La corrispondenza tra colleghi qualificata come “riservata” non è producibile né riferibile in giudizio a prescindere dal suo contenuto

L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente, quale che ne sia il contenuto, giacché la clausola di riservatezza apposta dal mittente alla corrispondenza non consente al destinatario della stessa alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che la missiva ricevuta dal Collega di controparte, sebbene qualificata come “riservata”, non contenesse una proposta transattiva, ma un invito a contrarre, sicché -a suo dire- non rientrava nella previsione di cui all’art. 48 cdf. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, confermando la sanzione disciplinare della censura irrogatagli in sede territoriale dal CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 220 del 27 maggio 2024

NOTA:

In senso conforme, CNF n. 177/2017, CNF n. 46/2015, CNF n. 135/2013, CNF n. 38/2012, CNF n. 36/2005.

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– codice: art. 55

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sentenza

AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – SANZIONI DISCIPLINARI – Avvocato nominato componente di collegio arbitrale – Assunzione ed esercizio dell’incarico in situazione di incompatibilità ex art. 55 del codice deontologico – Rilievo disciplinare – Sussistenza – Assenza di contestazioni mosse nel corso del procedimento arbitrale – Irrilevanza – Fondamento.

Corte di Cassazione (pres. Bisogni Giacinto, rel. Bisogni Giacinto), sentenza n. 7761 del 09 Aprile 2020

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 06 Ottobre 2014 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 23 Novembre 2009 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12183 del 12 Giugno 2015 (respinge)