Assenza all’udienza: la mancanza di un danno per il cliente non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare

L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nella specie trattavasi di assenza del difensore di fiducia all’udienza).

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 27

Risultati della ricerca: 108

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 22 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera n. 6 del 16 Dicembre 2023 (sospensione)