- L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
- L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste. - L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
- L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
- La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Nota
L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 636 del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 1° settembre 2025, n. 202, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 432 del 20 settembre 2024.
Con la predetta delibera del 21 marzo u.s. il Consiglio nazionale forense ha riformulato il comma 3 sostituendo al primo periodo le parole: «corrispondenza riservata tra colleghi», con le parole: «corrispondenza di cui al comma 1». La modifica è entrata in vigore il 1° novembre 2025.