Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di un falso testamento costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

La formazione e l’uso di un atto falso sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza (Nel caso di specie trattavasi di testamento falso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 90 del 24 marzo 2026

NOTA
In senso conforme, Cass. n. 32824/2025, Cass. n. 26473/2025, CNF n. 256/2025, CNF n. 67/2025, CNF n. 370/2024, CNF n. 315/2024, CNF n. 250/2022, Cass. n. 24378/2020, CNF n. 142/2019.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 24 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 144 del 12 Novembre 2021 (sospensione)