La violazione del dovere di verità di cui all’art. 50 c.d.f. è configurabile esclusivamente con riferimento a condotte realizzate dall’avvocato nell’ambito di procedimenti giudiziari, restandone esclusa l’applicabilità alle dichiarazioni mendaci rese in sedi diverse, ivi compresi i procedimenti amministrativi, ferma restando la rilevanza disciplinare della condotta ai sensi dell’art. 9 c.d.f. per violazione dei doveri di correttezza e lealtà che debbono sempre ispirare il comportamento dell’avvocato.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 22 Aprile 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 30 Luglio 2019 (sospensione)