Tag: cdf (nuovo) art. 52

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025

  • La difesa non giustifica l’offesa

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025

  • Espressioni sconvenienti o offensive: l’illecito è istantaneo

    L’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → ha natura istantanea e si consuma quando il soggetto passivo percepisce o è in grado di percepire l’offesa a lui recata, sicché è da tale momento che decorre il termine di prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 224 del 25 agosto 2025

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 191 del 4 luglio 2025

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: la reiterazione dell’illecito non trasforma gli illeciti plurimi in un unico reato continuato

    Le “espressioni sconvenienti ed offensive” (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) realizzate attraverso una pluralità di atti difensivi -ancorché di uno stesso giudizio e nei confronti dei medesimi destinatari- sono illeciti disciplinari autonomi, per ciascuno dei quali decorrono distinti termini prescrizionali, il cui dies a quo va quindi individuato nelle date di deposito dei relativi atti giudiziari, che segnano i rispettivi momenti di consumazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 191 del 4 luglio 2025

  • Art. 52 CDF – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti – Ambito di applicazione

    Nell’applicare la norma di cui all’art. 52 CDFArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato l’uso di espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio o nell’esercizio dell’attività professionale, nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi, occorre considerare l’esatto contesto in cui l’espressione sconveniente viene pronunciata, al fine di poter valutare con precisione la sua reale portata offensiva e l’idoneità ad attingere alla soglia minima di offensività per poter ritenere leso il bene giuridico integrato dalla norma di cui all’art. 52 cit. (Fattispecie nella quale la Sezione ha ritenuto non violativa dell’art. 52 CDF l’espressione “cacaca**i” pronunciata dall’incolpato nei confronti di una collega, sua collaboratrice e cliente, durante una conversazione telefonica registrata di nascosto da quest’ultima, poiché tale espressione, pur ritenuta inopportuna e volgare, per il contesto in cui era calata – conversazione informale e riservata – veniva ritenuta priva di reale portata ingiuriosa o denigratoria, ma piuttosto come inelegante aggettivo per sottolineare la pedanteria molesta della propria interlocutrice).

    Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli (pres. Sessa, rel. Ausiello), decisione n. 6 del 29 gennaio 2024

  • I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto-dovere di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 167 del 23 giugno 2025

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 167 del 23 giugno 2025

  • [importante] Espressioni sconvenienti e offensive: l’art. 52 cdf riguarda solo quelle negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale

    L’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → circoscrive la condotta sanzionabile all’uso di espressioni offensive o sconvenienti esclusivamente negli scritti in giudizio o nell’esercizio dell’attività professionale. Conseguentemente, una lettura orientata al riscontro della necessaria tipicità della norma deve sostanziarsi nel riscontrare la condotta ivi censurata esclusivamente nel caso in cui le espressioni offensive o sconvenienti siano connesse o a scritti del giudizio o all’esercizio dell’attività professionale. Al di fuori di tale ambito, pertanto, stante il principio di solo tendenziale tipicità dell’illecito deontologico, viene in rilievo l’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → relativo ai Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza cui l’avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale (comma 1) sia comune (comma 2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025

    NOTA:
    In arg. si rileva un contrasto in giurisprudenza. Infatti, cfr. da ultimo CNF n. 64/2025 secondo cui “il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 cdf), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» e sebbene riferito agli «scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale» riguarda l’uso delle parole degli iscritti all’albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense”.

  • I limiti al diritto di critica e alla libertà di espressione nei confronti delle istituzioni forensi

    La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni Forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell’Ordine Forense e dell’Avvocatura in generale. Integra, pertanto, grave violazione deontologica la diffusione sui social networks di un pensiero critico che si manifesti con espressioni deplorevoli e accostamenti ad organizzazioni criminali che disonorano l’Avvocatura e le Istituzioni Forensi in generale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 415 del 13 novembre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 27 marzo 2023.