Il divieto di intrattenersi con i testimoni

L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Pisano), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 214

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 29 Dicembre 2014 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Giugno 2010 (censura)