Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Santa Maria Capua Vetere formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e la contemporanea assunzione della carica di amministratore unico di una società di persone o capitali avente come unico oggetto sociale la gestione di condomini.

    Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 23 del 20 febbraio 2013 (il cui contenuto si intende in questa sede integralmente richiamato, ribadito e confermato), che non sussiste incompatibilità alcuna tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento di attività di gestione di condomini.
    Nel caso di specie, tuttavia, rileva la circostanza specifica che l’iscritto non si limita a svolgere l’attività di amministratore di condominio, ma assume al contempo la carica di amministratore di società avente ad oggetto l’attività di gestione del condominio. Da ciò consegue che trova applicazione, nella specie, la disposizione di cui all’art. 18, lett. c) della legge n. 247/12, a mente della quale l’esercizio della professione forense è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 16 gennaio 2019, n. 1

  • Il COA di Cosenza ha formulato quattro quesiti in merito alla disciplina della pratica forense

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza pone all’attenzione della Commissione quattro quesiti.
    Quesito n. 1
    Il COA chiede di sapere se i praticanti avvocati siano attualmente tenuti a frequentare, durante la pratica forense, i corsi di formazione previsti dall’art. 43 della Legge n. 247/2012.
    La risposta, come peraltro il Consiglio richiedente implicitamente adombra, va resa in termini negativi. Il Ministero della Giustizia, infatti, non ha ancora emanato il Regolamento che dovrà disciplinare lo svolgimento ed i contenuti dei corsi anzidetti, nel rispetto delle indicazioni recate dal comma 2 del succitato articolo.
    Quesito n. 2
    Il COA chiede se sia efficace la previsione recata dall’art. 41, comma 8, della vigente legge professionale, in forza della quale il tirocinio potrebbe anche essere svolto, contemporaneamente, presso due avvocati, qualora si possa presumere che la mole di lavoro di uno solo di essi non costituisca una sufficiente offerta formativa per il praticante.
    Al riguardo, la Commissione ricorda che, malgrado l’art. 48 legge n. 247/2012 abbia differito l’applicazione delle nuove norme regolatrici dell’iter di accesso all’esame di abilitazione decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 2 febbraio 2013 e pur essendo detto termine decorso, il Ministero non ha ancora emanato il D.M. recante il regolamento per lo svolgimento del tirocinio. Di conseguenza, trova applicazione, al riguardo, la disposizione transitoria recata dall’art. 65, comma 1, della nuova legge professionale, in forza della quale “Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”. A prescindere, peraltro, dal profilo dell’applicabilità dell’art. 41, restano valide prassi locali già in essere, volte a consentire al praticante il proficuo svolgimento del tirocinio anche attraverso la frequentazione di più di uno studio professionale.
    Quesito n. 3
    Il COA ha posto due interrogativi:
    a) Se l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati riservata agli avvocati stabiliti sia compatibile con l’eventuale, preesistente iscrizione del medesimo soggetto nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio, con ogni conseguente effetto sullo ius postulandi del medesimo;
    b) Se sia legittima la cancellazione, dal relativo Registro, del praticante che viene iscritto nella Sezione speciale dell’Albo come avvocato stabilito.
    La Commissione si è già espressa su analogo quesito con il proprio parere n. 3/13, nel quale ha ritenuto che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’Albo e nel Registro dei praticanti, ove beninteso, questi abbia i requisiti per esservi iscritto.
    Quesito n. 4
