Il C.d.O., in sede di cancellazione dall’Albo dell’avvocato dipendente pubblico a tempo parziale ai sensi della l. n. 339/03, agisce come mero organo esecutivo, provvedendo senza discrezione alcuna alla cancellazione nei casi previsti dalla normativa statale, che, in presenza della situazione di incompatibilità, impone d’ufficio l’adozione del provvedimento. La legge, prevedendo direttamente l’incompatibilità tra pubblico impiego e professione forense, nonché le sue conseguenze sul piano giuridico, non impone erga omnes o rafforza alcuna decisione da parte del Consiglio dell’ordine competente. Il provvedimento di cancellazione dall’albo adottato da questo non può, dunque, essere considerato come una concertazione al fine di “espellere” dal mercato gli avvocati in situazione di incompatibilità, in quanto trattasi di provvedimento meramente esecutivo, consistente nell’accertamento dei requisiti di fatto per l’applicazione di una conseguenza direttamente prevista dalla legge. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 1 ottobre 2007).
Autore: admin
-
Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Sussistenza – Cancellazione – Impugnazione – Questione pregiudiziale Corte di Giustizia ex art. 234 TCE – Manifesta inammissibilità – Sospensione del giudizio innanzi al C.N.F. – Esclusione.
Il giudizio introdotto innanzi al CNF dall’avvocato dipendente pubblico part-time che impugni la decisione con cui il C.d.O. ne disponga la cancellazione dall’Albo per incompatibilità ai sensi della legge n. 339/03 non può essere sospeso in presenza di una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia ex art. 234 TCE dal giudice interno che dubiti della legittimità comunitaria della citata legge n. 339, laddove la questione posta sia ictu oculi inammissibile perché svincolata dall’oggetto del giudizio (e, quindi, meramente astratta) nonché inidonea a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 1 ottobre 2007).
-
Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Principi comunitari in materia di concorrenza – Irrilevanza.
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 393/03 sollevate in riferimento alla asserita mancata previsione di una disciplina transitoria ed alla violazione di situazioni giuridiche soggettive ormai consolidatesi. Il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere invero ritenuto coerente con la caratteristica dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 1 ottobre 2007).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità.
Va dichiarato inammissibile il ricorso diretto nei confronti del provvedimento di archiviazione di un esposto presentato al C.d.O. nei confronti di un iscritto, trattandosi di atto inimpugnabile allo stato dell’odierna legislazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 22 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 39
-
Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Legge n. 339/2003 – Tutela interessi rango costituzionale – Imparzialità e buon andamento p.a. – Indipendenza professione forense – Criteri di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione – Insussistenza – Applicabilità principi comunitari legittimo affidamento e diritti quesiti – Esclusione.
La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che il professionista eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti alla professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare. (Dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 6 febbraio 2007).
-
Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Sussistenza – Cancellazione – Provvedimento meramente esecutivo – Discrezionalità del C.O.A. – Inconfigurabilità – Violazione diritti quesiti – Esclusione.
Il C.d.O., in sede di cancellazione dall’Albo dell’avvocato dipendente pubblico a tempo parziale ai sensi della l. n. 339/03, agisce come mero organo esecutivo, provvedendo senza discrezione alcuna alla cancellazione nei casi previsti dalla normativa statale che, in presenza della situazione di incompatibilità, impone d’ufficio l’adozione del provvedimento. La legge, prevedendo direttamente l’incompatibilità tra pubblico impiego e professione forense, nonché le sue conseguenze sul piano giuridico, non impone erga omnes o rafforza alcuna decisione da parte del Consiglio dell’ordine competente. Il provvedimento di cancellazione dall’albo adottato da questo non può, dunque, essere considerato come una concertazione al fine di “espellere” dal mercato gli avvocati in situazione di incompatibilità, in quanto trattasi di provvedimento meramente esecutivo, consistente nell’accertamento dei requisiti di fatto per l’applicazione di una conseguenza direttamente prevista dalla legge. (Dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 6 febbraio 2007).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CNF – Proposizione motivi aggiunti – Esclusione.
Nel giudizio che si svolge innanzi al C.N.F. va esclusa la possibilità di integrazione dell’impugnazione a mezzo di motivi aggiunti. (Dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 6 febbraio 2007).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CNF – Disciplina applicabile – Norme processuali civili – Revoca della rinuncia agli atti del giudizio – Inammissibilità – Applicazione art. 44 co. 4 D.Lgs. n. 546/1992 – Esclusione.
La revoca della rinuncia agli atti del giudizio effettuata dalla ricorrente nelle proprie memorie integrative non può assumere rilevanza alcuna nel procedimento prettamente giurisdizionale che si svolge dinanzi al C.N.F. In tale sede, infatti, la rinuncia agli atti del giudizio segue la disciplina ordinaria di cui agli artt. 306 ss. c.p.c., i quali non prevedono l’ammissibilità di alcuna revoca della rinuncia, vieppiù inammissibile quando questa, come nel caso di specie, ha già prodotto i suoi effetti anche con il nuovo provvedimento di cancellazione adottato dal C.d.O. su conforme istanza della ricorrente.
La previsione contenuta nell’art. 44, co. 4, D.Lgs. n. 546/1992, che ai fini dell’efficacia della rinuncia richiede la sottoscrizione anche del difensore, non risulta applicabile nel giudizio innanzi al C.N.F., in quanto espressamente dettata solo ed esclusivamente per i procedimenti instaurati dinanzi alla giurisdizione tributaria esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali. (Dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 6 febbraio 2007). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Natura – Amministrativa – Procedimento dinanzi al CNF – Natura – Giurisdizionale – Conseguenze – Disciplina applicabile.
Mentre il procedimento che si svolge dinanzi al C.d.O. ha natura di procedimento amministrativo, conformemente alla natura ed alle funzioni svolte dall’organo, quello che si svolge davanti al C.N.F., che è un giudizio di impugnazione delle decisioni adottate dal primo Collegio, ha vera e propria natura giurisdizionale e si conclude con sentenza impugnabile davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A tale ultimo procedimento, pertanto, proprio in ragione della sua natura prettamente giurisdizionale, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. (Dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 6 febbraio 2007).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 c.d.f. – Ratio – Violazione.
La ratio sottesa all’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → mira ad assicurare che il mandato professionale debba essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e, nel contempo, a garantire che il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato, con il correlativo vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 9 giugno 2008).