La corrispondenza tra colleghi qualificata come “riservata” non è producibile né riferibile in giudizio a prescindere dal suo contenuto

L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente, quale che ne sia il contenuto, giacché la clausola di riservatezza apposta dal mittente alla corrispondenza non consente al destinatario della stessa alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che la missiva ricevuta dal Collega di controparte, sebbene qualificata come “riservata”, non contenesse una proposta transattiva, ma un invito a contrarre, sicché -a suo dire- non rientrava nella previsione di cui all’art. 48 cdf. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, confermando la sanzione disciplinare della censura irrogatagli in sede territoriale dal CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 220 del 27 maggio 2024

NOTA:

In senso conforme, CNF n. 177/2017, CNF n. 46/2015, CNF n. 135/2013, CNF n. 38/2012, CNF n. 36/2005.

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– codice: art. 37

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parere

Il COA di Pavia formula un quesito in materia di rilevanza deontologica della condotta degli avvocati che prestino il proprio servizio, gratuitamente o a carico degli enti, presso sportelli legali istituiti da Comuni, chiedendo, in particolare, di esprimere parere sul contenuto di proprie circolari che impongono alle convenzioni tra enti e professionisti di prevedere clausole atte ad evitare l’insorgere di fattispecie di accaparramento di clientela.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 2 del 16 Gennaio 2019

parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha posto il seguente quesito: se un avvocato possa proporre una convenzione al CRAL della Città Metropolitana, che verrà pubblicato sul sito del CRAL stesso, al fine di offrire agli iscritti di quest’ultimo prestazioni professionali agevolate nel rispetto dei parametri vigenti. Si chiede inoltre se l’offerta di agevolazione debba avere contenuti generici ovvero se possa fare riferimento a percentuali di sconto specifiche e ai “primi colloqui orientativi gratuiti”.

Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 82 del 12 Dicembre 2018

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 390 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 01 Luglio 2010 (censura)