DIVIETO EX ART. 25 CO. 2 CDF – SUCCESSIONE DI NORME IN MATERIA DI PATTO DI QUOTA LITE

Il patto di quota lite sottoscritto in data anteriore all’abrogazione del divieto intervenuto ex L. 248/2006, essendo comunque violativo dei previgenti artt. 2233 co 3 c.c. e 45 CDF, integra l’illecito previsto dall’art. 25 co. 2 CDFArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → in vigore, non solo perché il predetto divieto è stato reintrodotto dall’art. 13 co. 4 L. 247/2012, ma anche perché la precedente abrogazione non elide l’antigiuridicità delle condotte pregresse, rientrando la violazione deontologica nel genus degli illeciti amministrativi per cui non trova applicazione il principio del favor rei, bensì quello del tempus regit actum.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Maio, rel. De Maio), decisione n. 46 del 13 aprile 2022

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– codice: art. 33

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parere

Il COA di Bologna ha chiesto di sapere se può procedere, a richiesta di un proprio iscritto, che si sia cancellato dall’Albo, alla restituzione allo stesso ovvero alla distruzione/cancellazione degli originali degli atti e dei documenti contenuti sia nel suo fascicolo personale conservato nell’archivio del Consiglio dell’Ordine, sia nei fascicoli disciplinari aperti nei confronti dello stesso ovvero su esposto dallo stesso presentato nei confronti di altri scritti, sia nei fascicoli delle istanze di opinamento dallo stesso presentate e dei ricorsi in prevenzione presentati da clienti dell’ex iscritto.

Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 12 del 20 Febbraio 2015

parere

Quesito n. 172: Il COA di Milano pone il seguente quesito: se l’avvocato B sia tenuto ad evadere la richiesta del collega A di trasmettere documentazione relativa a processo ormai concluso, in relazione al caso in cui tale documentazione, allegata al fascicolo dell’avvocato B e rimasta depositata presso la cancelleria del giudice per tutta la durata del procedimento, sia sta infine restituita alla cliente di B, che però si rifiuta di far seguito alla richiesta del proprio ex avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 53 del 28 Settembre 2012

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 08 Novembre 2007