Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Roma chiede se possa configurarsi incompatibilità per gli avvocati componenti della commissione di esame di abilitazione alla professione forense nell’ipotesi in cui esista rapporto di parentela tra gli stessi e i candidati oppure nella diversa ipotesi in cui questi ultimi abbiano svolto il tirocinio presso lo studio legale dei primi.

    Si deve premettere che nessuna espressa disposizione si rinviene, nell’ordinamento, in relazione alla seconda delle fattispecie richiamate.
    Con riferimento alla prima, invece, si deve segnalare una pronuncia del Consiglio di Stato (sez. IV, 12/07/2007, n. 3985) che ritiene applicabile l’obbligo di astensione di cui all’art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (Regolamento sull’accesso agli impieghi e sullo svolgimento dei concorsi). Tale disposizione prevede che, prima dell’inizio delle prove, i componenti la commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del cpc.
    Secondo il supremo giudice amministrativo, in particolare, “deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza (C.d.S., sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5220), anche la partecipazione ad una commissione d’esame di persona legata da rapporti particolari ad uno dei candidati legittima gli altri a chiederne l’astensione o a ricusarla, sicché quando questi non si avvalgano di tali strumenti (com’è avvenuto nel caso di specie, non risultando dagli atti che prima della nuova valutazione l’interessato abbia formulato richiesta di astensione o dichiarazione di ricusazione) resta loro preclusa la possibilità di impugnare, sotto questo profilo, gli atti della commissione”.
    Alla luce di tale pronuncia dovrebbe pertanto ritenersi che il commissario che incorra in una delle ipotesi previste dagli artt. 51 e 52 del c.p.c. abbia l’obbligo di astenersi e possa essere, per i medesimi motivi, ricusato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 22 febbraio 2017, n. 15

    Quesito n. 268, COA di Roma

  • Quesiti del COA di Rimini sul tirocinio professionale

    Il COA di Rimini chiede di sapere:
    1. se a seguito della pubblicazione sulla G.U (avvenuta il 19 maggio 2016) del D.M. 17.3.2016 n. 70 sia ancora possibile lo svolgimento del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 d.L. 69/2013 (convertito con L. 98/2013) contestualmente al tirocinio presso uno studio legale. E ciò sia con riferimento ai tirocini iniziati anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016 (3.6.2016) sia a quelli iniziati successivamente;
    2. se, in caso di risposta affermativa (ossia nel caso in cui si ritenesse possibile la frequenza contestuale dello studio e dell’Ufficio Giudiziario, sia ancora necessario che all’esito positivo dello stage segua l’obbligo di frequentazione dello studio legale, ai fini del compimento dello studio per ulteriori sei mesi.
    La risposta è nei seguenti termini:
    L’art. 1 del DM 70/2016 prevede che: “Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”.
    L’art. 3 del DM 70/2016 prevede al comma 4 che:
    L’attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
    e al comma 5 che:
    Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento” (relativi, questi ultimi, all’assiduità nello svolgimento del tirocinio e all’obbligo di assistere ad almeno venti udienze nel semestre).
    L’art. 41 della L. 247/2012, prevede al comma 4 che:
    4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
    al comma 6, lettera b) che il tirocinio può essere svolto:
    “b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;”
    e al comma 7 che
    7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
    Infine l’art. 2, comma 1 lettere a) e c) del DM 58/2016, prevede che:
    1. Per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
    a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall’articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247
    […]
    c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
    Ne consegue che:
    – i tirocini presso un ufficio giudiziario iniziati prima dell’entrata in vigore del DM 70/2016 (3.6.2016) rimangono regolati dalle disposizioni previgenti, ed in particolare dall’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle singole convenzioni stipulate dai COA con gli Uffici;
    – i tirocini iniziati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016 sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge professionale e dal D. M. 58/2016, e ben possono essere svolti contestualmente alla pratica presso uno studio professionale o presso l’avvocatura dello Stato; ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. n. 58/2016, è tuttavia necessario che il praticante che intenda svolgere il tirocinio presso un Ufficio Giudiziario abbia già svolto sei mesi di pratica presso uno studio professionale o l’avvocatura dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, comma 7, della legge n. 247/12. Tale disposizione, tuttavia, deve intendersi applicabile ai soli tirocini di cui all’art. 37 del D.L. n. 98/2011, a mente dell’art. 1 del medesimo DM n. 58/2016.
    A conferma di ciò, milita l’art. 3, comma 5, del D.M. n. 70/2016, ai sensi del quale resta infatti salva la disciplina dello stage di cui all’art. 73 del D.L. n. 69/2013, che può essere svolto contestualmente al tirocinio professionale forense senza che sia richiesto, pertanto, il previo svolgimento di un semestre di pratica presso uno studio legale; ai sensi del medesimo articolo 3, comma 5, peraltro, restano ferme le opportune garanzie di effettività del contestuale svolgimento del tirocinio presso lo studio.
    – Al termine del tirocinio e previo rilascio del parere positivo (consistente nella relazione del tirocinante sullo svolgimento dell’attività, corredato dall’attestazione di veridicità dei dati contenuto e della rispondenza del tirocinio svolto al progetto formativo da parte del Magistrato) ben potrà il COA, in presenza delle ulteriori condizioni, rilasciare il certificato di compiuta pratica.
    Il COA di Rimini chiede inoltre di sapere:
    1. se l’art. 2 del DM 70/2016, che prevede la possibilità per il praticante di svolgere il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato, debba intendersi rivolto ai soli praticanti semplici, ovvero anche ai praticanti abilitati al patrocinio;
    2. se la frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi di formazione di cui all’art. 43 sia immediatamente operativa, ovvero se necessiti di ulteriori provvedimenti attuativi;
    3. se la previsione dell’art. 9 del DM 70/2016 che stabilisce che il praticante possa chiedere, decorsi sei mesi dall’inizio della pratica l’abilitazione al patrocinio in sostituzione del proprio dominus comporti l’impossibilità per il praticante di gestire pratiche in proprio.
    La risposta è nei seguenti termini:
    1. La possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell’art. 40 della L. 247/2012, nonché dall’art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni.
    2. Ai sensi dell’art. 43 della L. 247/2012 la regolamentazione dei corsi di formazione, la cui frequenza è prevista come obbligatoria e con profitto, è demandata ad un regolamento ministeriale, ad oggi non ancora emanato.
    3. Il patrocinio di cui all’art. 41, comma 12 della L. 247/2012 e all’art. 9 del D.M. 70/2012 conseguito a seguito di autorizzazione rilasciata dal COA a esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica, non consente al praticante di gestire pratiche in proprio, ma solamente quelle del professionista presso il quale egli sta svolgendo il tirocinio, sotto il controllo e la responsabilità del medesimo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 22 febbraio 2017, n. 14

