Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che accetti di agire contro colui che era stato un suo cliente, dopo brevissimo tempo dalla cessazione dell’incarico. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 23 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Siciliano), sentenza del 26 novembre 1996, n. 167