La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense

Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 92 del 24 marzo 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 24 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 20 Gennaio 2023 (sospensione)