Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Bologna chiede di conoscere se i fascicoli nei quali sia stata contestata all’iscritto esclusivamente la violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 17, comma 5, L. n. 576/80 (senza aggiunta dell’addebito di violazione di norma del codice deontologico forense) debbano essere trasmessi al CDD oppure debbano continuare ad essere trattati dal COA presso cui è iscritto il professionista inadempiente.

    Dal testo della norma (art. 17, comma 5, L. cit.) richiamata dallo stesso richiedente si individuano due distinte comunicazioni inviate dalla Cassa Forense al COA e conseguenti a comportamenti tenuti dal professionista. La Cassa dovrà, infatti, inviare una prima comunicazione nell’ipotesi in cui il professionista non abbia trasmesso il “modello 5” nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine, ovvero non abbia fatto seguire nello stesso termine una rettifica ad una comunicazione non conforme al vero. In questa ipotesi, poiché la comunicazione da parte della Cassa Forense è inviata con la specifica finalità di sottoporre alla valutazione dell’organo disciplinare il comportamento dell’iscritto sul piano deontologico, sulla base della nuova normativa regolante il procedimento disciplinare, il COA dovrà trasmettere i relativi fascicoli al CDD, il quale una volta venutone in possesso opererà le valutazioni sotto il profilo deontologico.
    Una seconda comunicazione da parte della Cassa forense è, invece, prevista in conseguenza del perdurare dell’omissione da parte del professionista nonostante la diffida inviata allo stesso dalla Cassa. In questa seconda ipotesi, poiché l’attività demandata al COA, come già affermato da questo CNF con la sentenza citata dallo stesso COA richiedente, ha natura amministrativa e non di sanzione disciplinare, ne discende che i relativi fascicoli dovranno essere trattati direttamente dai COA presso cui è iscritto il soggetto inadempiente.
    In conclusione i fascicoli aperti in relazione all’omessa comunicazione ovvero alla sua mancata rettifica vanno comunque trasmessi ai CDD per le valutazioni ad essi riservate; i fascicoli aperti in conseguenza del perdurare dell’omissione oltre i 60 giorni dalla diffida inviata al professionista, con l’applicazione dell’art. 2 L. n. 536/49, rimarranno di competenza dei COA.

    Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 20 febbraio 2015, n. 18

    Quesito n. 490, COA di Bologna

  • Procedimento disciplinare avanti al CDD: il Presidente di Sezione ed il Consigliere Istruttore

    Il Consiglio distrettuale di disciplina di L’Aquila formula due quesiti.
    Con il primo quesito, il CDD chiede di sapere cosa avvenga, in base all’art. 2, comma 4 del Regolamento CNF n. 2/2014 (Procedimento disciplinare), quando della medesima sezione giudicante facciano parte il Presidente del CDD ed un membro del Consiglio con maggiore anzianità di iscrizione all’albo. A mente della disposizione richiamata, infatti, la sezione giudicante è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione nell’Albo.
    La Commissione ritiene che a presiedere la Sezione giudicante debba essere il componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. La disposizione di cui all’art. 2, comma 4, infatti, è norma speciale che disciplina l’attribuzione delle funzioni di Presidente della sola sezione giudicante, in deroga alla norma generale sulla presidenza del Consiglio distrettuale di disciplina.
    Con il secondo quesito, invece, il CDD chiede un parere in ordine all’interpretazione dell’art. 16, comma 2, del medesimo Regolamento, in relazione all’art. 18, comma 2, dello stesso Regolamento. Si chiede in particolare il CDD rimettente se il Consigliere istruttore venga sostituito, a partire dall’adozione della decisione di archiviazione/approvazione capo di incolpazione, per tutta la durata del procedimento, o se questi possa rientrare nella composizione della sezione per gli adempimenti intermedi successivi, rimanendone definitivamente estromesso solo a partire dalla decisione di citazione a giudizio dell’incolpato.
    Ritiene la Commissione che il complesso dispositivo richiamato debba interpretarsi nel senso che, nel periodo intercorrente tra la decisione di approvazione del capo di incolpazione e la decisione di citazione a giudizio dell’incolpato, il Consigliere istruttore debba essere temporaneamente sostituito solo nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 2, rimanendo in carica (e dunque rientrando a far parte della sezione) per gli ulteriori adempimenti intermedi fino alla decisione di archiviazione/citazione a giudizio dell’incolpato. Solo in tale momento, con l’avvio vero e proprio del dibattimento, la sostituzione del Consigliere istruttore diviene definitiva.