    Il COA chiede di sapere se l’addetto all’Ufficio Unità Organizzativa Gestione Ricorsi, che opera nelle sedi provinciali dell’INPS e viene stabilmente incaricato di rappresentare e difendere l’Istituto in materia di invalidità civile, possa essere iscritto negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da Enti pubblici, “sussistendone tutti i requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale”. Al riguardo, il Consiglio richiama l’Art. 10, comma 6, del D.L. n. 203/2005.
    Al riguardo, la Commissione osserva preliminarmente che il succitato comma 6 attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’INPS nei procedimenti giurisdizionali “in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità”, con esclusione del giudizio di cassazione, a propri dipendenti. Con Circ. n. 132/2011, punto 3.1, l’INPS ha poi costituito l’Unità Organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, che opera “in rapporto di servizio rispetto all’Ufficio legale”. L’Ufficio legale, oggetto del punto 3.2 della medesima circolare, è invece competente per “la gestione del contenzioso giudiziario” e fornisce all’anzidetta Unità organizzativa “le istruzioni e le direttive tecnico operative per la gestione degli adempimenti del contenzioso giudiziario e delle attività legali diverse dal contenzioso giudiziario”. Detto rapporto si articola all’interno dell’Ufficio, in quanto ad esso viene assegnato (commi 3 e 4 del punto 3.2) “anche il personale amministrativo già assegnato alla funzione di supporto all’attività legale a seguito della circolare n. 34/2010, nonché il personale dell’UO gestione ricorsi amministrativi e giudiziari attualmente dedicato alle attività relative alla gestione del contenzioso giudiziario. Il personale amministrativo assegnato all’Ufficio legale è incardinato nell’UO “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario.”.
    Deve pertanto ritenersi che l’Unità Organizzativa e l’Ufficio legale abbiano, in linea generale, competenze diverse e che il secondo si avvalga del lavoro di organizzazione amministrativa della prima. Detto principio subisce però, in forza di legge, la deroga introdotta dall’art. 10, comma 6, D.L. n. 203/2005, richiamato in epigrafe, nel senso che la delega attribuita al funzionario INPS, affinché difenda quest’ultimo nei procedimenti giurisdizionali in tema di invalidità civile, etc., introduce una competenza di natura straordinaria.
    Purtuttavia, la deroga di legge non determina, ipso iure, l’inserimento del funzionario delegato nella pianta organica dell’Ufficio legale dell’ente, questi rimanendo incardinato nel proprio ufficio di appartenenza, salva restando la qualità di funzionario delegato alla rappresentanza processuale dell’Ente nei giudizi previsti dalla legge. Al riguardo, può anche essere richiamata la sentenza n. 21698 del 14.10.2014, con la quale la Suprema Corte ha affermato che “I funzionari delegati alla difesa processuale dell’INPS, nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità, acquisiscono tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione”. Dalla lettura della sentenza può desumersi, per quanto qui rileva, che l’assunzione della qualità di difensore resta strettamente limitata ai giudizi nei quali il funzionario abbia assunto la rappresentanza processuale in forza dell’art. 10, comma 6, del D.L. n. 203/2005.
    Nel quadro di riferimento sopra rappresentato, la previsione recata dall’art. 23 della legge n. 247/2012, riguardante gli avvocati operanti nell’Ufficio legale dell’INPS, va letta con attenzione al fatto che l’UO fa parte dell’Ufficio legale. Il funzionario delegato avrà, quindi, titolo per essere iscritto nell’Elenco speciale previsto dall’art. 23 succitato, solo a condizione che siano realizzate tutte le previsioni del predetto art. 23 ivi compreso in particolare che, come prescrive il comma 1, ultimo periodo, della medesima norma, nel relativo contratto di lavoro di lavoro risulti “garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 67

  • Il COA di Arezzo ha formulato quesiti in merito alla disciplina della difesa d’ufficio

