Inadempimento delle obbligazioni relative o estranee all’esercizio della professione

L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 185 del 26 giugno 2025

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 26 Giugno 2025 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Febbraio 2020 (sospensione)