In virtù del combinato disposto degli artt. 21, comma 2 lett. d), e 22 del Reg. CNF n. 2/2014, l’intimazione dei testi a comparire all’udienza dibattimentale non presuppone un provvedimento del CDD che ammetta la prova stessa, sicché l’incolpato decade dalla prova se non provvede ad intimarli e di procurarne la comparizione all’udienza dibattimentale, non trovando quivi applicazione le norme che regolano il processo penale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto l’ammissione di una lista testi, senza tuttavia provvedere, intanto, alla citazione degli stessi per l’udienza dibattimentale, ritenendo all’uopo necessario un previo provvedimento di ammissione da parte del CDD. In assenza dei testi ed in mancanza della relativa intimazione a comparire all’udienza, l’incolpato veniva quindi dichiarato decaduto dalla prova. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la correttezza della decisione del Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026
NOTA
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 22 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 25 del 20 Marzo 2025 (sospensione)