Affinché sia integrato l’illecito di cui all’art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →, in relazione all’obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non è necessario che l’agente abbia coscienza dell’antigiuridicità della condotta, ma è sufficiente che quest’ultima sia volontariamente posta in essere. A tal fine, può certamente venire in rilievo una assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa obiettiva estranea alla sua volontà, caso fortuito o forza maggiore, ma la valutazione in ordine alla sussistenza dell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) dell’illecito disciplinare addebitato all’avvocato spetta al Consiglio Nazionale Forense ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti prima ricordati, risultanti dall’art. 360, comma 1, n. 5, e dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Corte di Cassazione (pres. Acierno, rel. Scarpa), SS.UU., ordinanza n. 30771 del 22 novembre 2025
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 30771 del 22 Novembre 2025 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 261 del 15 Settembre 2025