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 20 febbraio 2015, n. 15

    Quesito n. 487, CDD di L’Aquila

  • Il COA di Bologna ha chiesto di sapere se può procedere, a richiesta di un proprio iscritto, che si sia cancellato dall’Albo, alla restituzione allo stesso ovvero alla distruzione/cancellazione degli originali degli atti e dei documenti contenuti sia nel suo fascicolo personale conservato nell’archivio del Consiglio dell’Ordine, sia nei fascicoli disciplinari aperti nei confronti dello stesso ovvero su esposto dallo stesso presentato nei confronti di altri scritti, sia nei fascicoli delle istanze di opinamento dallo stesso presentate e dei ricorsi in prevenzione presentati da clienti dell’ex iscritto.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Gli originali dei documenti legittimamente acquisiti dal COA e conservati nel fascicolo personale dell’avvocato non possono essere distrutti né cancellati (se presenti su supporti informatici).
    Gli originali dei titoli di studio (laurea, diplomi, ecc.) irripetibili possono essere restituiti, previa fotocopiatura che deve essere conservata con l’annotazione che l’originale è stato restituito alla persona legittimata a ritiralo.
    Gli atti e documenti conservati nell’archivio del COA sono soggetti, ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. 22.1.2004, n. 42, alla normativa sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e quindi la loro distruzione/cancellazione dev’essere autorizzata dall’apposita commissione per gli scarti d’archivio costituita presso la competente Sovrintendenza archivistica (artt. 21 e 41 Codice dei beni culturali, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, cit.).

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 20 febbraio 2015, n. 12

    Quesito n. 483, COA di Bologna

  • Il COA di Ancona formula un quesito in merito all’applicabilità agli Ordini degli Avvocati delle nuove modalità di versamento dell’IVA all’erario previste dall’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge n. 190/2014.

    La Commissione ha richiesto parere alla Commissione per le problematiche tributarie, istituita in seno al CNF. Ricevuto il parere, la Commissione ritiene di farlo integralmente proprio, incorporandone pertanto il testo al presente parere:

    Il Consiglio dell’Ordine di Ancona, premesso che l’art. 1 commi 629 lett. b), 530, 632 e 633 della legge di stabilità n. 190/14 ha introdotto un nuovo regime di versamento dell’Iva all’Erario, chiede di conoscere se tale regime si applichi anche agli Ordini forensi.
    La risposta è negativa, anche alla luce della diffusa Circolare n. 1/E emanata dall’Agenzia delle Entrate datata 9 febbraio 2015.
    La norma sopra richiamata, infatti, allo scopo di agevolare il meccanismo della scissione dei pagamenti, ha introdotto nel corpo del DPR 633/72 l’art. 17 ter, secondo cui le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti e degli organismi ivi elencati, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia.
    Nel paragrafo 1. intitolato “Ambito soggettivo di applicazione della norma” l’Agenzia, dopo aver sottolineato che il testo della disposizione in commento reca l’elencazione dei soggetti destinatari della disciplina della scissione analoga a quella contenuta nell’art. 6 decreto Iva, comma quinto, recupera la nozione di pubblica amministrazione, al cui interno individua i soggetti coinvolti dalla nuova disciplina.
    Nel paragrafo 1.2. l’Agenzia si occupa dei soggetti esclusi e, a proposito degli Ordini, la Circolare testualmente afferma che: “ Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali….omissis…Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, anche di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento”.
    In conclusione, alla stregua della nota di prassi, i COA non rientrano tra soggetti tenuti ad applicare il metodo di versamento dell’Iva all’Erario contemplato dalla legge 190/14, art. 1 commi 629 lett. b) e c) e seguenti.

    Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 20 febbraio 2015, n. 11

    Quesito n. 482, COA di Ancona

  • Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Avellino chiede di sapere se si applichi, ai praticanti iscritti nel 2014 e nel 2015 si applichi la nuova disciplina dell’abilitazione al patrocinio, recata dall’art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

    Il parere è reso nei termini seguenti.
    Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 52 del 22 maggio 2013, che la previsione di cui all’art. 41, comma 12, della legge n. 247/12, in tema di abilitazione al patrocinio, è soggetta alla disposizione transitoria di cui all’art. 48 della medesima legge che, come noto, prevede che la nuova disciplina dell’accesso alla professione forense resti disciplinata dalla normativa previgente “fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge”.
    Come affermato dal richiamato parere, infatti, l’abilitazione al patrocinio:

    “costituisce pur sempre un segmento di quella nuova sulla pratica forense, collegato ad essa in chiave non di semplice occasionalità, ma funzionale; quando infatti la norma dell’art. 41, co. 12 l. cit. ammette l’esercizio dell’attività professionale sotto forma di abilitazione provvisoria dopo soli sei mesi all’inizio della pratica, ciò consente “(…) nel periodo di svolgimento del tirocinio” e quest’ultimo non può che essere quello riconfigurato dalle disposizioni dei commi precedenti da 1 ad 11. La precisazione che sempre il cit. comma 12 effettua sulla necessità del possesso della laurea in giurisprudenza da parte del tirocinante che intenda conseguire l’abilitazione, ha un senso sol perché si collega a quanto previsto dal comma 6, lett. d) art. 41 cit. al cui tenore anche chi non sia un laureato in giurisprudenza può iscriversi nel registro dei praticanti nel caso lì previsto. In buona sostanza, similmente ad altri istituti della nuova legge come la prescrizione o la sospensione cautelare che risultano interamente riconfigurati, non è possibile predicare l’entrata in vigore immediata di spezzoni della disciplina avulsi dal contesto cui ineriscono ed al quale si legano in rapporto di dipendenza funzionale, costituendo la norma un tutt’uno inscindibile sì che le sue singole proposizioni non possono né interpretarsi né applicarsi l’una a prescindere dall’altra. Ne deriva che, dipendendo l’applicazione in concreto di alcune importanti regole del nuovo tirocinio dall’emanazione del DM previsto dal comma 13, esso (nuovo tirocinio) non è immediatamente operativo”.

    Con riguardo alla fissazione del termine ad quem previsto dall’art. 48 della legge, deve peraltro rilevarsi che la nuova disciplina dell’accesso alla professione forense, recata dal Titolo IV della legge n. 247/12 rinvia in numerosi luoghi all’adozione di provvedimenti attuativi, nella forma di specifici decreti di competenza del Ministero della Giustizia. Ciò avviene, anzitutto, all’art. 41, comma 13, che rinvia ad un regolamento ministeriale l’attuazione in via generale della nuova disciplina del tirocinio, con riferimento alle modalità del suo svolgimento, ai poteri di controllo del COA, ai casi di interruzione del tirocinio e alla validità del tirocinio svolto all’estero); analoga previsione è recata, in secondo luogo, dall’art. 43, comma 2, che rinvia ad un regolamento ministeriale la disciplina dei corsi di formazione obbligatori per i tirocinanti; nello stesso senso dispone, infine, l’art. 44, in tema di tirocinio presso gli uffici giudiziari. L’art. 41, comma 6, lett. d), inoltre, nel prevedere la possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, rinvia ad un’attuazione di tipo convenzionale, da realizzarsi nelle forme previste dall’art. 40.
    Come si vede, il rinvio a provvedimenti di attuazione investe, in buona sostanza, l’intera disciplina del tirocinio, da ciò derivando la materiale inapplicabilità delle relative disposizioni legislative, in assenza dei decreti di attuazione. Diversamente argomentando, peraltro, si finirebbe per riconoscere in capo ai praticanti facoltà ed obblighi sprovvisti di adeguato contenuto dispositivo e, soprattutto, degli istituti ed apparati idonei a garantire loro piena effettività.
    Ne consegue che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi del Titolo V della legge, debba continuare a farsi applicazione della disciplina previgente, anche con riferimento all’abilitazione al patrocinio.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 20 febbraio 2015, n. 10

