Il Comune di Eboli formula quesito in merito alla gestione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati dipendenti dell’ente iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12, con particolare riferimento all’uso dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell’Ordine ovvero all’uso dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio, ciò che assicurerebbe un flusso centralizzato di comunicazioni, anche evitando l’eventuale uso promiscuo (personale/istituzionale) dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

La risposta è resa nei termini seguenti, esclusivamente in relazione ai profili rilevanti per l’ordinamento forense.
Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale forense, l’avvocato dipendente di ente pubblico è iscritto in apposito elenco speciale ed esercita la professione forense esclusivamente nella “trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente”. Pertanto, al di fuori da tale ambito l’avvocato dipendente di ente pubblico non può esercitare la professione.
Allo stesso tempo, in sede di iscrizione nell’elenco speciale l’avvocato è tenuto a comunicare al COA di appartenenza un indirizzo di posta elettronica certificata (artt. 1 e 2 del d.m. n. 178/2016) dedicato all’esercizio della professione. Tale indirizzo deve essere personale e non può, quindi, essere attribuito in via generica all’ufficio cui il professionista appartiene.

Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 17 febbraio 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 17 Febbraio 2026
- Consiglio territoriale: COA, delibera
Prassi: pareri CNF

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