    Il COA di Arezzo ha formulato richiesta di parere sui seguenti quesiti:
    In riferimento al D.lgs. 30.01.2015 n. 6, recante il riordino della disciplina della difesa d’ufficio ex art. 16 L. 247/12, si chiede di chiarire se l’avvocato, già in possesso dei requisiti per l’inserimento nel relativo elenco in base alla normativa previgente, abbia maturato un diritto quesito e, quindi, abbia comunque titolo all’iscrizione, pur avendo presentato la domanda successivamente al 20.02.2015, data di entrata in vigore del D.lgs 6/2015. Il problema si pone in particolare con riferimento alla lettera dell’art. 1 del D.lgs 30/01/2015 n.6 laddove prescrive che l’inserimento nell’Elenco è disposto sulla base della “partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’Ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore con superamento di esame finale”.
    Invero, prosegue il COA richiedente, molti Colleghi hanno frequentato i corsi per difensore di ufficio tenuti secondo la precedente normativa e conseguito i relativi attestati, maturando, alla data del 20.02.2015, requisiti per l’iscrizione all’elenco dei difensori di ufficio.
    Si chiede, inoltre di indicare cosa si intenda per “idonea documentazione” atta a comprovare la esperienza nella materia penale richiesta invece dalla lettera b dell’art. 1 del D. lgs in commento unitamente alla iscrizione quinquennale.
    Ciò al fine di permettere ai Consigli degli ordini chiamati, ai sensi dell’art. 1 ter del D. Lgs 30.01.2015 n. 6, a esprimere un parere al CNF, di adottare valutazioni uniformi.
    In risposta al primo dei due quesiti proposti dal COA di Arezzo, soccorre l’art.12 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, approvato dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 22 maggio 2015, pubblicato sul sito istituzionale del CNF in data 10.06.2015 ed entrato in vigore il 10.07.2015, recante “norma transitoria sul percorso formativo e sull’esame di idoneità”.
    A mente della norma de qua “entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’avvocato che alla data del 20 febbraio 2015 non risultava iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio e che abbia partecipato, negli ultimi tre anni, ad un corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale di almeno 60 ore di cui all’art 29 comma 1-bis lettera a) nella formulazione del testo previgente, può essere ammesso all’esame finale di cui all’art. 3 del presente regolamento qualora dimostri la frequenza di un corso formativo integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 – bis dell’art. 29 disp. att. c.p.p.
    Il suddetto esame di verifica finale di cui all’art. 3 dovrà essere superato entro sei mesi dal completamento del percorso formativo di cui al comma 1 del presente articolo”.
    Da quanto sopra, emerge chiaramente che l’avvocato in possesso dei requisiti per l’inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio in base alla previgente normativa, ma che non ha provveduto all’iscrizione al predetto elenco nel termine previsto per l’entrata in vigore del D. Lgs. 6/2015 (ovvero 20.02.2015), non acquisisce il diritto quesito di iscrizione al predetto elenco.
    Diversamente, il succitato art. 12 richiede il superamento dell’esame di verifica finale, da sostenersi e superare entro e non oltre sei mesi dalla conclusione di un corso formativo integrativo in materia penale per un monte ore non inferiore a 30. Ciò solo nel caso in cui l’avvocato abbia partecipato negli ultimi tre anni ad un corso di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale per almeno 60 ore.
    Per quanto riguarda il secondo aspetto, ossia chiarire cosa debba intendersi per idonea documentazione atta a dimostrare la maturazione di esperienza da parte dell’iscritto in materia penale di cui all’art. 1, comma 1 bis, lett. b, D. Lgs. n. 6/2015, può ragionevolmente ritenersi che possa estendersi al requisito di cui all’art 1, comma 1 bis, lett. b del D. Lgs n. 6/2015 quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 1 quater, lett. b, della predetta normativa.
    Invero, all’art. 1, comma 1 quater, della norma di riferimento è previsto che, ai fini della permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto presso il CNF, oltre a non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento (lett. a), occorre che l’iscritto dimostri di aver coltivato un’esperienza continuativa nel settore penale. L’esercizio continuativo dell’attività di cui sopra può ritenersi dimostrato attraverso la partecipazione ad almeno dieci udienze camerali ovvero dibattimentali in un anno, con esclusione di quelle di mero rinvio.
    Analogamente, trattandosi anche nel caso di cui al comma 1 bis, lett. b, dell’art. 1 D. Lgs n. 6/2015 di dover provare una fattiva e persistente esperienza nel settore penale, si ritiene che il requisito di “adeguata documentazione” richiesta in tal caso possa definirsi soddisfatto mediante la prova di partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per ciascun anno con esclusione di quelle di mero rinvio.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 66

