Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Natura – Conseguenze – Indicazione specifica dei motivi – Necessità – Successiva proposizione di ulteriori motivi – Inammissibilità.

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la prima fase avanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattere amministrativo, mentre il successivo ricorso al Consiglio nazionale forense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali e l’atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d’ufficio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 373 del 03 Dicembre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 13 del 31 Gennaio 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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