato a prendere visione di detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato. Solo così il soggetto può conseguire un effettivo e pieno diritto ad accedere alla documentazione amministrativa, come previsto dall’art. 22 della legge 241/1990.
    Sicché un’istanza di accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare potrà essere rigettata solo se non motivata ovvero se priva di quegli elementi che, oltre le clausole di puro stile, aggiungendosi al mero status di esponente, dimostrino la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall’ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione, escludendosi perciò l’interesse generico, meramente emulativo o dettato da pura curiosità. L’accesso è invero previsto non per un controllo indefinito sull’operato dell’Amministrazione, ma per la tutela di una posizione giuridica differenziata, significativa e ben qualificata rispetto allo specifico affare. In so-stanza, l’accesso deve conseguire ad una valutazione concreta, da condurre caso per caso e con cri-teri di proporzionalità, degli interessi coinvolti.
    Quanto ai limiti dell’accesso, vengono in rilievo la riservatezza del diretto interessato e le esigenze istruttorie del Consiglio procedente, cioè le stesse ragioni della correttezza dell’azione amministra-tiva in proposito conferita per il perseguimento degli interessi della collettività.
    Una volta verificato l’interesse all’accesso del terzo, interesse dunque diretto, concreto ed attuale, in linea di massima non sussistono preminenti ragioni di riservatezza del professionista, in quanto si tratta di accedere non a dati per loro natura sensibili, bensì ad atti aventi di solito stretto riferimento a rapporti contrattuali. Secondo l’attuale formulazione di legge, se anche il diritto di accesso po-trebbe essere escluso quando i documenti richiesti riguardino la vita privata o la riservatezza, con particolare riferimento all’interesse – tra l’altro- professionale, deve comunque (per il comma 7 dell’art. 24 della legge 241/1990) essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministra-tivi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Solo nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (è il caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli interessati). L’attuale Codice sulla privacy fa salva, infatti, la normativa in materia di diritto all’accesso discipli-nata dalla legge 241/1990, operando una distinzione fra i cosiddetti dati “supersensibili” e tutti gli altri. Per questi ultimi, i presupposti e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso restano disci-plinate dalla legge 241 anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari, mentre per quelli supersensibili (salute e vita sessuale) l’art. 60 del Codice detta una particolare disciplina, con-sentendone il trattamento se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la ri-chiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ov-vero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile.
    La giurisprudenza di legittimità d’altronde (in tale senso v. Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 218), da tempo e nello specifico del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell’ordine forense, ha stabilito che “In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati non sussiste violazio-ne del dovere di riservatezza qualora sia consentito l’accesso a documenti del procedimento disci-plinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se discipli-nari, previsto dall‘art. 21 e ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione“.
    Nello specifico il Consiglio remittente avrà cura di valutare la sussistenza dell’interesse giuridicamente tutelato, concreto, attuale e differenziato sia in relazione alla fase del procedimento disciplinare in essere al momento della richiesta, sia all’ambito della richiesta stessa, particolarmente considerandone l’estensione all’integralità del fascicolo che può apparire indice di genericità ed emulazione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 luglio 2010, n. 34

