Il ricorso per revocazione proposto avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense a seguito della sentenza con cui il giudice civile abbia dichiarato, successivamente alla pronuncia del CNF, la falsità delle prove in base alle quali il Consiglio ha ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare dell’incolpato, deve ritenersi inammissibile nel caso in cui non sussista identità soggettiva e oggettiva tra il giudizio civile e il giudizio disciplinare celebrato avanti al CNF. (Dichiara inammissibile il ricorso proposto per la revocazione della decisione del C.N.F. n. 205/04 del 27/2/2004 – 20/9/2004, che ha rigettato il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 16 gennaio 2003).
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Termine – Notifica della decisione al difensore non domiciliatario – Decorrenza.
La proposizione del ricorso avverso le decisioni del C.O.A., ai sensi degli artt. 31 e 37, R.D.L. n. 1578/33, deve aver luogo entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento all’interessato. Nel caso in cui il ricorrente sia assistito da due difensori, il suddetto termine, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve farsi decorrere dalla data della prima notifica, ancorché questa sia stata effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che, secondo l’insegnamento della stessa Suprema Corte i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest’ultimo non può restare inerte. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. ORSONI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 117
-
Avvocato – Tenuta degli albi – Praticante avvocato – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
In tema di difesa personale della parte, deve ritenersi inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. locale sottoscritta dal solo praticante avvocato sprovvisto di jus postulandi, atteso che, in virtù della necessaria correlazione dell’art. 86 c.p.c. con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e con l’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, lo svolgimento della difesa e l’assunzione del patrocinio innanzi al Consiglio è consentita soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Larino, 17 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BASSU), sentenza del 21 novembre 2006, n. 116
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Praticante avvocato – Attività senza titolo – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento contrario all’art. 21 c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo → il praticante che, senza averne la relativa abilitazione, svolga in giudizio l’attività di avvocato, sia adottando tutte le scelte processuali, sia redigendo tutti gli atti di causa, pretendendo ed ottenendo parzialmente il pagamento della parcella per attività ad egli non consentita e, pertanto, proponendosi nei confronti del cliente e della controparte come dominus della causa (nella specie, il CNF, in considerazione della giovane età professionale dell’incolpato e della circostanza che il medesimo avesse chiesto la collaborazione, per quanto solo formale, di avvocato abilitato domiciliatario, ha ritenuto eccessiva la sanzione della sospensione per mesi due, contenendola in quella minore della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 4 maggio 2004).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza.
L’art. 22 can. II c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, deve costituire oggetto di interpretazione restrittiva, rigorosamente mirata a quei casi nei quali si è in presenza di una iniziativa giudiziaria e, parimenti, della effettiva possibilità di esperimento di quel tentativo di conciliazione che è, e resta, la ratio giustificativa della norma. Conseguentemente, va esclusa la responsabilità disciplinare dell’incolpato nell’ipotesi in cui si tratti non già di iniziative giudiziarie autonome assunte dal medesimo nei confronti di un collega, quanto piuttosto di reazioni conseguenti di iniziative in precedenza assunte da quest’ultimo (nella specie, si trattava di atti in opposizione, l’uno a sentenza dichiarativa di fallimento, l’altro a decreto ingiuntivo, nei quali l’incolpato, aveva, appunto, la veste dell’opposto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 28 febbraio 2005).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Informazioni sull’esercizio professionale – Attività di consulenza on line – Illecito deontologico – Insussistenza.
L’attivazione di un sito web per l’esercizio di consulenza on line non integra un comportamento deontologicamente rilevante, sotto il profilo dell’asserita violazione dell’art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo →, qualora esso sia idoneo a rappresentare all’utente la sostanziale identità e coincidenza tra sito e studio, in capo agli stessi professionisti, e siano altresì chiaramente differenziati prestazioni, mezzi e strumenti operativi. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 febbraio 2005).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Aggravio posizione debitoria con iniziative giudiziarie onerose e sproprorzionate – Intento emulativo – Violazione doveri probità e correttezza – Sussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, che merita la sanzione dell’avvertimento, il professionista che intraprenda un’iniziativa giudiziaria sproporzionata, in relazione alla tutela delle ragioni creditorie del proprio cliente, ed inutilmente onerosa, così pregiudicando ingiustamente la parte debitrice. Tale condotta, invero, in quanto giustificata unicamente da una finalità emulativa, ed altresì idonea ad ingenerare discredito del debitore dando luogo a dubbi sulla solvibilità dello stesso, deve ritenersi lesiva dei principi di lealtà e correttezza, cui è tenuto il professionista nei confronti non dei soli colleghi avversari ma anche delle controparti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 8 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. ITALIA), sentenza del 21 novembre 2006, n. 112
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Autonomia – Assoluzione dell’incolpato con formula piena in sede penale – Irrilevanza.
La pubblicazione della notizia dell’assoluzione del professionista con formula piena in sede penale non è idonea ad escludere la responsabilità disciplinare, laddove il C.d.O. territoriale contesti al medesimo non la violazione di norme di natura penale, bensì soltanto il discredito per la classe forense derivante dal clamore suscitato dai fatti riportati sulla stampa locale. Invero, la pubblicazione della notizia dell’assoluzione ottenuta dall’interessato, ancorché idonea a restituire a quest’ultimo credibilità ed onorabilità professionale, non cancella il clamore sull’accaduto e, anzi, reitera la diffusione del fatto che in sé pregiudica la classe forense, ai sensi dell’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica – Termine ex art. 50 del R.D.L. n. 1578/33 – Perentorietà – Esclusione.
In ossequio al costante insegnamento giurisprudenziale, il termine indicato nell’art. 50 del R.D.L. n. 1578/33, convertito in legge n. 36/34, non può essere considerato perentorio, sicché il mancato rispetto di esso non comporta alcuna conseguenza sulla legittimità della decisione assunta dal C.O.A. territoriale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Proposizione oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 50 RDL 27.11.33 n. 1578 – Inammissibilità.
Ai sensi dell’art. 50 RDL 27.11.33 n. 1578, va dichiarato inammissibile perché intempestivo, il ricorso proposto oltre i venti giorni dalla notifica della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 19 febbraio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BASSU), sentenza del 21 novembre 2006, n. 110