La legge professionale stabilisce essenzialmente che, in assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano; e del pari nell’assenza per astensione o per altro motivo di uno o più Consiglieri, l’organo giudicante può procedere ugualmente al giudizio ed emettere la decisione, alla sola condizione che sia raggiunto il numero legale dei componenti. […]