  • Il quesito (del COA di Lucca) riguarda la liceità deontologica di prestazioni svolte presso sedi di una associazione con carattere di gratuità relativamente al primo consulto legale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Il richiamato parere 3 ottobre 2001 appare ancora attuale sia nella prospettazione della problematicità di risposte generali sia nel richiamo del limite all’attività dell’avvocato costituito dal divieto di accaparramento della clientela.
    Tale concetto mantiene un disvalore anche attuale, pure se adeguato all’evoluzione della sensibilità della comunità professionale e della società. L’attività di acquisizione della clientela è – di per sé – lecita, tanto più oggi, da che l’ordinamento comunitario e l’interpretazione di svariate sue norme hanno posto in evidenza (per quanto non assorbente, non preminente e tanto meno caratterizzante) l’aspetto organizzativo, economico e concorrenziale dell’attività professionale.
    Il disvalore deontologico continua a risiedere negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela che non devono essere, per l’appunto, alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19, non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”.
    L’articolo 19 del codice deontologico, dunque, vieta che per l’acquisizione di rapporti di clientela il professionista ricorra a mezzi illeciti e cioè assunti in violazione delle norme, sia di quelle dell’ordinamento generale sia di quelle disciplinari settoriali che delineano il corretto comportamento del professionista.
    Va ricordato che i canoni II e III di tale disposizione, introdotti nell’art.17 del codice deontologico il 27 gennaio 2006 e trasferiti all’art. 19 per ragioni sistematiche con la modificazione approvata il 14 dicembre 2006, sostanzialmente vietano l’offerta di prestazioni professionali, sia pubblica ed in incertam personam, sia privata.
    Quanto all’evenienza di una prima consulenza gratuita, va preso atto della libertà per l’avvocato di stabilire il livello dei compensi, come consentito dalla legge e deontologicamente lecito nei limiti della proporzione con l’attività prestata.
    In concreto la Commissione può dunque offrire soltanto indici in base ai quali potranno, caso per caso, essere confrontate le condotte rilevate in fatto. Tra questi una verifica dell’inequivocità e dell’ambito dell’offerta, in particolare tesa a chiarire se si tratti della proposta di gratuità per una consulenza organica e completa ovvero di un primo generico inquadramento del problema, non oneroso per prassi diffusa e dunque messaggio potenzialmente decettivo e suggestivo; ovvero la presenza delle altre segnalazioni informative previste dall’art. 17. Potrà inoltre essere opportunamente soppesato ogni altro elemento della fattispecie concreta in grado d’illustrare la finalità che, con l’offerta di gratuità, si propone l’iscritto”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 luglio 2010, n. 33

  • Il quesito (del COA di Trieste) attiene alla possibilità che, avendo alcuni comuni istituito mediante convenzione un ufficio legale comune, avvocati dipendenti di un ente locale svolgano la loro attività anche a favore degli altri comuni consorziati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione richiama e conferma il recente parere 23 settembre 2009, n. 36, con il quale si è affrontata analoga problematica.
    Più in particolare si è, in tale circostanza, ricordato che l’art. 3 del R.D. n. 1578 del 1933, stabilita al co. 2 l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di dipendente di ente pubblico, ha escluso al successivo c. 4, lettera b), la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso cui presso il quale prestano la loro opera”.
    La norma in parola, stante il suo carattere eccezionale e dunque la necessità di stretta interpretazione (Cass. SS.UU. 14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
    Anche nel caso oggi in esame la convenzione cui si riferisce il quesito è legata al disposto dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 2, co.12, della Legge n.224/2007 (Finanziaria 2008), per i quali “… gli enti locali … possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”.
    Appare, pertanto, ammissibile la creazione di un ufficio legale comune ai diversi enti pubblici convenzionati, che ne sopportino l’impegno e i costi di organizzazione e al cui interno gli avvocati iscritti nell’elenco speciale svolgano la loro attività sempre, come vuole la legge, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono; non lo è, invece, la messa a disposizione da parte di un’Amministrazione dell’opera del proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di Comuni (con o senza compensazioni economiche), per lo svolgimento di attività di difesa in giudizio che l’ordinamento forense consente solo entro i limitati ambiti sopra ricordati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 luglio 2010, n. 32

