Fatte salve le ipotesi in cui la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo oltre la data di iscrizione all’Albo e quella in cui il “vulnus” al prestigio e al decoro della categoria sia ancora percepibile nel periodo di iscrizione, le condotte, anche di rilevanza penale, consumate prima dell’iscrizione all’Albo non possono fondare la potestà disciplinare, rilevando esclusivamente in sede amministrativa, essendo valutabili dal COA in seno all’istruttoria sulla domanda di iscrizione (o di reiscrizione), sotto il profilo dei requisiti posti dall’art. 17, comma 1, della l. n. 247/2012, nonché nell’àmbito della revisione degli albi ex art. 17, comma 9, della l. n. 247/2012.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 159 del 22 aprile 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 22 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 11 Novembre 2022 (sospensione)