    Quesito n. 267, COA di Rimini

  • Il COA di Roma chiede se possa calcolarsi nel computo degli anni necessari per l’iscrizione nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori il triennio di attività professionale svolto dall’iscritto nella sezione speciale degli avvocati stabiliti.

    La risposta è nei seguenti termini.
    Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 42 del 10 aprile 2013, che “l’iscrizione nell’Albo ordinario a seguito del superamento dell’esame di abilitazione di un avvocato precedentemente iscritto alla sezione speciale “Avvocati stabiliti” non possa comportare cumulo della relativa anzianità di iscrizione”. Ciò perché, in sintesi, l’esercizio della professione è consentito all’avvocato stabilito in forme peculiari, consistenti nella spendita del titolo straniero e nella necessaria intesa con un avvocato iscritto nell’Albo: si tratta, in altri termini, di una tipologia di attività “funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento – integrazione” di cui al medesimo D. Lgs. n. 96/2001, non “assimilabile a quella conseguente alla piena integrazione o al superamento dell’esame di abilitazione (o dell’esame per il riconoscimento del titolo straniero)”.
    Ne consegue che l’avvocato stabilito, una volta integrato, non potrà far valere il triennio di stabilimento anteriore all’integrazione ai fini del computo degli anni necessari all’iscrizione nell’Albo speciale.
    Diversa, invece, la fattispecie di cui all’articolo 9, c. 2, del D. Lgs. n. 96/2001: a mente di tale disposizione, è consentita all’avvocato proveniente da altro Stato membro l’iscrizione in una sezione speciale dell’Albo speciale (sezione prevista dallo stesso art. 9, comma 1), con il titolo – però – di avvocato stabilito. Ai fini di tale iscrizione – che, lo si ripete, è diversa da quella “ordinaria” nell’Albo speciale, oggi disciplinata dall’art. 22 della legge n. 247/12 – l’avvocato stabilito deve dimostrare di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 22 febbraio 2017, n. 13

    Quesito n. 266, COA di Roma

  • Il COA di Agrigento chiede se l’avvocato sospeso dall’esercizio della professione a norma dell’art. 20 co 2 Legge professionale debba comunque essere tenuto al pagamento del contributo annuale dovuto all’ordine di appartenenza.

