L’avvocato deve svolgere la professione con lealtà e correttezza, anche nei confronti dell’ordinamento e dei terzi

L’avvocato è tenuto a svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, e tale obbligo è previsto non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l’ordinamento generale dello Stato e particolare della professione, verso la società ed i terzi in genere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 20 del 23 aprile 2019

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 50

Risultati della ricerca: 67

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 445 del 02 Dicembre 2024 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 1 del 09 Gennaio 2020 (censura)