    Quesito n. 481, COA di Avellino

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila formula quesito in merito all’applicabilità dell’art. 48 della legge n. 247/12, in assenza dei provvedimenti di attuazione della legge previsti dal Titolo IV della medesima.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’art. 48 della legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) prevede che la nuova disciplina dell’accesso alla professione forense resti disciplinata dalla normativa previgente “fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge”.
    Al fi là della fissazione del termine ad quem previsto dalla disposizione in esame deve rilevarsi che, come correttamente esposto dal COA richiedente, la nuova disciplina dell’accesso alla professione forense, recata dal Titolo IV della legge n. 247/12 rinvia in numerosi luoghi all’adozione di provvedimenti attuativi, nella forma di specifici decreti di competenza del Ministero della Giustizia. Ciò avviene, anzitutto, all’art. 41, comma 13, che rinvia ad un regolamento ministeriale l’attuazione in via generale della nuova disciplina del tirocinio, con riferimento alle modalità del suo svolgimento, ai poteri di controllo del COA, ai casi di interruzione del tirocinio e alla validità del tirocinio svolto all’estero); analoga previsione è recata, in secondo luogo, dall’art. 43, comma 2, che rinvia ad un regolamento ministeriale la disciplina dei corsi di formazione obbligatori per i tirocinanti; nello stesso senso dispone, infine, l’art. 44, in tema di tirocinio presso gli uffici giudiziari. L’art. 41, comma 6, lett. d), inoltre, nel prevedere la possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, rinvia ad un’attuazione di tipo convenzionale, da realizzarsi nelle forme previste dall’art. 40.
    Come si vede, il rinvio a provvedimenti di attuazione investe, in buona sostanza, l’intera disciplina del tirocinio, da ciò derivando la materiale inapplicabilità delle relative disposizioni legislative, in assenza dei decreti di attuazione. Diversamente argomentando, peraltro, si finirebbe per riconoscere in capo ai praticanti facoltà ed obblighi sprovvisti di adeguato contenuto dispositivo e, soprattutto, degli istituti ed apparati idonei a garantire loro piena effettività.
    Ne consegue che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi del Titolo V della legge, debba continuare a farsi applicazione della disciplina previgente.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 20 febbraio 2015, n. 7

    Quesito n. 478, COA de L’Aquila

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha posto i seguenti quesiti: a) se il COA, tramite la Commissione locale di cui dispone, sia competente ad accreditare gli eventi formativi a rilevanza locale, sia che si tratti di eventi di aggiornamento, di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento C.N.F. n. 6/2014, sia che si tratti degli eventi di formazione previsti dall’art. 3, comma 3 del Regolamento anzidetto; b) se il COA, direttamente ovvero per il tramite di Fondazione dal medesimo istituita, possa sia organizzare e gestire direttamente eventi formativi, sia promuovere eventi organizzati da terzi; c) se le entrate derivanti dal versamento delle quote individuali di partecipazione agli eventi formativi organizzati e gestiti dal COA, ovvero da Fondazione dal medesimo istituita, debbano essere gravati da I.V.A..

    La Commissione richiama preliminarmente le seguenti disposizioni.
    L’art. 16, comma 2, del Regolamento succitato attribuisce al CNF la competenza all’accreditamento “per le attività formative di cui all’art. 3, comma 3, per gli eventi a rilevanza nazionale, gli eventi seriali, le FAD, …”.
    Il successivo comma 3, invece, riconosce al COA la competenza all’accreditamento “per le attività formative di cui all’art. 3, commi 1 e 2, per gli eventi a rilevanza locale”.
    Va rilevato che la mancanza del richiamo, nel comma 3 dell’art. 16, dell’attività di formazione, di cui all’art. 3, comma 3, consente di ritenere che:
    Il CNF sia competente, in via esclusiva, per l’accreditamento dell’attività di formazione (art. 3, comma 3) e per tutti gli eventi, sia di aggiornamento che di formazione, a rilevanza nazionale;
    Il COA, invece, abbia competenza all’accreditamento per le attività formative di aggiornamento (art. 3, commi 1 e 2) a rilevanza locale.
    Nei termini anzidetti va quindi reso il parere con riferimento al quesito sub a).
    Alla luce di quanto sopra esposto, il quesito sub b) va esaminato avendo anche a mente i contenuti degli artt. 8 e 9 del Regolamento. L’art. 8, infatti, prevede che l’attività di formazione continua venga svolta dai COA “anche tramite fondazioni a tal fine costituite”, mentre il successivo art. 9 contempla la possibilità che, “nel rispetto delle prescrizioni” regolamentari, le attività formative vengano svolte anche da soggetti pubblici o privati.
    Ne consegue che l’attività diretta, o tramite Fondazione apposita, da parte del COA potrà concernere gli eventi di cui all’art. 3 fermo restando la competenza del C.N.F. ad accreditare gli eventi di cui al comma 3 dell’art. 3 come  specificato nella risposta al quesito sub a).  Il COA, peraltro, potrà promuovere eventi organizzati da terzi previo accreditamento, nei limiti dianzi tracciati, dell’evento medesimo.
    In merito al terzo quesito, la Commissione ha richiesto parere alla Commissione per le problematiche tributarie, istituita in seno al CNF. Ricevuto il parere, la Commissione ritiene di farlo integralmente proprio, incorporandone pertanto il testo al presente parere:

