Illecito disciplinare: la coscienza e volontà delle azioni o omissioni deontologicamente rilevanti

In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo → consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. L’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024

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– codice: art. 68

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 05 Luglio 2024 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 76 del 04 Dicembre 2018 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11519 del 02 Maggio 2025 (respinge)