Tag: cdf (nuovo) art. 52

  • Art. 20 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

    Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
    I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.