È inammissibile il ricorso inviato presso la segreteria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in violazione dell’art. 59 r.d.l. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 15 dicembre 1999). Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, […]