  • Il COA di Firenze ha formulato richiesta di parere sul seguente quesito: Si chiede di sapere se l’Avvocato Italiano che esercita le funzioni di “Giurista Assistente” presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sulla base del contratto che si allega in forma anonima, possa ottenere la Sospensione Volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20 comma 2 della legge professionale forense, con relativa annotazione sull’albo, ferma restando la validità dell’iscrizione in corso, ma con l’esonero degli obblighi formativi.

    La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge professionale un avvocato iscritto all’albo può “sempre” chiedere la sospensione dall’esercizio professionale, senza necessità di riferirne le ragioni ed in assenza di una previsione circa il limite temporale minimo o massimo di durata della sospensione stessa.
    Pertanto, un avvocato italiano, esercente le funzioni di “giurista Assistente” presso la Corte Edu, può richiedere ed ottenere la sospensione dall’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge 247/2012.
    Per quanto attiene la seconda parte del quesito, l’art. 11, comma 2, della legge n. 247/2012 rubricato “formazione continua” elenca specificamente i casi in cui un avvocato è esonerato dall’obbligo formativo limitando, per quel che qui interessa, l’esenzione dal predetto obbligo ai soli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge professionale, e limitatamente al periodo del loro mandato (sospensione obbligatoria).
    Pertanto, l’avvocato iscritto all’Albo che chieda la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del comma 2 dell’art. 20 rimane assoggettato all’obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista alcuna esenzione (cfr., per tutti, il parere n. 24/2014 di questa Commissione).

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 65

  • Il COA di Firenze ha formulato richiesta di parere sul seguente quesito: si chiede di sapere se i Consigli dell’Ordine hanno l’obbligo, con specificazione della relativa norma di riferimento, di comunicare tempestivamente al Consiglio Nazionale Forense le delibere di cancellazione degli Avvocati che risultano iscritti anche nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori oppure se è sufficiente la trasmissione degli Albi ed Elenchi aggiornati da eseguire con le modalità di cui all’art. 15 comma 4 L. 247/2012.

    La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
    Gli artt. 15 e 17 della legge professionale dettano le regole in riferimento alla tenuta ed aggiornamento degli albi, registri ed elenchi da parte dei singoli Consigli dell’Ordine.
    In particolare, viene statuito che ciascun ordine deve provvedere, con cadenza biennale, alla pubblicazione a mezzo stampa degli albi ed elenchi in suo possesso nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, alla trasmissione dei predetti, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, per via telematica al CNF.
    Fermo restando, quindi, l’obbligo dei Consigli dell’Ordine di trasmissione annuale al CNF degli albi, elenchi e registri aggiornati, ci si interroga circa l’ulteriore onere in capo ai COA di dover trasmettere e comunicare in modo tempestivo al CNF le delibere di cancellazione dagli stessi assunte, e ciò particolarmente per quel che concerne gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.
    L’art. 17, comma 19, della L. 247/2012 statuisce espressamente che “divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione”.
    Emerge, dunque, chiaramente che il Consiglio dell’Ordine, laddove adotti una delibera di cancellazione di un iscritto dall’albo o dagli elenchi e registri dallo stesso tenuti e curati, ha l’obbligo di darne comunicazione immediata al CNF nonché agli altri ordini territoriali.
    Per quanto attiene all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori ai sensi dell’art. 22 della l. 247/2012 e giusta la previsione di cui all’art. 35 della legge professionale, la tenuta e l’aggiornamento, ivi comprese le modalità di iscrizione e di cancellazione, del predetto albo sono espressamente attribuite al CNF che procede, altresì, annualmente alla revisione ed alla pubblicazione del predetto albo speciale.
    In ragione di ciò, il COA è tenuto a comunicare immediatamente al CNF l’intervenuta cancellazione dall’albo onde evitare che un soggetto non più iscritto all’albo ordinario possa esercitare funzioni dinanzi alle giurisdizioni superiori nelle more dell’eventuale comunicazione annuale prevista dall’art. 15, comma 4, della legge professionale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 64

