Con riferimento all’obbligo deontologico dell’avvocato di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →), l’ammissione alla procedura di esdebitazione (recte, procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012), presupponendo la confessoria incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte, stabilizza la permanenza dell’illecito disciplinare contestato, la cui natura è insensibile alle vicende soggettive dell’obbligato e all’impossibilità, processuale o fattuale, di estinzione del debito, a prescindere dall’esito stesso della procedura concorsuale. Infatti, le difficoltà economiche o lo stato di bisogno dell’iscritto non scriminano la violazione dell’art. 64 cdf ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 59 del 25 febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 25 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 28 Gennaio 2022 (sospensione)