Art. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

  1. L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
  2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
  3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.