Deve ritenersi insufficiente la motivazione della delibera con la quale il C.d.O. disponga la sospensione cautelare dall’esercizio della professione, qualora difetti del tutto il riferimento, anche solo sommario, sia all’indispensabile presupposto per l’applicazione della misura cautelare, consistente nella divulgazione delle notizie di comportamenti disciplinarmente rilevanti in un largo ambito e del relativo discredito derivante alla classe forense, sia alla gravità dei fatti ed alla loro reale consistenza.
Va accolto il ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione, nel caso in cui il C.d.O. abbia adottato la pronuncia sospensiva in tempi distanti e non attuali rispetto all’occorrere degli accadimenti, così ignorando le esigenze tipiche della sospensione cautelare, che sono quelle di porre riparo in via immediata e radicale al disdoro che alla classe professionale può derivare dalla continuazione dell’attività da parte di un suo componente che notoriamente si sia reso responsabile di condotte reprensibili. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 ottobre 2010)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Motivazione – Omessa indicazione presupposti della misura – Insufficienza – Adozione intempestiva del provvedimento – Impugnazione – Accoglimento
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento cautelare ex art. 43 e 44 L.P. – Rapporto con il procedimento disciplinare ex art. 38 L.P. – Autonomia
I procedimenti cautelari di cui agli artt. 43 e 44 del R.D.L. n. 1578/33 non sono posti dalla legge in alcun rapporto con il procedimento disciplinare regolato dall’art. 38, comma 3°, da ritenersi del tutto autonomo rispetto a quelli e la cui decisione non può dunque porsi come loro condizione di procedibilità. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 ottobre 2010)
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta compenso manifestamente sproporzionato ed eccessivo – Contestazione del cliente – Successiva drastica decurtazione – Contegno lesivo del decoro – Illecito deontologico – Sussistenza
Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che richieda un compenso gravemente sproporzionato rispetto all’attività di consulenza prestata in favore del cliente e che successivamente, a seguito della contestazione legale di costui, provveda ad una drastica riduzione della somma pretesa. Va infatti ritenuto comunque disdicevole e lesivo del decoro dell’avvocato l’operare “sconti” progressivi rispetto alla richiesta originaria, i quali fanno apparire la stessa come frutto di una ingiustificata e non corretta valutazione approssimata per eccesso e, peraltro, suscettibile di successive riduzioni in conseguenza delle contestazioni della parte assistita senza più alcun riferimento al valore della pratica ed alla prestazione offerta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 25 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TACCHINI), sentenza del 12 settembre 2011, n. 142
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Proposizione del ricorso oltre il termine di venti giorni ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità
Per giurisprudenza solida e costante del C.N.F., deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto oltre il termine perentorio di venti giorni, ex art. 50 comma 2 R.D.L. n. 1578/33, decorrenti dalla data di notifica della decisione impugnata. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 10 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 141
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità
A seguito della decisione di archiviazione dell’esposto adotatta dal C.d.O., va dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente dall’esponente, non rispettando il termine previsto dalla legge e per l’annullamento di un atto non impugnabile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 27 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità
In materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non è da considerarsi la decisione di archiviazione, che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento e manifesta la volontà di non iniziare l’azione disciplinare ex officio.
Legittimati a proporre l’impugnazione al CNF avverso le decisioni disciplinari sono soltanto l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte di Appello, sicché ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da questi ultimi va ritenuta inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 5 maggio 2010).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 9 settembre 2011, n. 139
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’esponente avverso la decisione del C.O.A. di archiviare l’esposto presentato nei confronti di un iscritto, sia per la mancanza di legittimazione in capo ai ricorrenti sia per la sua intrinseca inimpugnabilità. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 8 marzo 2010).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Albo degli Avvocati – Reiscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Caratteri – Distanza nel tempo delle condotte censurate – Irrilevanza – Avvenuta riabilitazione – Insufficienza
In sede di iscrizione all’Albo degli avvocati, alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della ritenuta sussistenza del requisito della requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”, alla circostanza che i contegni ascrivibili al richiedente siano condotte criminose risalenti per le quali sia stata concessa riabilitazione. Quest’ultima, infatti, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l’operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione o quelle di tipo disciplinare; né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell’affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense.
Dalla trasgressione dei doveri deontologici non deriva una perenne sorta di preclusione all’esercizio della professione forense, tant’è che, in ipotesi di radiazione se questo deriva da condanna penale, può farsi luogo alla reiscrizione alle condizioni che siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento, sia intervenuta la riabilitazione e vi sia stata un’ottima condotta successiva. Dall’avvenuta riabilitazione, tuttavia, non discende automaticamente il diritto ad essere reiscritto all’Albo, atteso che la riabilitazione è causa di estinzione degli effetti penali della condanna ma non elimina il fatto storico e la connotazione negativa dello stesso. Ne consegue che la riabilitazione ex art. 178 c.p. costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della iscrizione del professionista all’Albo, essendo pur sempre necessario valutare nel loro complesso i fatti che avevano determinato le condanne penali precedenti. (Nella specie il CNF ha ritenuto ostativo ad una diversa e favorevole valutazione la gravità delle condotte del richiedente, la loro reiterazione, tale da denotare un non occasionale contrasto con le norme deontologiche, nonché la “tipicità” delle violazioni commesse proprio nell’esercizio del qualificante potere di certificazione dell’autenticità della firma del proprio assistito).
La distanza nel tempo delle condotte da assumere a base della valutazione di sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata non porta sempre e comunque ad escluderne o a ridurne la valenza negativa, poiché devono ritenersi rilevanti anche quelle non prossime alla data in cui la verifica deve essere eseguita quando, per la gravità dell’illecito commesso, esse possano dare luogo ad una valutazione di inidoneità del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 giugno 2009). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Regime dei vizi – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Applicabilità – Principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione
Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado, l’impugnativa delle delibere di apertura del procedimento disciplinare è da ritenersi rimedio che si presta ad alterare il sistema dell’impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 9 settembre 2011, n. 136
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità
Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare. Invero, attesa la collocazione della norma prevista dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933, posta al termine del capitolo IV, intitolato della disciplina degli avvocati, dopo le norme che stabiliscono la competenza, che indicano le sanzioni disciplinari applicabili e che stabiliscono le modalità di svolgimento dell’istruttoria, non pare dubbio che il legislatore, con il termine “decisione”, abbia inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche – secondo la non condivisibile lettura costituzionalmente orientata proposta dalla Suprema corte (sent. n. 29294/08) – gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare, atti rispetto ai quali l’ordinamento professionale prevede unicamente che sia data comunicazione all’incolpato dell’enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, con citazione a comparire davanti al Consiglio procedente e con assegnazione al professionista di un termine per le sue discolpe.
Atteso che il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici e che il C.d.O., nell’esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione, ne consegue che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è non già quella di cui all’art. 111 Cost. con i relativi principi del giusto processo (pertinenti alla sola attività giurisdizionale), ma piuttosto quella prevista dall’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione; con il rilievo che il sindacato sulle iniziative disciplinari dei C.d.O. esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, favorendo non già e non tanto il corretto esercizio del potere disciplinare, quanto piuttosto la possibilità, in tal modo concessa a chi vi sia assoggettato, di allontanare il più possibile la sanzione e di rallentare se non di impedire l’esercizio della funzione disciplinare, non risponde ad esigenze di buon andamento della funzione disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 giugno 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 9 settembre 2011, n. 136