Il rapporto con i testimoni e le persone informate sui fatti

Vìola l’art. 6 cod. prev.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → (dovere di correttezza) l’avvocato che, prima di un’udienza nell’ambito del procedimento penale, esibisce a due testimoni il verbale delle sommarie informazioni dagli stessi rilasciate durante le indagini.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Brugioni), decisione n. 43 del 17 maggio 2019

Sanzione: AVVERTIMENTO