  • Il COA di Avezzano, dopo aver precisato che ha sospeso le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio a seguito delle ordinanze del Consiglio di Stato n. 735/15 e 736/15 e della nota del CNF del 18 febbraio 2015, chiede di conoscere quali siano le attività che può svolgere in regime di “prorogatio” e, in particolare, se i nuovi avvocati possono prestare impegno solenne davanti al Consiglio prorogato.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    In regime di “prorogatio” le attività ammissibili sono solo quelle di ordinaria amministrazione. Tra gli “affari correnti” può farsi rientrare la fissazione di una pubblica seduta per la prestazione dell’impegno solenne da parte dei nuovi avvocati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 24 giugno 2015, n. 63

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia chiede come debba interpretarsi l’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 96/2001.

    Come è noto, l’avvocato stabilito che abbia esercitato la professione in Italia in modo effettivo e regolare, intendendosi come tale l’esercizio senza interruzioni “che non siano dovuti agli eventi della vita quotidiana” (art. 12 D. Lgs. n. 96/2001), per almeno tre anni è dispensato dal sostenere la prova attitudinale prevista dal D. Lgs. n. 115/1992, art. 8 (oggi abrogato, e sostituito dall’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007) e può iscriversi all’Albo degli Avvocati. La richiesta di dispensa dev’essere rivolta al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto e corredata dalla documentazione comprovante l’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale per l’intero suddetto periodo. Il richiedente, inoltre, è tenuto a dichiarare l’esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine (art. 13, comma 2, del D. Lgs in argomento).
    In ragione delle successive previsioni recate dalla medesima norma, il Consiglio territoriale è tenuto a verificare la regolarità e l’esercizio effettivo della professione da parte del richiedente, potendo al riguardo assumere informazioni dagli Uffici interessati.
    Si soggiunge poi, al comma 5, che “anche prima della verifica dell’attività professionale svolta, il Consiglio dell’ordine può rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico”. Con riguardo a tale previsione, il Consiglio perugino chiede alla Commissione di chiarire se il rigetto della domanda di dispensa possa essere motivato in ragione della sola “pendenza di procedimenti disciplinari”, ovvero se il rigetto sia consentito nell’eventualità in cui i succitati procedimenti disciplinari dipendano da “altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico”.
    La Commissione osserva quanto segue.
    L’iscrizione all’Albo degli Avvocati è regolata dall’art. 17 della Legge n. 247/2012, ove, al comma 1, lett. h), si prescrive che il richiedente l’iscrizione deve “essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice di deontologia forense”.
    L’articolazione delle previsioni recate dall’art. 13 del D. Lgs. n. 96/2001 va pertanto esaminata alla luce dell’ineludibile principio recato dalla legge professionale, nel senso che è facoltà del Consiglio dell’ordine, all’esito della valutazione della domanda ed alla luce, ad esempio, della dichiarata pendenza di procedimenti penali o disciplinari nello Stato membro di origine, assumere e motivare la conseguente decisione, positiva o negativa, ai sensi del comma 4 della succitata norma. Peraltro, l’eventuale pendenza, contestuale alla richiesta di dispensa dall’esame attitudinale e di per sé prodromica all’iscrizione all’Albo ex art. 17 Legge n. 247/2012, di un procedimento disciplinare caratterizzato da gravi motivi interferenti con ragioni di ordine pubblico attribuisce al Consiglio la discrezionalità di rigettare la domanda, astenendosi dalla verifica del regolare ed effettivo esercizio triennale della professione.
    La Commissione, quindi, ritiene che il dubbio interpretativo posto dal Consiglio perugino vada superato nel senso di dover ritenere che il comma 5 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 96/2001 introduca una complessa ma unica causa giustificante il possibile rigetto della domanda di dispensa ancor prima di procedere alla verifica anzidetta. Va da sé che detta decisione presuppone la discrezionale valutazione da parte del Consiglio sia dei gravi motivi, sia delle ragioni di ordine pubblico che investono il procedimento disciplinare pendente all’atto della richiesta formulata dall’avvocato stabilito e che questi, quindi, possa impugnare tale decisione nel termine e nelle forme previsti dal precedente comma 4.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 24 giugno 2015, n. 62