    1. Il COA di Firenze ha sottoposto al Consiglio Nazionale la questione circa il regime fiscale applicabile alle quote individuali versate dagli avvocati per partecipare agli eventi formativi organizzati e gestiti dai COA.
    In particolare, il COA ha sollevato il dubbio dell’eventuale soggezione delle predette quote al trattamento IVA, attesa la disposizione speciale contenuta nell’art. 11 comma 4 della legge 247/12, secondo cui l’attività di formazione svolta dagli Ordini territoriali anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti “non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro”.
    La perplessità del COA è legittima ma è parere della Commissione che il versamento delle quote sia fuori campo Iva per le ragioni di seguito riassunte.
    I presupposti delle operazioni imponibili sono oggettivi e soggettivi; il terzo requisito è costituito dalla territorialità (art. 1 dpr n. 633/72).
    Nella ricorrenza di tutti i presupposti le operazioni di cessione dei beni e prestazioni di servizi devono ritenersi imponibili.
    Accanto a queste operazioni esistono quelle non imponibili ed esenti che, pur non soggette all’addebito del tributo, devono essere formalizzate ai fini Iva (permangono, infatti, in questi due casi gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione).
    Ai nostri fini l’attenzione va concentrata sui due primi presupposti, segnatamente sulla prestazione di servizi e sull’esercizio di imprese, nel senso che l’esclusione dell’attività di formazione dal perimetro delle attività commerciali disposta dall’art. 11 L. 247712 va confrontata, ai fini della risposta al quesito, con la disciplina contenuta negli artt. 3 e 4 del decreto Iva.
    2. La legge Iva non contiene la definizione di prestazioni di servizi (art. 3) – a differenza di quanto fa l’art. 23 della direttiva CE 2006/112, secondo cui “Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di beni” – bensì le qualifica in derivazione della genesi contrattuale del loro oggetto (“Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, mandato….e in genere da obbligazioni di fare o di non fare e di permettere qualunque sia la fonte.”).
    L’elencazione della tipologia dei contratti è solo esemplificativa, in quanto il richiamo degli obblighi di fare o di non fare è norma di chiusura idonea a ricomprendere ogni diversa ipotesi diversa dalla cessione di beni – di qui il carattere servente delle prestazioni di servizi rispetto alla cessione di beni – compresi, secondo la dottrina tributaria, l’atto amministrativo o il comando giurisdizionale che li imponga.
    Quindi, astrattamente l’attività formativa potrebbe rientrare in questa categoria di prestazioni di servizi ma in via del tutto residuale ed ermeneutica.
    Delle prestazioni latamente “didattiche” si occupa, invece, in modo specifico il successivo art. 10 n. 20 del decreto IVA – rubricato “Operazioni esenti dall’imposta” che, come più sopra illustrato, non soggiacciono all’imposizione ma lasciano salvi gli adempimenti formali – a mente del quale sono esenti dall’imposta “ le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus”.
    In base a questa disposizione, in passato l’Agenzia delle Entrate – in risposta all’interpello formulato dal presidente di un Ordine forense volto a conoscere se il versamento delle quote per partecipare ai corsi di formazione per mediatori professionisti previsti dal D.M. 23.7.2004 n. 222 scontasse o meno il tributo – con la Ris. N. 47 del 18 aprile 2011 ha affermato che i proventi derivanti dallo svolgimento dei corsi in questione sono assoggettati al regime di esenzione previsto dal citato punto 20) dell’art. 10 del DPR 633/72.