    Ritiene la commissione – conformemente ai propri precedenti in materia (cfr. parere 10 aprile 2013, n. 33) – che la risposta debba essere affermativa e che quindi l’avvocato iscritto, seppure sospeso. sia tenuto al pagamento del contributo.
    La sospensione, sia essa volontaria o disciplinare, costituisce infatti una semplice parentesi “operativa”, ma non implica, neppure nelle intenzioni dell’avvocato che ne faccia richiesta o che la subisca, la volontà di essere cancellato dall’Albo: orbene, il contributo di cui si discute discende dalla mera iscrizione, indipendentemente dalla intensità dell’esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta.
    Se ne ha conferma ove si consideri che il comma 6 dell’art. 29 L. 247/12 prevede la sospensione per gli iscritti che non versino il contributo e la revoca del provvedimento amministrativo, nel momento in cui la posizione contributiva venga regolarizzata e non si legge che il versamento non debba tener conto del periodo durante il quale era operante la sospensione.
    In altri termini, si ritiene che il contributo sia dovuto quale conseguenza diretta della iscrizione all’albo, indipendentemente da eventuali parentesi “operative”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 22 febbraio 2017, n. 12

    Quesito n. 263, COA di Agrigento

  • Il COA di Bologna pone il seguente quesito: “Se la previsione dell’art. 2, n. 6 della legge n. 247/2012 consenta a qualsiasi “giurista d’impresa”, anche se non iscritto all’ufficio legale di un ente pubblico o a maggioranza pubblica, di iscriversi all’Albo degli Avvocati, in deroga a quanto previsto dall’art. 18 della legge stessa”.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    Va anzitutto precisato che le fattispecie “giuristi d’impresa” e “avvocati degli enti pubblici” devono essere tenute distinte in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina.
    I “giuristi d’impresa” sono regolati dall’art. 2, c. 6, della L. P. al solo fine di consentire agli stessi l’esercizio dell’attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
    Lo status di “giurista d’impresa” non consente l’iscrizione all’albo degli avvocati stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d).
    La deroga prevista dall’art. 2, c. 6, è pertanto limitata, come si è detto, all’attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro.
    Gli avvocati degli enti pubblici, figura assai diversa dai c.d. “giuristi d’impresa”, con i quali non vanno confusi, sono assoggettati alla speciale disciplina dettata dall’art. 23 della L.P., per l’esame della quale – con specifico riferimento al profilo delle incompatibilità – si rinvia al recente parere dell’ufficio studi del 28.2.17, ai pareri di questa Commissione (ad es. nn. 56 e 61 del 2016) e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ad es., SS. UU., sent. n. 19547/10) e del CNF (ad es., sentt. nn. 134 e 188 del 2015).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 10 marzo 2017, n. 11 bis

    Quesito n. 279, COA di Bologna

  • I Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone chiedono di sapere se l’art. 1 comma 236 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) precluda al Consiglio dell’Ordine distrettuale l’assunzione di un dipendente preposto alle funzioni di segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina per la copertura di un posto in organico rimasto scoperto a seguito del pensionamento di una dipendente.

    Deve in primo luogo rilevarsi come non risulti affatto pacifico che gli Ordini professionali possano essere ricompresi tra le figure soggettive di diritto pubblico richiamate dall’art. 1 comma 2 D.Lgs n. 165/2001 (TU Pubblico impiego).
    Da ciò prescindendosi va comunque osservato che la materia delle piante organiche degli Ordini professionali risulta disciplinata da fonti speciali (DPR 25.07.1997, n. 404).
    Va in ogni caso osservato che la norma evocata nel quesito si riferisce esclusivamente a limitazioni relative ai trattamenti accessori del personale dipendente (quindi non all’intera retribuzione), e fa espresso riferimento al “personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. Ciò induce a ritenere che con tale locuzione ci si intenda riferire, nello specifico, a quelle unità di personale da assumere per ricoprire i posti in organico rimasti vacanti. A tale conclusione si può pervenire a maggior ragione, ove si consideri che nella fattispecie può riconoscersi un interesse pubblico connesso all’obbligo di assicurare il corretto funzionamento del Consiglio distrettuale di disciplina con il supporto del personale di segreteria necessario.
    Al quesito deve pertanto rendersi risposta nel senso che la disposizione di cui all’art. 1 comma 236 della Legge di stabilità 2016 non preclude la copertura di posti in organico rimasti vacanti, né in via di principio preclude un ampliamento della pianta organica in base a necessità documentate e opportunamente motivate.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), 23 novembre 2016, n. 116

    Quesito n. 255, COA di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone

  • Il C.O.A. di Lecce formula quesiti in merito alla possibilità, per il C.D.D. di riaprire procedimenti disciplinari già archiviati dal C.O.A. nonché di sindacare nel merito la delibera di archiviazione già adottata dal C.O.A.