  • Il quesito (del COA di Reggio Calabria) verte in materia tariffaria; si chiede di sapere se, ai fini della determinazione del valore, il ricorso al Tribunale del lavoro avverso il licenziamento, individuale e collettivo, per ottenere l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione nel posto del lavoro, il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese “rientri nell’ambito dell’indeterminato basso, dell’indeterminato alto, o dell’indeterminato di particolare importanza”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione, in via preliminare, ritiene di condividere la valutazione di indeterminatezza operata dal Consiglio dell’ordine richiedente il parere a proposito della determinazione del valore di un ricorso recante un petitum articolato e complesso quale quello di qui al quesito.
    Se infatti la domanda di risarcimento del danno e quella di refusione delle spese implicano di necessità una quantificazione del relativo valore monetario, non così deve dirsi per la domanda volta ad annullare il licenziamento e ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, atteso che con tali domande, il ricorrente mira a riavere un bene della vita non riducibile, con tutta evidenza, all’importo degli emolumenti retributivi, ma indubitamente collegato alla possibilità di “assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.).
    Deve pertanto ritenersi che, in linea di principio, e salva la necessaria valutazione caso per caso, da effettuarsi con riferimento alle caratteristiche della fattispecie concreta, ad opera del competente Consiglio dell’ordine, un ricorso quale quello in oggetto possa considerarsi, ai fini della determinazione del valore, come “indeterminato e di particolare importanza”, anche in considerazione della “rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale” che si mira ad ottenere, come recita la pertinente norma della tariffa civile (art. 6, comma 5, DM 8 aprile 2004, n. 127).
    Resta ferma, ovviamente, la necessità di graduare  gli importi degli onorari tra i minimi ed i massimi dello scaglione indicato, valutazione che appare di particolare delicatezza nel caso dello scaglione qui richiamato, considerata l’ampio spettro di possibilità in astratto praticabili: i minimi corrispondono infatti a quelli dello scaglione “di valore indeterminabile”, e cioè a quelli dello scaglione da Euro 25.900,01 ad Euro 51.700, mentre i massimi corrispondono a quelli previsti per lo scaglione di valore fino ad Euro 516.500,00”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 maggio 2010, n. 28

  • Il quesito (del COA di Macerata) riguarda la valenza della frequenza delle scuole di specializzazione ai fini della sostituzione di un anno di pratica, alla luce della giurisprudenza amministrativa contraria al precedente orientamento del C.N.F.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La questione della valenza del diploma delle Scuole di specializzazione universitaria ai fini dello svolgimento del tirocinio professionale è stata più volte oggetto di analisi da parte di questa Commissione (vedi in particolare il parere 11 dicembre 2008 n. 31, reso su richiesta del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Brescia, e i precedenti pareri dell’anno 2005 (nn. 27 e 72); sulla questione vedi anche la circolare del Consiglio nazionale forense 30-B/2003 del 24 ottobre 2003).
    La Commissione, pur conoscendo diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa (vedi, tra gli altri, TAR Sardegna n. 881/2005, e Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6255/2008), ha in passato sempre confermato il proprio orientamento in base al quale il conseguimento del diploma di cui si discute, se esonera per un anno dall’effettuare la pratica nel modo tradizionale descritto dall’art. 17, 1° comma, n. 5), RDL 1578/1933, non esonera tuttavia dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti.
    La Commissione, pur continuando a ritenere che il proprio orientamento sia quello più coerente con il quadro normativo vigente – e rinviando, per una puntuale dissertazione sulle ragioni che portano a non ritenere condivisibili gli indirizzi del giudice amministrativo, ai precedenti succitati – ritiene di dovere prendere atto dell’avvenuto consolidamento della giurisprudenza amministrativa che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti a fronte del possesso di un diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modifiche (cfr. D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475, in GU n. 25 del 30.1.2002).
    Pertanto, anche ai fini di non ingenerare disparità di trattamento nella valutazione del periodo di pratica forense da parte dei Consigli dell’ordine, la Commissione ritiene di doversi conformare al prevalente indirizzo giurisprudenziale, suggerendo al Consiglio dell’ordine degli avvocati richiedente l’opportunità di applicare tale orientamento in sede di rilascio del certificato di compiuta pratica”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 maggio 2010, n. 27

