E’ inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto di citazione nel procedimento disciplinare. L’atto di citazione è infatti atto del Presidente del C.O.A. avente natura meramente procedimentale, privo di contenuto decisorio o anticipatorio, e non costituisce compiuta espressione di un giudizio di merito. Esso, pertanto non è in alcun modo assimilabile alla delibera di apertura del procedimento disciplinare, la quale invece ben può essere impugnata dinanzi al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 ottobre 2009).
Autore: admin
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.N.F. – Difetto di procura – Mandato rilasciato nel procedimento dinanzi al C.d.O. – Mancanza dello jus postulandi – Conseguenze – Inesistenza della procura – Inammissibilità del ricorso
E’ inammissibile il ricorso sottoscritto dai difensori in difetto della preventiva procura rilasciata dal ricorrente. Il difetto dello jus postulandi determina l’inesistenza della procura e non un suo semplice vizio suscettibile di sanatoria, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso. (Nella specie, le nomine ai difensori risultavano effettuate in specifica relazione al procedimento amministrativo svoltosi dinanzi al C.d.O., mentre l’art. 60, ult. co., del R.d. n. 37/34 prevede che nei procedimenti avanti il Consiglio Nazionale Forense il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell’albo speciale degli esercenti avanti le giurisdizioni superiori “munito di mandato speciale”). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 17 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 26 luglio 2010, n. 50
-
Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Presidente del C.d.O. – Gestione autonoma e personale delle risorse economiche del C.O.A. – Inosservanza delle forme deliberative e delle regole contabili – Illecito disciplinare – Sussistenza
Deve ritenersi disciplinarmente rilevante la condotta dell’avvocato che in qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine, dopo aver sollecitato ed ottenuto da privati ed Enti il versamento di contribuzioni in denaro a favore dell’Ordine territoriale allo scopo di finanziare convegni, manifestazioni ed altre iniziative organizzate dal Consiglio, gestisca poi tali somme in modo autonomo e personale nonché al di fuori del bilancio dell’Ordine, mediante conti correnti bancari sui quali egli soltanto abbia la firma e senza presentare alcun rendiconto, così violando i doveri di dignità, probità e decoro nonché le regole contabili di trasparenza e pubblicità dei bilanci che discendono direttamente dalla carica di Presidente del COA.
Deve ritenersi del tutto inaccettabile una gestione economica delle attività riferibili all’Ordine forense che non segua il rigoroso tracciato di decisioni assunte nelle forme deliberative e trasparenti dal Consiglio, il quale è tenuto a rispondere dal punto di vista contabile, al Foro e ad ogni Autorità che sia deputata a controllarne la corretta amministrazione, di ogni iniziativa istituzionale e non che importi l’utilizzo e la destinazione di risorse economiche che costituiscano comunque patrimonio dell’Ordine. Pone pertanto in essere un illecito deontologico l’avvocato che, nella qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine, prelevi una somma di denaro da un conto corrente intestato all’Ente senza alcuna delibera autorizzativa del Consiglio ed al di fuori di ogni finalità istituzionale, a prescindere dalla effettiva utilizzazione della somma prelevata. Lo storno di parte delle sostanze del COA in difetto di qualsivoglia comprovata giustificazione perchè in assenza di una formale delibera dell’organo consiliare, configura infatti un evidente abuso in danno dell’Ordine, integrante il delitto di appropriazione indebita del professionista, esercente sulle somme del COA una indebita signoria uti dominus idonea a realizzare l’interversione del possesso necessaria ad integrare la fattispecie criminosa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 30 maggio 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BONZO), sentenza del 14 luglio 2010, n. 49
-
Avvocato – Elezioni forensi – Candidati – Commissari di esame per l’abilitazione – Ineleggibilità – Conseguenze – Decadenza ineleggibile – Invalidità operazioni elettorali – Esclusione
L’ineleggibilità, quale componente del C.d.O., dell’avvocato che abbia ricoperto il ruolo di commissario di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato nella sessione immediatamente precedente la consultazione elettorale può determinare la decadenza dell’ineleggibile, ma non può certo costituire un motivo di invalidità dotato di capacità e di forza pervasiva tali da inficiare a ritroso la regolarità e la validità dell’intero procedimento elettorale. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di Foggia biennio 2010 – 2011).