    Secondo l’Agenzia delle Entrate, alla terminologia usata dalla norma “istituti e scuole” deve essere attribuito valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione.
    Anche le disposizioni comunitarie che disciplinano, ai fini Iva, le prestazioni concernenti l’educazione dell’infanzia e della gioventù, l’insegnamento scolastico e universitario, la formazione e riqualificazione professionale, nello stabilire il trattamento di esenzione individuano i soggetti ammessi a tale regime con la generica indicazione di organismi, specificando che essi devono avere natura di diritto pubblico o essere riconosciuti dallo stato come aventi finalità didattiche (Direttiva CE 2006/112 del 28 novembre 2006 art. 132 primo comma lett. i).
    La Risoluzione conclude, quindi, in senso favorevole al regime di esenzione, ritenendo soddisfatto il riconoscimento richiesto dal n. 20) dell’art. 10 decreto Iva, trattandosi di corsi autorizzati dal Ministero della giustizia e assoggettai all’attività di controllo e vigilanza dello stesso.
    3. La legge 247/12, segnatamente l’art. 11 ha espressamente previsto l’obbligo dell’avvocato di curare l’aggiornamento professionale, obbligo sanzionato in via disciplinare in caso di inadempienza.
    La previsione normativa in termini di obbligatorietà dell’aggiornamento, le cui finalità di garanzia della collettività e dei consumatori è sottesa, insieme con la sottrazione della formazione al campo delle attività commerciali (“L’attività di formazione non costituisce attività commerciale”) fa sì che la disciplina fiscale delle quote sia sottratta alla categoria delle esenzioni, al pari di quelle non imponibili, per ricadere nel novero delle operazioni fuori campo Iva.
    Questa conclusione va affermata anche alla luce della disposizione del successivo art. 4 decreto n. 633/72 – rubricato Esercizio di imprese – che prende in considerazione anche gli enti pubblici.
    Il comma 2 dell’art. 4 contiene la presunzione legale assoluta in base alla quale si considerano” in ogni caso” effettuate nell’esercizio di imprese “…omissis…2) …le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati…omissis…che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”.
    Il successivo comma 4 dell’art. 4 amplia la presunzione legale assoluta stabilendo che per gli enti pubblici individuati dal secondo comma “ che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole”, comprese quelle in favore degli associati.
    L’avere escluso l’art. 11 comma 4 della legge n. 247/12 l’attività di formazione dal settore delle attività commerciali, vietando che la stessa possa addirittura avere fini di lucro, sottrae la disciplina delle quote versate ai COA per la formazione al campo dell’imposta sul valore aggiunto.
    Si vuole in sostanza affermare che, se non fosse stata codificata la previsione della sottrazione dell’attività formativa alla categoria delle attività commerciali, oggi dovremmo confrontarci con la materia delle esenzioni Iva e non con quella delle operazioni fuori campo. Ma così non è.
    In conclusione:
    L’attività formativa non costituisce né operazione non imponibile né operazione esente ma operazione esclusa dal campo Iva sia per assenza del requisito generale soggettivo che per espressa disposizione di legge.
    Consegue, in ulteriore derivazione logico giuridica, che i COA non dovranno neanche adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento (né della tenuta delle scritture contabili), ferma restando ovviamente l’indetraibilità dell’Iva corrisposta sulle operazioni passive.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 20 febbraio 2015, n. 6-bis