  • L’URCOFER formula quesito in materia di determinazione del compenso in caso di patrocinio a spese dello Stato. In particolare, il rimettente chiede chiarimenti in ordine alla applicabilità – per le riduzioni previste dall’art. 106 bis del DPR n. 115/02 – delle soglie di cui agli artt. 4, comma 1, e 12, comma 1, del DM Giustizia n. 37/18.

    La Commissione osserva quanto segue.

    L’art. 106-bis (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato) inserito dall’art. 1, comma 416, lett. b) del D.L. 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che “1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”.

    Tale previsione ha trovato applicazione alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità (2 gennaio 2014). In parte qua si veda il comma 607 dell’art. 1 della stessa legge n. 147 del 2013.

    L’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria […] osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. Come si vede, la legge modera le dinamiche retributive, dato l’interesse pubblicistico dell’ufficio che i professionisti sono chiamati ad assicurare ed anche per ovvie esigenze di contenimento della spesa. Per altro verso, ed è quanto qui interessa, impone il riferimento alle “tariffe” vigenti, con espressione che generalmente viene riferita, appunto, all’epoca di svolgimento della prestazione.

    Una norma analoga a quella in esame è stata da tempo introdotta per la difesa nell’ambito di giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari. L’art. 130 del T.u. stabilisce, infatti, che «Gli importi spettanti al difensore […] sono ridotti della metà».

    Con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” – modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” – sono stati introdotti i cd. “parametri forensi” che rispetto all’originario sistema tabellare non prevedono il minimo, il medio ed il massimo, ma semplicemente il parametro base che, ricorrendone i presupposti, può all’uopo essere aumentato ovvero diminuito in misura percentuale.

    E’ pur vero che gli artt. 4, 12 del D.M. 55/2014 cit. stabiliscono, rispettivamente per i giudizi penali ed i giudizi civili e relativamente ai “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”, che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate”. Da ciò si ricava che il parametro di cui alla tabella coincide con quello base.

    La giurisprudenza più recente ha teso ad interpretare l’inciso anzidetto in maniera flessibile nella parte in cui ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione” (Cass. civ. Sez. VI, 12.09.2018, n. 22151).

    A ciò aggiungasi che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. civ. Sez. VI, 31.07.2018, n. 20183; in senso conforme: Cass. civ. Sez. VI, 15.12.2017, n. 30286).

    Letti, dunque, in combinato disposto, l’art. 106-bis e l’art. 82 cit., e vista la giurisprudenza da ultimo innanzi riportata, si ricava che l’inciso contenuto nell’art. 82 “la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, vada letto ed interpretato nel senso che per la determinazione del compenso anche in caso di patrocinio a spese dello Stato si debba far riferimento ai parametri forensi e che la liquidazione non debba essere operata attraverso un mero calcolo “al ribasso”, riducendo di un terzo sic et simpliciter il valore del parametro medio, che non è altro che il parametro di base. Difatti i parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 non rappresentano il parametro massimo, in quanto ciò ritenendo quello minimo sarebbe sempre pari a 0 e quello medio sarebbe la metà di quello ivi indicato. Tale conclusione contrasterebbe con gli approdi della Corte Suprema di cassazione che, in più pronunce anche recenti, ha statuito che il potere discrezionale riconosciuto al giudice nella determinazione del compenso all’avvocato “non può condurre ad una liquidazione che, pur nel rispetto delle indicazioni dell’art. 4, comma 2, del D.M., remuneri l’opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolico, e, come tale non consona al decoro professionale che l’art. 2233, comma 2 c.c., pure impone di considerate” (Cass. Civ., Sez. VI, 22.12.2015, n. 25804, in senso conforme: Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza del 30.11.2016, n. 24492).

