Stante la c.d. “tendenziale” tipicità dell’illecito deontologico, l’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → (che disciplina il dovere di verità dell’avvocato nel processo stabilendo il divieto di ivi introdurre elementi di prova o documenti che egli sappia essere falsi) può costituire valido criterio e quindi parametro per la repressione di illeciti disciplinari atipici aventi analoghe caratteristiche, come nel caso in cui i falsi riguardino atti e documenti estranei al processo, e ciò alla luce dei principi generali di cui agli artt. 1 co. 3, 9 e 11 del CDF, i quali evocano la funzione sociale, nonché i doveri di lealtà, probità, correttezza e decoro dell’avvocato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 89 del 24 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 24 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 19 del 21 Febbraio 2025 (sospensione)