Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo aver concordato con il cliente le modalità di pagamento del compenso, chieda l’adempimento in maniera diversa, in violazione dell’accordo e dei canoni di lealtà, probità e correttezza che debbono ispirare la condotta professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 7 aprile 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 07 Aprile 2026 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera (avvertimento)