Rapporti con i magistrati: espressioni sconvenienti ed offensive

Ancorché il diritto di critica costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione magistrato, giacché proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (Nel caso di specie, nel corso di un’udienza penale l’incolpato aveva replicato ad una eccezione del PM dichiarando: “Allora, con estrema meraviglia questo – riferito alla sua statura, non se ne offenda – questo piccolo Pubblico Ministero di provincia ha la velleità….”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 386 del 13 dicembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 386 del 13 Dicembre 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 15 Settembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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