L’individuazione della sanzione disciplinare nel caso di illecito deontologico a forma libera o atipico

In presenza di violazioni di precetti deontologici generali, per cui non sia prevista una sanzione precisa in funzione di condotte tipiche (cfr. art. 20 co. 2 cdfArt. 20 cdf – Responsabilità disciplinareLa violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono ill…Leggi il testo completo →), la sanzione ben può essere individuata facendo riferimento alle previsioni sanzionatorie per ipotesi tipiche secondo un procedimento analogico in relazione agli interessi degni di tutela che l’illecito ha pregiudicato(1). Così, rispetto ai reati di frode, ben può farsi riferimento all’illecito tipico di cui all’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, giacché la condotta fraudolenta si connota per una immutatio veri simile a quella presa in esame dall’art. 50 cdf e, in entrambi i casi, l’interesse tutelato è espressione del generale principio di affidamento che permea tutta la professione forense e che vuole che gli altri consociati debbano poter fare affidamento su una condotta del professionista che utilizzi elementi conoscitivi genuini e veritieri.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 199 del 15 luglio 2025

NOTA:
1) In senso conforme, CNF n. 472/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 65/2021.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 15 Luglio 2025 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 03 Febbraio 2021 (sospensione)