Illecito screditare il collega agli occhi del suo cliente

Costituisce illecito disciplinare, per violazione degli artt. 42 e 52 cdf, il comportamento dell’avvocato che denigri un collega nella corrispondenza inviata direttamente al suo cliente, trattandosi di condotta particolarmente lesiva della dignità professionale, volta a minare il rapporto fiduciario tra il collega e il suo assistito (Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato una diffida alla controparte, ivi palesemente accusando di incompetenza il suo difensore in maniera gratuita, affermando in particolare di ignorare “istituti giuridici che si acquisiscono ai primi anni universitari, oltre che nell’esercizio concreto della professione”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 84 del 20 marzo 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 20 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 15 Settembre 2023 (sospensione)