    A medesime conclusioni è pervenuto il Giudice amministrativo che in un recentissimo approdo interpretativo ha avuto a confermare il principio secondo cui “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”, principio “già insito nell’ordinamento e previsto nell’art. 2233 c.c., che espressamente si occupa del contratto d’opera intellettuale, precisando che tale norma, contenuta nel codice civile, si indirizza, infatti, al singolo professionista, disciplinando i suoi rapporti con il cliente nell’ambito del singolo rapporto contrattuale” (Consiglio di Stato, sentenza del 06.02.2017, n. 334). A ciò si aggiungano le innumerevoli pronunce del Consiglio di Stato dalle quali emerge evidente l’affermazione del principio dell’equo compenso che trova fondamento, tra le altre disposizioni a parere del Giudice amministrativo, nella previsione di cui all’art. 2 del D.M. 55/2014 e in quella di cui all’art. 2233 c.c. (cfr. di recente, Consiglio di Stato, sentenza del 19.04.2017, n. 249).

    Prescindendo dalle considerazioni sopra esposte, da ultimo è intervenuto il decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” con il quale è stato modificato il D.M. 55/2014 nella parte in cui, anche in applicazione della giurisprudenza infra riportata, sono stati introdotti limiti al potere giudiziale di riduzione dei compensi. Nello specifico, il testo novellato prevede che il Giudice, tenuto conto del parametro medio (i.e. parametro base):

    a) in materia civile non può ridurre, in ogni caso, il compenso in misura superiore al 50% e, in ogni caso, in misura non superiore al 70% per la fase istruttoria (cfr. comma 1, art. 4);

    b) in materia penale non può ridurre, in ogni caso, il compenso in misura superiore al 50% (cfr. comma 1, art. 12);

    c) nell’ambito delle attività stragiudiziali non può ridurre, in ogni caso, il compenso in misura superiore al 50% (cfr. comma 1, art. 19).

    Ciò detto, la riduzione di cui al combinato disposto degli artt. 106 bis cit. 82 cit., non può essere, in ogni caso, superiore al 50% del parametro.

    A tale approdo interpretativo si perviene, altresì, in maniera sistematica vista la previsione dell’art. 13 bis (Equo compenso e clausole vessatorie) introdotto nella legge 247 del 2012 per cui la corresponsione del compenso professionale deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità della prestazione resa, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche dell’attività legale effettivamente e concretamente svolta nonché della coerenza con i compensi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55.

    Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 12 dicembre 2018, n. 92

  • Il CDD di Napoli formula quesito in merito alla sussistenza dell’obbligo di corrispondere i diritti di Cancelleria, in caso di richiesta di copie di documenti ad uffici giudiziari, a fini istruttori o comunque in relazione a valutazioni di competenza del CDD.

    Ritiene la Commissione che, giusta la natura non giurisdizionale dell’organo e del relativo procedimento, detto obbligo sussista e che, pertanto, i diritti di cancelleria debbano essere corrisposti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 12 dicembre 2018, n. 91

  • Il COA di Ancona formula quesito in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio per l’intero periodo presso l’Avvocatura dello Stato.

    La risposta è resa in termini positivi: pertanto, il tirocinio può essere svolto dal praticante avvocato presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo di 18 mesi.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 12 dicembre 2018, n. 89