  • Il quesito (del COA di Trani) verte sulla sussistenza di una condizione di incompatibilità a carico dell’avvocato che svolga l’attività di docente di discipline economico-aziendali presso un istituto tecnico statale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “L’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, mentre prevede l’incompatibilità dell’iscrizione all’albo con “qualunque impiego od ufficio retribuito”, fa eccezione per “i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti secondari della Repubblica”. In questi ultimi casi i professori non versano in incompatibilità, neanche se l’insegnamento da loro svolto non riguarda materie giuridiche. L’espressione letterale della norma non lascia spazio ad altra interpretazione”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 22 aprile 2010, n. 25

  • Il quesito (del COA di Palermo) concerne il dovere dell’Ordine di certificare l’iscrizione di un avvocato, che rivesta anche la qualità di docente universitario a contratto, ai fini di successiva domanda di iscrizione all’albo dei patrocinatori dinanzi le magistrature superiori.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Non vi è dubbio che l’iscritto all’albo abbia diritto ad un certificato di iscrizione.
    Quanto alla diversa questione relativa all’effettiva sussistenza del diritto all’ammissione all’albo dei “cassazionisti”, si tratta di una valutazione di esclusiva competenza del Consiglio nazionale forense, come previsto dagli artt. 33 e 34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
    In particolare è istituito presso il C.N.F. un apposito Comitato, che valuterà la domanda dell’interessato vagliando la documentazione presentata dal medesimo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 22 aprile 2010, n. 24

  • Il quesito proposto dal C.O.A. (di Palermo) riguarda la posizione del praticante avvocato, agente di p.s. che, per inderogabili documentate esigenze di servizio (prestato in occasione del terremoto in Abruzzo), ha interrotto la pratica forense per un periodo superiore al semestre e ne ha tuttavia richiesto il riconoscimento ai fini della maturazione del biennio utile per il rilascio del certificato di compiuta pratica;

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Questo Consiglio ha già avuto modo di precisare che «requisito indispensabile per il corretto e compiuto svolgimento della pratica è l’assiduità o continuità della stessa: pertanto, l’interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex art. 4, u.c., R.D. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo registro, rimanendo peraltro privo di effetti il periodo di pratica già compiuto» (C.N.F., sent. 4 novembre 1999, n. 207; nello stesso senso, sent. 16 maggio 1997, n. 58).
    La Commissione è ben consapevole che possono esservi situazioni in cui la disposizione citata (che impone lo svolgimento ex novo della pratica per coloro che la interrompano per periodi superiori al semestre) può risultare inadeguata a fronte di talune circostanze. Tuttavia – come in altra occasione si è già osservato (cfr. pareri 23 luglio 2009, n. 28 e 13 luglio 2005, n. 65) – la norma «non è suscettibile di interpretazione derogatoria, non essendovi alcun elemento testuale che autorizzi eccezioni».
    Il periodo di interruzione, per quanto astrattamente giustificato, non può pertanto ritenersi utile ai fini della maturazione del biennio per il rilascio del certificato di compiuta pratica.
    Occorre tuttavia considerare che l’interruzione della pratica forense per periodo superiore ai sei mesi presuppone la mancanza di pratica sia sotto il profilo dell’attività di studio (come dal quesito proposto non è peraltro dato compiutamente rilevare) sia sotto il profilo della frequentazione delle udienze. Sicché la cancellazione dal registro dei praticanti è consentita -a norma dell’art. 4, ultimo comma, del R.d. 22 gennaio 1934, n. 37- solo a seguito di un’effettiva e completa interruzione ultrasemestrale del tirocinio (C.N.F. sent. 26 febbraio 2009, n. 7).
    Conseguentemente -e salve, se del caso, le ulteriori disposizioni a carattere regolamentare deliberate in sede locale- diversamente dai casi di “interruzione”, le ipotesi di “sospensione” nello svolgimento della pratica (esempi tipici: quelli connessi alla prestazione del servizio militare o allo stato di gravidanza ai quali possono essere assimilate stringenti ragioni di servizio, quali quelle del quesito proposto) non producono gli effetti permanenti considerati né comportano la perdita del diritto al riconoscimento del periodo di pratica già maturato, salva la ripetizione del semestre insufficiente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 22 aprile 2010, n. 23