L’accaparramento di clientela per il tramite di agenzie o procacciatori d’affari

E’ deontologicamente rilevante (art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che assuma pratiche per il tramite di un procacciatore d’affari, così ponendo in essere un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 3 ottobre 2019

Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI