Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Isernia formula un quesito relativo alla possibilità di disporre l’anticipazione del semestre di tirocinio nel corso degli studi universitari, ove residui allo studente – prima della laurea – un periodo inferiore a sei mesi.

    L’art. 41, comma 6, lett. d) della legge n. 247/12 prevede che il tirocinio possa essere svolto “per non più di sei mesi” durante gli studi universitari. Dalla formulazione testuale della norma si desume con chiarezza:
    a) che l’anticipazione del tirocinio possa essere chiesta e ottenuta “dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio”: si tratta, come evidente, di studenti che, meritevolmente, siano in regola con lo svolgimento degli esami e l’ottenimento dei crediti formativi e che, prevedendo di laurearsi in corso, richiedano di poter anticipare lo svolgimento di un semestre di tirocinio;
    b) anche in considerazione di ciò, che il periodo di tirocinio anticipato ben possa avere durata infrasemestrale: si pensi, a mero titolo di esempio, allo studente particolarmente meritevole, che riesca a laurearsi prima della scadenza del semestre anticipato e che non dovrebbe essere penalizzato da tale circostanza (ad esempio, non ottenendo la validazione del semestre e dovendo per ciò solo riprendere il tirocinio dall’inizio, con palese violazione della ratio della previsione normativa).
    Allo stesso tempo, l’eventuale laurea anticipata rispetto alla scadenza del semestre pone alcune delicate questioni sul piano della convalida del semestre stesso. Pertanto, anche ai fini del corretto esercizio del potere di verifica delle attività svolte, il COA dovrà adottare le opportune cautele – ad esempio in sede di redazione del progetto formativo – al fine di evitare che l’eventuale durata infrasemestrale risulti pregiudizievole rispetto al pieno perseguimento degli obiettivi formativi e della frequenza dello studio legale. Infine, per la parte del semestre non ricompresa nell’anticipazione, dovrà essere assicurata – nell’autonomia del COA – una coerente valutazione delle attività svolte.

    Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 28

  • Il Coa di Campobasso chiede se sia possibile ammettere al patrocinio a spese dello Stato un soggetto che intenda impugnare con ricorso per Cassazione (ai sensi dell’art. 35 bis, comma 13, del D. Lgs. n. 25/2008) il decreto con il quale il giudice di prime cure – nel rigettare il ricorso avverso il diniego di protezione internazionale – abbia altresì revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione della manifesta infondatezza delle pretese (secondo quanto previsto dallo stesso art. 35 bis, al comma 17).

    La disposizione da ultimo richiamata prevede, infatti, che ove il ricorrente sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetti il ricorso, questi debba indicare – nel decreto di pagamento “le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all’articolo 74, comma 2, del predetto decreto”.
    Secondo il COA richiedente, in particolare, il giudizio di manifesta infondatezza delle pretese contenuto nel provvedimento in relazione al quale si voglia proporre impugnazione, sarebbe idoneo a vincolare il COA nel proprio giudizio ai sensi dell’art. 126, comma 1, del DPR n. 115/2002, a mente del quale – tra l’altro – il provvedimento di ammissione anticipata può essere adottato dal COA “se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”. E tanto, anche nella valutazione ai fini della successiva domanda di ammissione al gratuito patrocinio in relazione al giudizio di impugnazione.
    Tuttavia, secondo la recente Cass. Civ., sez. II, 30.4.2019, n. 11470, “la disposizione di cui all’art. 120 d.P.R. n. 115 del 2002 non preclude alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio. (Nella specie, il giudice del merito aveva invece ritenuto che l’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 trovasse applicazione, nel processo di impugnazione, nel solo caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fosse risultata vincitrice nel giudizio di primo grado e dovesse contrastare il gravame)”. Nella pronuncia si legge, in particolare, che:

    La disposizione di cui all’art. 120 D.P.R. cit., che preclude alla parte ammessa e rimasta soccombente di giovarsi dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta in primo grado al fine di proporre impugnazione, non può essere ragionevolmente interpretata nel senso di consentire alla sola parte risultata vincitrice in primo grado di poter beneficiare dell’istituto in questione. Una tale interpretazione, che peraltro non trova giustificazione nel tenore letterale della norma, sarebbe incompatibile con il principio di difesa sancito dall’art. 24 Cost. con riferimento ad ogni stato e grado del procedimento.

