La risposta è resa nei termini seguenti, esclusivamente in relazione ai profili rilevanti per l’ordinamento forense.
Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale forense, l’avvocato dipendente di ente pubblico è iscritto in apposito elenco speciale ed esercita la professione forense esclusivamente nella “trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente”. Pertanto, al di fuori da tale ambito l’avvocato dipendente di ente pubblico non può esercitare la professione.
Allo stesso tempo, in sede di iscrizione nell’elenco speciale l’avvocato è tenuto a comunicare al COA di appartenenza un indirizzo di posta elettronica certificata (artt. 1 e 2 del d.m. n. 178/2016) dedicato all’esercizio della professione. Tale indirizzo deve essere personale e non può, quindi, essere attribuito in via generica all’ufficio cui il professionista appartiene.
Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 17 febbraio 2026
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 17 Febbraio 2026- Consiglio territoriale: COA, delibera
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