L’omessa lettura del dispositivo in esito alla discussione costituisce una mera irregolarità che non determina l’invalidità della decisione del CDD, mancando all’uopo un’espressa sanzione di nullità nella fonte primaria e non risultando configurabile alcuna violazione del diritto di difesa dell’incolpato atteso che il termine per la notificazione decorre dal deposito della decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 120 del 7 aprile 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 07 Aprile 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 19 Marzo 2024 (sospensione)