    Diversamente da quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, si deve ritenere che la parte ammessa al beneficio a spese dello Stato che intenda impugnare la sentenza a sè sfavorevole deve potersi giovare dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, sempre che ricorrano le condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio in questione con riferimento al giudizio di impugnazione, e poiché il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che si riferisca ad un grado di giudizio non può automaticamente estendere i suoi effetti alla successiva fase, diventa necessario, in caso di soccombenza della parte ammessa, proporre una nuova istanza di ammissione al beneficio.

    Secondo la Corte di cassazione, in altri termini, ogni domanda di ammissione al gratuito patrocinio – anche in relazione a distinti gradi di giudizio per una medesima vicenda – deve essere oggetto di autonoma valutazione.
    In tal senso può leggersi peraltro, nella vicenda di cui al quesito, lo stesso riferimento all’art. 74, comma 2 di cui all’art. 35 bis, comma 17: l’indicazione della non manifesta infondatezza delle pretese dovrebbe ritenersi funzionale, in altri termini, al pagamento delle spese legali in relazione al patrocinio a spese dello Stato cui il ricorrente sia stato ammesso in relazione al primo grado di giudizio.
    Alla luce del primario rilievo dell’esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, si ritiene pertanto che il COA debba poter disporre – in casi analoghi a quelli evocati nel quesito e ove ne ricorrano i presupposti – l’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato anche ove il provvedimento avverso il quale si voglia proporre impugnazione abbia rilevato la manifesta infondatezza delle pretese in relazione al primo grado di giudizio. Si tratta infatti di vicende distinte, oggetto di autonoma valutazione da parte del COA, e a ciò si aggiunga che, nel sistema delineato dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. 35/2008, il ricorso per Cassazione si configura, eccezionalmente, quale mezzo di gravame esteso al merito (in quanto il suddetto art. 35 bis, introdotto dal D.L. n. 13/2017, ha eliminato un grado di impugnazione avverso il provvedimento di primo grado, mantenendo il ricorso diretto per Cassazione). Alla luce di quanto sin qui osservato, diversamente argomentando si realizzerebbe un vulnus dell’art. 24 della Costituzione, sotto il profilo dell’illegittima compressione del diritto alla difesa in relazione al potere di impugnazione della decisione.

    Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 27

  • Il COA di Napoli Nord formula quesito relativo alla possibilità di istituire – con il regolamento interno del COA – la figura di un secondo vicepresidente.

    L’art. 28, comma 9, della legge n. 247/12 dispone che nei Consigli con almeno quindici componenti possa essere eletto un vicepresidente. La chiarezza della formulazione della norma richiamata non impedisce di ritenere che in considerazione dell’autonomia organizzativa riconosciuta ai COA dall’art. 24, comma 1, della legge n. 247/12, non possa essere preclusa al regolamento interno la possibilità di prevedere la figura di un secondo vicepresidente.

    Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 26

  • L’URCOFER formula un quesito relativo alla partecipazione del COA presso cui l’incolpato è iscritto al procedimento disciplinare dinanzi al CDD e, in subordine, al diritto del COA di accedere al fascicolo in ordine all’esercizio del potere di impugnazione.

    Alla luce del dato normativo come puntualmente richiamato nel quesito, deve escludersi la partecipazione del COA al procedimento disciplinare dinanzi al CDD: non essendo espressamente prevista la qualità di parte e non valendo la legittimazione all’impugnazione (riconosciuta al COA quale custode dell’albo e del collettivo interesse degli iscritti alla salvaguardia della deontologia) ad attribuirne tale qualità.
    Allo stesso tempo, atteso che l’art. 61, comma 1 della legge n. 247/12 e l’art. 33 del Regolamento n. 2/2014 riconoscono e disciplinano il potere di impugnazione da parte del COA della decisione riguardante un proprio iscritto, la garanzia dell’effettivo esercizio di tale potere implica che sussista, in capo al COA, il diritto di accedere al fascicolo del procedimento, onde consentire la più piena valutazione delle circostanze del caso ai fini dell’impugnazione. Il reg.to n. 2/2014 del CNF all’art. 17 c. 1 prevede la comunicazione al COA dell’approvazione del capo di incolpazione al precipuo fine di consentire la conoscenza della pendenza del procedimento disciplinare e rendere possibile ogni opportuna iniziativa.

    Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 24

  • Il Coa di Brescia formula quesito in ordine alla possibilità di accreditare ex art. 13 co 1 lett. g) del Reg. 6/2014 l’attività di relazione prestata per società private e fruibile da terzi non avvocati.

    L’ipotesi di cui alla lett. g) è stata aggiunta con delibera CNF in data 30 luglio 2015 all’originario testo della norma sulla base della considerazione che deve ritenersi di carattere formativo anche l’attività del relatore che impieghi tempo e risorse per predisporre relazioni e materiale didattico per la lezione o l’intervento ad attività formative fruibili da terzi. La valorizzazione in termini di crediti formativi di tale attività avviene sulla scorta dell’art. 20 co 3 lett. a) ed f) , anche quest’ultimo introdotto con la medesima delibera.
    Il quesito presuppone un discrimine con riferimento da un lato all’ente organizzatore dell’evento formativo nel cui ambito la relazione viene tenuta e dall’altro lato ai fruitori dell’evento.
    La L. 247/2012 afferma che l’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. Al contempo è ben noto che la natura privata di un ente e la sua natura commerciale, non possono escluderlo dal novero di quei “terzi” che, a mente della cit. legge, possono fornire formazione al professionista forense. Non è inutile ricordare la decisione della Corte di Giustizia europea del 28 febbraio 2013 nel caso dell’Ordine degli esperti contabili portoghesi (OTOC) che ha affermato come un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria configura una restrizione della concorrenza vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE quando elimina la concorrenza a vantaggio dell’ordine professionale.
    Irrilevante, pertanto, ai fini della valutazione dell’attività di formazione, quale sia la natura dell’ente organizzatore dell’evento nel cui alveo la relazione è stata svolta.
    Diversa risposta deve invece darsi con riferimento ai fruitori dell’evento. L’art. 11 L. 247/2012 ed il reg. 6/2014 che ne costituisce attuazione, disciplinano la formazione continua del professionista forense (art. 1: Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio …”) e non la diffusione della cultura giuridica in genere.
    Gli eventi formativi sono meritevoli di accreditamento qualora abbiano i requisiti indicati al comma 1 dell’art. 21 e fondamentale rilievo assume la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento e l’attinenza alla professione forense sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari.
    Ne consegue che un evento mirato alla (sola) formazione di terzi in genere, non professionisti forensi, ancorché culturalmente pregevole, non ha rilievo per la formazione continua che qui interessa e non può venire accreditato ai fini della formazione continua di cui al Reg. 6/2014. Conseguentemente, anche la relazione o lezione svolta dall’iscritto nell’ambito di tale evento formativo non potrà essere accreditata ai sensi dell’art. 13 co 1 lett g).

    Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere del 25 ottobre 2017, n. 98

  • Il COA di Rieti formula quesito in merito all’individuazione dell’organo competente a procedere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 141/1992 per il caso di mancato invio del Mod. 5, atteso che la disposizione, pur facendo riferimento espresso al COA, richiama le forme del procedimento disciplinare.

    Ritiene la Commissione che, attesa la natura amministrativa e non disciplinare del procedimento di contestazione in argomento, resti competente a procedere in merito il COA, nel rispetto del contraddittorio con l’interessato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 13 febbraio 2019, n. 21

  • Il COA di Frosinone chiede di sapere se l’Avvocato iscritto all’Albo possa essere contemporaneamente iscritto nell’istituito Registro degli Agenti Sportivi e se la simultanea iscrizione sia compatibile con l’esercizio della professione.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Richiamato l’art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti sportivi approvato con delibera n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2017, ritiene la Commissione che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell’Avvocato iscritto all’Albo nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 13 febbraio 2019, n. 20

  • Due quesiti del COA di Trapani in tema di incompatibilità professionale

    Il COA di Trapani chiede di sapere se sussista incompatibilità all’esercizio della professione forense per il soggetto che, esercitando il ruolo di presidente ed anche di consigliere di un consiglio di amministrazione, presieda alle mansioni gestorie che competono collegialmente sul Consiglio intero (e non individualmente sulla figura apicale, la firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione nonché agli amministratori delegati, se nominati) e più specificamente su quelle che seguono: ”deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l’attuazione dell’oggetto sociale, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili per le necessità aziendali. Consentire iscrizioni, cancellazioni e postergazioni ipotecarie, rilasciare garanzie a favore di istituti di credito per operazioni di finanziamento nell’interesse proprio e della società”.
    Il COA di Trapani chiede, inoltre di sapere, al fine sopra indicato, se lo svolgimento da parte di un iscritto di attività gestoria di una società cooperativa agricola a prevalente interesse mutualistico sia compatibile o meno con l’esercizio della professione forense ed in particolare quando l’attività in concreto scelta attenga alla vendita in comune dei prodotti e sottoprodotti e la ripartizione del ricavo netto ai soci in rapporto alla quantità e qualità dei prodotti conferiti, all’acquisto di macchinari per la trasformazione e il trasporto dei prodotti, acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, piante, sementi bestiame e quanto possa necessitare alle aziende anche per l’esecuzione di miglioramenti e trasformazioni, concedendoli, occorrendo, anche ratealmente ai soci; assunzione in affitto, acquisto di terreni per condurli direttamente in conto sociale o l’assegnazione ai singoli soci con preferenza ai meno abbienti”.
    Per la risposta si rinvia al parere di questa Commissione del 25 settembre 2013, n. 92, che si riporta in calce, con l’avvertenza, tuttavia, che nel caso prospettato dal quesito non può essere ravvisata la figura del piccolo imprenditore stante la rilevante dimensione della società cooperativa agricola e l’attività in concreto svolta dalla medesima. In siffatta situazione la qualità di amministratore della società è incompatibile, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c), della L. n. 247/2012, con la professione di avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 25 settembre 2013, n. 92
    Il COA di Rieti pone un quesito riguardante la compatibilità tra l’esercizio dell’attività d’imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004) e l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.
    Ritiene questa Commissione che anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 247/2012 debba essere confermato il proprio costante orientamento, espresso nella vigenza del precedente ordinamento professionale forense e illustrato da ultimo nei pareri 14 gennaio 2011, n.1 e 25 novembre 2009, n. 44 e 9 maggio 2007, n. 31, nei quali si sono indicati i criterî utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell’albo degli avvocati.
    Si deve premettere che l’incertezza interpretativa ha ragione d’essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all’industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui all’art.18 della Legge Professionale Forense e l’iscrizione nell’Albo incompatibile con l’attività svolta.
    Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.
    Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell’attività intrapresa è l’esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
    Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).
    La condizione di piccolo imprenditore agricolo non è quindi d’ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l’indipendenza dell’avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.
    Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell’Ordine competente, svolta l’istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell’iscrizione nel singolo caso.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 13 febbraio 2019, n. 19

  • Il COA di Santa Maria Capua Vetere formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nell’Albo un sacerdote del culto cattolico, con cura d’anime.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’art. 17 della legge n. 247/12 non ha riprodotto il divieto già recato dall’art. 3, comma 1, del R.D. n. 1578/33, a mente del quale la professione di avvocato era incompatibile “con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime”. La mancata riproduzione di tale disposizione deve indurre alla conclusione che la stessa sia da ritenersi implicitamente abrogata per nuova disciplina della materia: d’altro canto, l’art. 65, comma 1, della legge n. 247/12 aveva previsto l’ultrattività delle previgenti disposizioni unicamente con riguardo al periodo transitorio fino all’entrata in vigore dei regolamenti.
    Pertanto, non sussiste ad oggi l’incompatibilità tra esercizio della professione forense e qualità di ministro del culto cattolico con cura d’anime, salva restando l’osservanza dei doveri deontologici di cui all’art. 3 della legge n. 247/12 e al Codice deontologico forense.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 13 febbraio 2019, n. 18

  • Il COA di Roma formula quesito in merito alla compatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati e l’assunzione della carica di consigliere semplice del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con poteri limitati alla gestione della contrattualistica e dei rapporti bancari della stessa società, alla luce dell’art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 247/12.

    La Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 45 del 21 giugno 2017, che “la professione di avvocato è incompatibile, con l’incarico di membro di un CDA che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell’impresa”. In questi termini è reso pertanto il parere.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 16 gennaio 2019, n. 17