    Quesito n. 467, COA di Firenze

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano formula quesito in merito alla possibilità per l’iscritto di fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria di grandezza di metri 6×2 di altezza all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all’interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste dei mass-media che seguono l’evento sportivo e se sia possibile specificare, in tal sede, il ramo di attività in cui lo studio afferma di operare con prevalenza.

    La risposta al quesito deve rendersi nei seguenti termini, riprendendo quanto affermato da questa Commissione nel proprio parere n. 12 del 26 marzo 2014.
    Né la normativa di cui all’art. 10 L. 247/2012 né i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Nel medesimo senso dispone l’art. 17 del nuovo Codice Deontologico.
    Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10. Essi attengono, in particolare: a) all’oggetto dell’informazione, che deve limitarsi all’oggetto dell’attività professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3); b) alle caratteristiche dell’informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2).
    Al quesito deve quindi fornirsi risposta positiva, ferma restando l’autonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie.

    Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 20 febbraio 2015, n. 5-bis

    Quesito n. 442, COA di Avezzano

  • Il COA di Lodi pone un quesito relativo alla corretta interpretazione ed applicazione del D.lgs. n. 96/01 e in particolare dell’art. 12 con riferimento agli artt. 4, 8 e 10.

    Il Consiglio dovendo valutare richiesta di integrazione con dispensa dalla prova attitudinale da parte di abogado iscritto nella sezione speciale dell’Albo, trovandosi di fronte ad attività costituita prevalentemente da prestazioni stragiudiziali, si è posto il problema se la condizione prevista dall’art. 12 del citato D.lgs. si possa considerare in questo caso soddisfatta e possa, quindi, darsi luogo alla integrazione con relativa dispensa dalla prova attitudinale.
    Orbene a norma dell’art. 12 D.lgs. è dispensato dalla prova attitudinale di cui al D.lgs. n. 115/92 l’avvocato stabilito che abbia esercitato in modo effettivo e regolare la professione. Si tratta a questo punto di chiarire in cosa consista “l’esercizio effettivo e regolare della professione” se, cioè, si debba intendere tale solo l’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa in giudizi civili, penali e amministrativi. Vale rilevare, peraltro e incidentalmente, che la verifica prevista dalla disposizione in esame è adempimento diverso – per estensione e destinatari – dalla verifica di cui all’art. 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
    Orbene, gli artt. 8 e 10 del D. Lgs. n. 96/2001 consentono all’avvocato stabilito di svolgere sia attività giudiziale che attività stragiudiziale: quest’ultima, peraltro, non subisce le limitazioni di cui all’art. 8, dunque non è soggetto all’intesa con un avvocato. In linea di principio, pertanto, deve ritenersi che anche l’attività stragiudiziale possa costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito, in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale. Si rammenta, peraltro, che l’art. 13, comma 3, riconosce al Consiglio dell’Ordine chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori, consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati, e nella possibilità di invitare l’avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

    Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 30 gennaio 2015, n. 6

    Quesito n. 474, COA di Lodi

  • Il COA di Bari chiede di sapere se sia possibile procedere alla elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine mediante un sistema misto, cioè con voto elettronico e voto tradizionale (cartaceo), nel senso di offrire all’elettore la possibilità di scegliere, in via alternativa fra l’uno e l’altro sistema.

    Le modalità di voto a garanzia della loro regolarità, uniformità e trasparenza, devono essere le medesime per tutti gli elettori, in tal modo garantendosi il principio fondamentale della segretezza del voto (e di cui anche all’art. 10, comma 2, del Regolamento elettorale) di cui al D.M. 170/2014 quale condizione necessaria per la libera manifestazione della volontà dei singoli elettori non verificabile, neanche per gruppi, da terzi.
    A conferma di tanto, si rileva come le uniche eccezioni a modalità di voto comuni a tutti gli elettori possano derivare esclusivamente da ragioni obiettive di carattere personale (quali, ad esempio, eventuali disabilità) che siano ostative all’espressione di voto e siano state previamente comunicate alla Commissione elettorale ed approvate dalla stessa. Si osserva, peraltro, che consentire all’elettore – all’atto dell’ingresso nel seggio – di scegliere tra i due sistemi di voto porrebbe seri rischi in ordine alla riconoscibilità del voto medesimo.
    Anche il dato letterale, infine, esclude la possibilità che le modalità di voto non siano uniformi avendo dedicato specifico titolo del Regolamento (art. 12) al voto telematico, espressamente distinguendo da quello cartaceo a conferma di come il primo sistema debba ritenersi meramente alternativo e non cumulabile al secondo.
    Il parere viene quindi reso nei termini suesposti.

    Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 30 gennaio 2015, n. 5

    Quesito n. 471, COA di Bari