-
Avvocato – Elezioni forensi – Obbligatoria espressione quindici preferenze – Limitazione libertà di voto – Nullità operazioni elettorali – Esclusione
Va esclusa la nullità delle operazioni elettorali per asserita compromissione della libertà di espressione del voto degli elettori allorquando quest’ultimi siano tassativamente obbligati ad esprimere nella scheda elettorale quindici preferenze in luogo della facoltà di indicare un numero inferiore di candidati, atteso che ai sensi dell’inequivoco dato letterale dell’art. 2, co. 1, del d.lgs.lgt. n. 382/44 – che in mancanza di una specifica disciplina legislativa per l’elezione dei componenti dei consigli dell’ordine degli avvocati è norma, peraltro derogabile, destinata a colmare tale lacuna – il voto per l’elezione del C.O.A. deve esprimersi mediante una scheda indicante un numero di preferenze eguale a quello dei consiglieri da eleggere. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di Foggia biennio 2010 – 2011).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Contenuto “decisorio” – Insussistenza – Impugnazione – Inammissibilità – Difetto di ius postulandi e legittimazione ad agire – Sussistenza
E’ inammissibile per carenza di legittimazione ad agire il ricorso presentato al CNF avverso il provvedimento con cui il COA decida di archiviare un esposto presentato avverso il professionista dal cliente di quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 50 del r.d.l. n.1578/1933, infatti, l’impugnazione è consentita soltanto avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono soltanto l’iscritto contro cui si procede ed il P.G. presso la Corte di Appello. A tal fine, il dato letterale «decisioni» necessariamente rimanda ad un provvedimento che abbia contenuto decisorio e che, pertanto, giunga a conclusione di un procedimento disciplinare svoltosi nell’osservanza del principio del contraddittorio e dopo l’espletamento dell’istruttoria ed un regolare dibattimento. Non può conseguentemente ritenersi tale il provvedimento di non luogo a procedere, comunemente definito di “archiviazione”, che precede l’iniziativa disciplinare ed anzi l’arresta in limine, senza, tuttavia, creare – proprio in ragione della mancanza di “decisorietà” – preclusioni, dovendo ritenersi che esso, assunto allo stato degli atti, sia sempre revocabile sulla base di nuovi accertamenti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 10 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale – Impugnabilità dinanzi al C.N.F. – Esclusione
Oggetto di impugnativa dinanzi al CNF sono esclusivamente i provvedimenti disciplinari, ossia le decisioni che abbiano definito un procedimento disciplinare con la irrogazione di una sanzione nei confronti del professionista iscritto all’Albo. Non può pertanto ritenersi suscettibile di gravame la deliberazione con cui il C.d.O. disponga la sospensione del procedimento disciplinare avviato a carico del ricorrente in attesa della definizione del processo penale pendente contro il medesimo per fatti analoghi, trattandosi di atto endoprocedimentale inidoneo ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 25 marzo 2009.)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 12 luglio 2010, n. 46
-
Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Impugnazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Questione pregiudiziale ex art. 234 CE – Richiesta sospensione giudizio innanzi al CNF – Rigetto
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 comma 1, e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 339/03.
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, va rigettata la richiesta di sospensione del giudizio dinanzi al CNF per essere state prospettate dal giudice nazionale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 234 C.E., talune questioni relative alla compatibilità della legge n. 339/03 con i principi che regolano il diritto comunitario, atteso che tali questioni, sollevate con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati, possono assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati che esercitano la professione pleno jure e non già anche a quelli esercenti in regime di part time. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 21 novembre 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 12 luglio 2010, n. 45
-
Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Mancata notifica al p.m. dell’atto avvio del procedimento – Nullità – Esclusione
La mancata notifica al pubblico ministero dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione non rende nullo il relativo provvedimento, atteso che, ai sensi dell’art. 37 del R.D.L. 1578/1933, al p.m. munito di autonomo potere di impugnazione va notificata la sola deliberazione di cancellazione, e non anche quella di apertura del procedimento amministrativo.
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 339/03, i dipendenti pubblici in regime di part-time già iscritti all’albo degli avvocati devono alternativamente ed entro trentasei mesi, a partire dal 2.12.2003, scegliere tra il mantenimento dell’iscrizione e la conservazione del rapporto di pubblico impiego. Deve pertanto ritenersi legittima, conformemente alla lettera della suddetta norma, la decisione con cui il C.O.A. disponga la cancellazione dall’Albo del professionista che, entro il termine prescritto, non abbia optato per l’esercizio della professione forense, ovvero, alternativamente, per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 21 novembre 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 12 luglio 2010, n. 45
-
Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Contrarietà ai principi comunitari della libera concorrenza tra imprese e della libera circolazione degli avvocati nell’U.E. – Esclusione.
La disciplina posta dalla legge n. 339/03, che si occupa di un problema di regolamentazione del pubblico impiego, si riferisce propriamente alla Pubblica Amministrazione ed alle modalità di esercizio di funzioni pubbliche e non tratta affatto dell’ordinamento e dell’organizzazione della professione di avvocato, che rimane intatto nei suoi principi. Va pertanto esclusa la possibilità di disapplicare la suddetta normativa per asserita contrarietà della stessa con il Trattato istitutivo della Comunità Europea sotto il duplice profilo della disciplina della concorrenza tra imprese e del diritto di libera circolazione degli avvocati nell’Unione europea. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 21 febbraio 2007).