    Il C.D.D. non è legittimato a disporre la “riapertura” di quei procedimenti disciplinari che a suo tempo siano stati archiviati dal C.O.A. nel legittimo esercizio del proprio potere (prima dell’insediamento dei C.D.D.) potendo procedere esclusivamente in presenza di una notizia di illecito pervenuta secondo le modalità di cui all’art. 11 del Reg.to n. 2/2014 e all’art. 51 L. n. 247/2012.
    Il procedimento disciplinare avanti al C.D.D. deve svolgersi sulla base delle risultanze emergenti dalla segnalazione o raccolte nel corso del procedimento stesso: il principio accusatorio che regola l’azione disciplinare del C.D.D. impone un onere probatorio da adempiere di volta in volta in via autonoma nel corso della specifica procedura.
    Da tanto consegue che non può essere riconosciuto alcun potere del C.D.D. di disporre l’acquisizione di quei fascicoli disciplinari a suo tempo esaminati, e conclusi con archiviazione o decisione, dal C.O.A.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), 23 novembre 2016, n. 115

    Quesito n. 247, COA di Lecce

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma pone due quesiti: con il primo chiede di sapere se, alla luce di quanto previsto dall’art. 18 della legge n. 247/2012 e dell’art. 14 bis del D.M. n. 180/2014, l’esercizio della professione forense sia compatibile con la qualità di socio di un organismo di mediazione ex D.Lvo n. 28/2010 e se gli studi legali associati possano essere, a loro volta, soci dei suddetti organismi. Chiede infine di sapere se, in caso di positivo riscontro al quesito che precede, gli avvocati soci dell’organismo e gli avvocati soci dello studio legale associato, che sia anche socio dell’organismo, non annoverati fra i mediatori del medesimo organismo, possano, davanti a quest’ultimo, assumere incarichi defensionali

    La risposta al primo quesito è nei seguenti termini:
    Alla luce dell’art. 18 della L. n. 247/2012 la qualità di socio di un organismo di mediazione non è incompatibile con la professione di avvocato. Gli studi associati possono essere soci dell’organismo di mediazione.
    Per quanto riguarda il secondo quesito è sufficiente precisare che nello svolgimento dell’incarico professionale l’avvocato deve sempre osservare i doveri previsti dal vigente codice deontologico nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), 23 novembre 2016, n. 114

    Quesito n. 181, COA di Roma

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona chiede se può essere iscritto all’Albo degli Avvocati – Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali – colui che in un ente pubblico strumentale del Comune riveste la carica di Direttore Generale, con attribuzione in capo a lui di ampi poteri di gestione amministrativa.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    Per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici disciplinato dall’art. 23 della L. 247/2012 è necessaria la specifica costituzione presso l’ente di un ufficio legale al quale sia assegnato il professionista con piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente stesso. Si richiamano al riguardo i precedenti pareri della Commissione nn. 111/15; 22/13.
    La risposta al quesito è pertanto negativa, non risultando costituito presso l’ente pubblico indicato nel quesito l’ufficio legale né essendo conseguentemente prevista l’assegnazione a siffatta struttura di un avvocato con indipendenza e autonomia per la trattazione esclusiva degli affari legali dell’ente.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 23 novembre 2016, n. 113

    Quesito n. 254, COA di Verona

  • La Guardia di Finanza formula diversi quesiti in ordine allo svolgimento di attività professionale forense in forma associata, con specifica esclusione della disciplina di svolgimento della professione in forma societaria (sia di persone che di capitali).

    In risposta ai quesiti posti, dopo ampia e approfondita discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare in relazione agli stessi rispettivamente nel modo seguente.
    1. L’avvocato ben poteva costituirsi nell’anno 1997 in associazione professionale con altri avvocati ai sensi delle norme sulla società semplice (L. 23 novembre 1939, n. 1815 e art. 2251 c.c.): non avrebbe allora potuto costituire una società di persone, poiché le previsioni di società di persone tra avvocati sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D. L.gs n.96/2001; quelle di capitali dall’art. 5 della L. 247/2012 (che però non è ancora stato attuato, avendo il Governo lasciato decadere la delega da detto articolo prevista).
    2. L’associazione è validamente costituita mediante contratto, che non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
    3. Il mandato professionale è sempre esclusivamente personale e va quindi conferito in proprio all’avvocato (vedi ora l’art. 4 della L. 247/12).
    4. L’avvocato può e deve rappresentare il mandante che gli ha conferito personalmente il mandato a rappresentarlo in giudizio e stragiudizialmente: non potendosi il mandato professionale conferire all’associazione.
    5. Per le stesse ragioni l’avvocato può essere domiciliatario di altri avvocati in proprio: e non deve ricevere tali incarichi attraverso l’associazione.
    6. Il mandato va conferito dal cliente direttamente e personalmente all’avvocato e non all’associazione: perché questa, essendo priva di ius postulandi, come tale non può stare in giudizio. L’associazione è iscritta in un apposito pubblico elenco, tenuto dal Consiglio dell’Ordine del luogo in cui l’associazione ha la sede.
    7. L’avvocato associato può ricevere in proprio da altri colleghi incarichi di domicilio.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), 23 novembre 2016, n. 112

    Quesito n. 249, Guardia di Finanza