Il Consigliere Segretario, su richiesta del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa, ha formulato alla Commissione un quesito relativo alla sopravvivenza degli Ordini circondariali forensi costituiti presso i Tribunali sopprimendi per effetto del D. Lgs. n. 155/12.

Come noto, l’art. 16 del R.D.L. n. 1578/1933 e l’art. 19 del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 dispongono la costituzione di un Albo degli Avvocati per ogni circondario di Tribunale. Da ciò discende, stante la funzione di custodia dell’Albo istituzionalmente attribuita ai COA, la correlativa costituzione di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso ogni Tribunale. […]

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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli formula un quesito relativo all’iscrizione all’Albo dei docenti universitari in regime di tempo pieno. In particolare, considerato che ai medesimi, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’esercizio della professione è permesso “nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario” e che “per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”, il Consiglio rimettente si chiede quale sia il criterio da seguire per determinare l’Albo territorialmente competente all’iscrizione.

Il parere è reso nei termini seguenti. Se è vero che la nuova legge professionale applica in via generale il criterio del domicilio professionale – inteso come il luogo in cui è abitualmente svolta l’attività professionale – ai fini dell’individuazione dell’Ordine territorialmente competente all’iscrizione, è altrettanto vero che il domicilio professionale viene indicato dall’istante all’atto […]

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Un Consigliere ha rivolto alla Commissione il seguente quesito: “se un avvocato iscritto all’elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno, previa autorizzazione dell’Università di appartenenza e in via del tutto eccezionale, possa assumere la rappresentanza in giudizio di una parte, quale componente di un collegio difensivo con altri avvocati.

La risposta è nei seguenti termini L’art. 19, co. 2, della legge n. 247 del 2012 dispone che “I docenti e ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”. Poichè la legge professionale fa riferimento […]

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Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli pone il quesito se l’art. 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell’ordinamento professionale forense) impedisca all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio.

La commissione reputa che al quesito debba darsi risposta negativa per i motivi che seguono. Premesso che nel vigore della precedente normativa l’art. 3 del RdL n. 1578/1933 era interpretato – data l’eccezionalità dei divieti – nel senso della compatibilità delle due attività (da ultimo sent. CNF 16 marzo 2010, n. 13), il nuovo art. […]

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Il COA di Cesena ha sottoposto al CNF il seguente quesito: “se sia possibile concedere l’abilitazione al patrocinio ad un praticante Avvocato che rivesta lo status di dipendente pubblico (Maresciallo dei Carabinieri) la cui attività di servizio sia sospesa a tutti gli effetti poiché in aspettativa per dottorato di ricerca senza borsa di studio ed in assenza di ulteriori cause di incompatibilità.”

Su analogo quesito la commissione consultiva si è già pronunciata con parere del 28.03.2012 n. 20, a richiesta del COA di Sciacca, concludendo in senso negativo. La differenza tra il quesito posto dal COA di Sciacca e quello oggi formulato dal COA di Forlì Cesena consiste nel fatto che l’aspirante all’iscrizione nel registro dei praticanti […]

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Il COA di Isernia chiede se nell’ipotesi dì cui all’art.75 del D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale l’istituto del gratuito patrocinio è applicabile “sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico” rientri anche la fattispecie dell’avvocato che, privo di reddito o con reddito compreso nei parametri di cui all’art. 76 del DPR medesimo, agisca in executivis per il recupero delle proprie spettanze affidando l’incarico ed altro legale, atteso che il soggetto istante è “in possesso dei requisiti tecnico-professionali per patrocinare in proprio in ambito civile, avendo egli stesso depositato di recente presso il COA diverse domande di ammissione al patrocinio per propri assistiti”. Chiede inoltre se, una volta esclusa la necessità di avvalersi della difesa tecnica ad opera di un altro legale, risulti pacifico per l’avvocato “non abbiente”, in ossequio all’art. 24 della Costituzione, accedere al gratuito patrocinio in proprio quale difensore di se stesso.

Il parere viene reso nei seguenti termini: Per il recupero dei propri crediti personali (evidentemente nei confronti del cliente) l’avvocato può agire personalmente in giudizio (ai sensi dell’art. 13 della L. n. 247/12) o conferire mandato ad un collega. Questa seconda soluzione pare – in linea di principio – preferibile, al fine di evitare che […]

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Il Consiglio dell’Ordine di Trapani formula due quesiti relativi all’art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo, relativo all’essere tenuto o meno l’avvocato colpito da provvedimento di sospensione al pagamento del contributo annuale al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza e al pagamento dei contributi minimi alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il secondo, se l’avvocato sospeso ai sensi dell’art. 20, co.2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, debba ritenersi esonerato dalla prova dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’art. 23 della stessa legge professionale.

Con riferimento al primo quesito, la Commissione ritiene che la sospensione, non inficiando in capo all’avvocato che ne sia colpito la qualità di iscritto nell’Albo, non faccia venir meno l’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione; né, del pari, gli obblighi di natura previdenziale non dipendenti dalla produzione di un reddito professionale, ma legati […]

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Il COA di Roma su sollecitazione del Garante delle persone private della libertà personale chiede di conoscere se sia possibile per un detenuto svolgere il tirocinio forense, senza autorizzazione al patrocinio, stante il limite posto dalla mancanza della condotta specchiatissima ed illibata prevista dall’art. 17, comma 2, in relazione al n. 3, comma 1, stesso articolo R.D. 1578/33.

Un’attenta lettura del quesito così come posto evidenzia il riferimento a due momenti distinti: l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e lo svolgimento del tirocinio. Il primo sconta il possesso dei requisiti di cui all’art. 17, comma 2, R.D. cit. ed è condizione preliminare obbligatoria per potersi effettuare il secondo. I due aspetti sono oggetto […]

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Il COA di Pescara ha posto il seguente quesito: “Se possa essere riconosciuta al praticante avvocato la sostituzione del periodo di un anno di pratica con l’avvenuta frequenza della Scuola di Specializzazione delle Professioni legali, il cui diploma sia stato conseguito in epoca antecedente alla data iscrizione al Registro e, qualora ciò sia possibile, se vi è un limite temporale oltre il quale il riconoscimento non è più consentito, in considerazione del principio di continuità della pratica forense.”.

Poiché, allo stato, il nuovo ordinamento professionale, promulgato dal Presidente della Repubblica il 31.12.2012 ed in corso di pubblicazione, prevede all’art. 41, comma 13, che il Ministro della Giustizia emanerà un Regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del tirocinio, le ipotesi di interruzione del medesimo e la sua validità UE ed il successivo art. 65 […]

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Il Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata chiede a questa Commissione se, a parer suo, l’art. 3, comma 2, del DLvo n. 156/2012 preveda che siano a carico dell’ente locale, che vuole conservare l’operatività del sopprimendo ufficio del giudice di pace competente sul proprio territorio, anche l’onere inerente alla retribuzione del giudice onorario, oltre che gli esplicitati oneri per “spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.”.

La previsione anzidetta è completata da quella del successivo comma 4, secondo la quale resta a carico dell’amministrazione giudiziaria solo “la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria … nonché la formazione del relativo personale amministrativo.”. Le norme fra loro integrate sono del tutto speculari a quella recata dal comma 2, lett. o) dell’art. 1 […]

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