L’avvocato deve svolgere la professione con lealtà e correttezza, anche nei confronti dell’ordinamento e dei terzi

L’avvocato è tenuto a svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, e tale obbligo è previsto non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l’ordinamento generale dello Stato e particolare della professione, verso la società ed i terzi in genere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 20 del 23 aprile 2019

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 64

Risultati della ricerca: 138

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 14 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 28 del 02 Novembre 2021 (sospensione)