L’avvocato che, nella convinzione di far valere un proprio diritto, minacci di denunciare eventuali violazioni dello stesso alla autorità giudiziaria, non pone in essere un comportamento tale da concretizzare una violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità. (Nella fattispecie l’avvocato aveva minacciato di adire le vie giudiziarie, ed aveva invitato la controparte a prendere contatto con un legale esperto in materia penale). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 18 novembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. D’ERRICO), sentenza del 6 novembre 1995, n. 109