La corretta lettura del canone deontologico di cui all’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all’avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell’incarico. Ne consegue che l’avvocato non può assumere incarichi contro un ex cliente se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato e che egli, in ogni caso, non può mai utilizzare notizie acquisite nell’ambito dell’espletamento dell’incarico esaurito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 16 luglio 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Tardiva restituzione di documenti
Sussiste violazione dell’art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →, secondo il quale l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta, laddove risulti accertato che il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto a seguito della formale diffida impartita dall’Ordine e, con colpevole ritardo, dopo ben oltre tre mesi dalla rinunzia ai mandati, a nulla rilevando il fatto che il comportamento tenuto dal ricorrente non abbia di fatto danneggiato i clienti, non incorsi in decadenze o preclusioni di sorta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 16 luglio 2008).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori – Iscrizione – Presupposti – Condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Requisito formale della mera iscrizione all’Albo degli Avvocati – Insufficienza
In tema di iscrizione all’Albo speciale tenuto dal C.N.F. per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, la cui disciplina è dettata dall’art. 33 del R.D.L. 1578/1933 (e successive modificazioni, apportate con le leggi n. 133/1951 e n. 27/1997), l’apposito Comitato, al momento dell’iscrizione all’elenco, deve svolgere un’attività di controllo non solo formale e relativo al mero controllo della iscrizione del richiedente nell’Albo di un tribunale, ma altresì sostanziale, estendendo l’accertamento alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 17 dell’ordinamento professionale
L’albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Cassazione è un albo autonomo tenuto dal C.N.F., per la cui iscrizione è necessario il controllo degli stessi requisiti per l’iscrizione all’Albo ordinario tenuto dal Consiglio dell’Ordine territoriale. Va pertanto rigettato il ricorso avverso la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale ha rigettato l’istanza di iscrizione laddove nel richiedente difetti il requisito della specchiatezza a seguito del C.N.F. che lo abbia ritenuto disciplinarmente responsabile di fatti che alterano il proprio stato all’interno della vita professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, 26 giugno 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2011, n. 103
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Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Animus iniuriandi – Necessità – Termini “Menzogna” e “Vaniloquio” – Portata offensiva e sconveniente – Esclusione
In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, il termine “menzogna”, il cui significato semantico lo rende omologo all’alterazione dei fatti, viene dalla scienza del linguaggio considerato meno popolare e meno grave di quello di “bugia”, mentre il “vaniloquio” è il discorso privo di costrutto o fondamento logico-sostanziale. A nessuna delle due espressioni può pertanto essere attribuita portata offensiva o natura sconveniente.
Va esclusa la violazione dell’art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell’animus iniuriandi quando, come nella specie, non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell’incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell’esponente, essendosi il professionista limitato alla constatazione oggettiva di un fatto non vero e di un giudizio privo di fondamento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 maggio 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 215
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Motivazione – Adeguatezza e coerenza logica – Scrutinio del C.N.F. – Ammissibilità
Va esclusa la nullità del provvedimento disciplinare per carente motivazione, allorquando la statuizione disciplinare, pur lacunosa e superficiale, non appaia completamente priva degli elementi strutturali e di contenuto richiesti dall’art. 51, comma 3 del R.D. n. 37/34, considerato peraltro che il C.N.F., quale giudice del merito, può in via di principio sopperire ai vizi che inficino la motivazione sotto il profilo dell’adeguatezza e della coerenza logica e sostanziale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 215
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancata comparizione dell’incolpato -Impedimento – Assolutezza
Costituisce ius receptum che l’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente in presenza di un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non provi che l’impedimento a comparire sia assoluto. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto immune da censure la valutazione compiuta dal C.d.O., che ha ritenuto ingiustificata la mancata presenza dell’interessata alla disposta convocazione sul presupposto della insufficienza della certificazione medica prodotta lo stesso giorno previsto per la convocazione, apparendo detta certificazione ictu oculi del tutto generica e sommaria e, comunque, tale da non attestare l’assolutezza dell’impedimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Savona, 12 marzo 2010).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Discrezionalità C.O.A. – Sindacato C.N.F. – Limiti – Successiva revoca della misura – Valutazione delle circostanze sopravvenute – Valutazione del C.O.A.
Al C.N.F. resta precluso, per giurisprudenza consolidata, ogni esame sulla opportunità del provvedimento di sospensione cautelare, in quanto la relativa adozione appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O., mentre il vaglio del C.N.F. in sede di impugnazione è limitato al controllo di legittimità della decisione. Parimenti, sempre al potere del C.d.O. potrà appartenere di valutare, soprattutto con il trascorrere del tempo ed alla luce di una pur sempre possibile rivisitazione di tutte le componenti della vicenda, anche eventualmente sopravvenute, se possano poi sussistere gli estremi per una revoca della misura cautelare adottata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Savona, 12 marzo 2010).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Adozione successiva alla sentenza di condanna penale – Precedente provvedimento negativo all’atto dell’apertura del procedimento disciplinare – Contraddittorietà della delibera che dispone la misura – Esclusione
Va esclusa la contraddittorietà della decisione con cui il C.d.O. (a maggior garanzia del professionista interessato) attenda, prima dell’adozione della misura cautelare della sospensione, che sui fatti ad esso imputati vi sia quantomeno lo scrutinio del Giudice di penale di primo grado, pur quando, come nella specie, lo stesso C.d.O., coevamente all’apertura del procedimento disciplinare, non abbia ritenuto sufficienti per la misura cautelare i medesimi fatti posti a sostegno di quella poi adottata in virtù dell’intatta, astratta gravità dell’addebito e dell’accentuato strepitus conseguenti alla pronuncia della sentenza di condanna. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Savona, 12 marzo 2010).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Ricusazione intero C.d.O. – Competenza
In capo al Consiglio Nazionale Forense non può ritenersi demandata, quale organo sovraordinato, alcuna competenza in tema di ricusazione, dovendo pertanto essere pronunziata sentenza di non luogo a procedere con rimessione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati distrettuale competente a decidere sia sulla ricusazione sia sul merito. Qualora a seguito della ricusazione dell’intero C.d.O. venga a mancare, come nella specie, il numero prescritto per la composizione del Collegio, la competenza a decidere spetta inderogabilmente al Consiglio dell’Ordine costituito nella Sede della Corte di Appello in virtù dell’obbligo derivante dall’art. 2, co. 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 597/1947. (Dichiara non luogo a procedere sull’istanza di ricusazione intero C.d.O. di Tivoli, 4 dicembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 213
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Controllo estrinseco di legalità formale – Ammissibilità – Motivi di impugnazione – Difformità tra contenuto del verbale contenente la delibera e contenuto dell’atto notificato – Mancata indicazione del luogo e della data dell’illecito contestato – Accoglimento
Mediante l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, essendo il potere del Consiglio Nazionale Forense limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della delibera. Deve pertanto ritenersi ammissibile l’impugnativa che, stigmatizzando la legittimità formale dell’atto, eccepisca la difformità tra il contenuto del verbale contenente la delibera di apertura del procedimento disciplinare e quanto invece riportato nell’atto notificato all’incolpato. (Nella specie, il C.N.F. ha accolto il ricorso avverso la delibera di apertura del procedimento poiché nell’atto notificato all’incolpato era indicato un numero relativo ad un procedimento disciplinare per il quale non risultava emessa alcuna delibera di apertura e poiché in tutti i procedimenti disciplinari riuniti difettava l’indicazione sia del luogo sia della data in cui i fatti illeciti contestati si erano verificati). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.d.O. di Napoli, 24 aprile 2007).