Conforme alla massima n. 69 del 23 luglio 1990. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 7 settembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. PISAPIA), sentenza del 23 luglio 1990, n. 70
Conforme alla massima n. 69 del 23 luglio 1990. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 7 settembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. PISAPIA), sentenza del 23 luglio 1990, n. 70
Il Consiglio dell’Ordine non può decidere il rigetto delle domande di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta se non dopo aver sentito l’interessato e le sue giustificazioni. L’inosservanza della disposizione contenuta nell’art. 24, quarto comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 determina la nullità della relativa delibera. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 10 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. PISAPIA), sentenza del 23 luglio 1990, n. 69
Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 30 settembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CARANCI), sentenza del 23 luglio 1990, n. 68
La facoltà di impugnare la decisione del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare è concessa, ai sensi dell’art. 50 della legge 22 gennaio 1934, n. 37, unicamente all’interessato ed al P.M. presso la Corte d’Appello. E per « interessato » deve intendersi, senza possibilità di dubbio, il solo professionista assoggettato a procedimento disciplinare, come si ricava dal terzo comma dello stesso articolo, ove si legge che nel caso che abbia ricorso il solo professionista, il Pubblico Ministero può proporre ricorso incidentale entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 10 giugno 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CARANCI), sentenza del 23 luglio 1990, n. 67
L’esercizio del potere-dovere attribuito al Consiglio dell’Ordine di sospendere cautelarmente dall’esercizio della professione l’iscritto che venga a trovarsi nella particolare condizione prevista dall’art. 43 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non costituisce violazione dei diritti inviolabili dell’uomo, né di quelli della pari dignità ed uguaglianza sociale assicurati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. La sospensione cautelare rappresenta invece (e soltanto) la necessità ed opportunità di salvaguardare l’Ordine forense dalla menomazione di prestigio che dal solo fatto dell’assoggettamento dell’incolpato a procedimento penale e disciplinare per determinati reati o comportamenti può derivare dall’intera categoria. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 13 aprile 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DI LAURO), sentenza del 23 luglio 1990, n. 66
Il secondo comma dell’art. 3 della legge 24 luglio 1985, n. 406, prescrive che il superamento dell’esame di procuratore consente l’iscrizione in un Albo circondariale nell’ambito della Corte d’Appello presso la quale l’esame è stato sostenuto. Ne segue che il neo procuratore è vincolato nella scelta della sede ove può dare inizio alla sua attività professionale. Una volta conseguita l’iscrizione questa è poi sottoposta alla normativa del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, che, nell’art. 25 prescrive che il procuratore iscritto all’Albo della circoscrizione da almeno due anni può chiedere il trasferimento ad altra sede nella quale intenda fissare la propria residenza. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Arezzo, 7 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. SICILIANI), sentenza del 23 luglio 1990, n. 65
La legge professionale stabilisce in via tassativa che, anche per la cancellazione dei praticanti procuratori dal relativo Registro deve essere rispettato l’obbligo di ascoltare preventivamente nelle sue giustificazioni l’interessato al quale deve, pertanto, essere assegnato un termine non minore di dieci giorni per la presentazione delle proprie deduzioni. La mancata osservanza di tale disposizione determina la nullità insanabile e rilevabile d’ufficio della relativa decisione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Nuoro, 30 giugno 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. SICILIANI), sentenza del 23 luglio 1990, n. 64
Il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto alle azioni civili e penali che possono avere rilevanza a diversi fini. Gli organi giudicanti a livello professionale possono infatti liberamente procedere all’accertamento dei fatti e delle responsabilità attinenti agli addebiti mossi agli incolpati, senza preclusioni di sorta. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Mantova, 4 aprile/3 maggio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 23 luglio 1990, n. 63
Tutto ciò che afferisce al rapporto professionale che si instaura tra cliente ed avvocato si permea della natura pubblica che caratterizza il rapporto stesso, onde l’insieme degli atti e comportamenti che danno contenuto ad esso non può essere sottratto all’osservanza delle norme e consuetudini deontologiche. Pertanto è stato confermato nella fattispecie essere preciso dovere dell’avvocato che abbia ricevuto in deposito somme di spettanza del cliente costituire un libretto di deposito al portatore da consegnare all’avente diritto al momento stabilito, oppure custodire le somme in forme non personali, in modo che non possa sorgere neppure il sospetto di una gestione privata della somma. (Accoglie parziamente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 17 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. SICILIANO), sentenza del 23 luglio 1990, n. 62
Il Consiglio dell’Ordine deve dar corso alla cancellazione dall’Albo dì appartenenza ogni qualvolta constati l’insussistenza di uno dei requisiti il cui possesso è condizione per l’iscrizione all’Albo professionale, senza che rilevi che il requisito sia venuto a mancare dopo l’iscrizione o già mancasse quando essa è avvenuta.
L’art. 3, ultimo comma, lett. b) della legge professionale è da interpretare nel senso che solamente i legali degli enti pubblici debbano essere considerati eccettuati dal regime di incompatibilità.
Nella fattispecie è stata pronunciata la cancellazione dall’Elenco speciale annesso all’Albo del professionista dipendente della Federconsorzi in quanto l’Ente risulta configurato secondo lo schema di una società cooperativa a responsabilità limitata, partecipato da consorzi agrari, a loro volta partecipati da persone fisiche o giuridiche le quali esercitano impresa agraria.
Pertanto la Federconsorzi, quale ente che opera con gli strumenti del diritto privato, e strutturato secondo criteri privatistici, non può ritenersi ente pubblico. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. GIOSEFFI), sentenza del 23 luglio 1990, n. 61