Espressioni sconvenienti e offensive: illecito dire che il Collega di controparte non avrebbe meritato di superare l’esame da avvocato

Il diritto-dovere di difesa non scrimina l’illiceità deontologica di espressioni gratuitamente offensive ed esorbitanti (perché non pertinenti né funzionali alla difesa), che in quanto tali si situano infatti ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, dello scherno del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui, con conseguente violazione dei doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi, giacché la libertà riconosciuta alla difesa non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l’incolpato aveva commentato l’udienza in corso con le frasi “io non farei passare all’esame nessuno all’esame di avvocato” e “andiamo a fare il ragù che facciamo prima”, entrambe pronunciate alla presenza della collega di controparte e del giudice anch’essa donna. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 275 del 28 giugno 2024

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parere

Il COA di Bologna ha chiesto di sapere se può procedere, a richiesta di un proprio iscritto, che si sia cancellato dall’Albo, alla restituzione allo stesso ovvero alla distruzione/cancellazione degli originali degli atti e dei documenti contenuti sia nel suo fascicolo personale conservato nell’archivio del Consiglio dell’Ordine, sia nei fascicoli disciplinari aperti nei confronti dello stesso ovvero su esposto dallo stesso presentato nei confronti di altri scritti, sia nei fascicoli delle istanze di opinamento dallo stesso presentate e dei ricorsi in prevenzione presentati da clienti dell’ex iscritto.

Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 12 del 20 Febbraio 2015

parere

Quesito n. 172: Il COA di Milano pone il seguente quesito: se l’avvocato B sia tenuto ad evadere la richiesta del collega A di trasmettere documentazione relativa a processo ormai concluso, in relazione al caso in cui tale documentazione, allegata al fascicolo dell’avvocato B e rimasta depositata presso la cancelleria del giudice per tutta la durata del procedimento, sia sta infine restituita alla cliente di B, che però si rifiuta di far seguito alla richiesta del proprio ex avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 53 del 28 Settembre 2012

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 08 Novembre 2007