Va affermata la responsabilità disciplinare del professionista che, in violazione dei doveri di correttezza e probità previsti dall’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, abbia preteso dal proprio cliente analfabeta la sottoscrizione di scrittura privata recante una obbligazione di pagamento di compensi professionali non documentati con la consegna di una nota specifica, ingiustificatamente rifiutata a fronte di ripetute formali richiesta, con contestuale accettazione da parte del cliente stesso di un tasso di interesse particolarmente elevato (18 %), né giustificato dalla natura del rapporto professionale, per l’ipotesi di mancato pagamento del compenso entro il termine stabilito (nella specie, il Consiglio ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione di mesi due, in relazione alla gravità intrinseca delle violazioni ed al comportamento complessivo dell’incolpato nei confronti di un cliente scarsamente dotato di mezzi culturali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 6 ottobre 2004).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente al C.N.F. – Inammissibilità.
Ancorché il ricorso avverso le decisioni disciplinari dei Consigli territoriali, ai sensi dell’art. 50, co.2, R.d.l. n. 1578/1933, debba essere proposto al C.N.F., è altrettanto vero che esso va presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la decisione, con il corredo della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente (art. 59 co.1, R.D. n. 37/34). Deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso proposto direttamente al C.N.F., privo, tra l’altro, del corredo della decisione impugnata. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 giugno 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di verità – Indebita appropriazione di somme – Illecito – Sussistenza.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in patente violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 14 c.d.f.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo → e art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, il professionista che, previa girata con firma apocrifa, incassi un assegno non trasferibile intestato al proprio assistito dalla controparte a titolo di risarcimento del danno, trattenga la somma per oltre cinque anni ed, infine, al fine di occultare i fatti, formi, in calce alla copia dell’assegno circolare consegnato al cliente per un importo inferiore alla suddetta somma incassata, una dichiarazione di saldo a firma apocrifa del cliente stesso (nella specie, il Consiglio ha ritenuto adeguata alla gravità della condotta censurata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 giugno 2005).
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
In tema di difesa personale della parte dinanzi al C.N.F., deve ritenersi inammissibile il ricorso sottoscritto dal solo interessato praticante avvocato sprovvisto in assoluto di jus postulandi, per non essere iscritto all’albo degli avvocati al tempo della proposizione del ricorso, atteso che, in virtù della necessaria correlazione dell’art. 86 c.p.c. con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e con l’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, lo svolgimento della difesa e l’assunzione del patrocinio innanzi al Consiglio è consentita soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, e che solo eccezionalmente il ricorso al Consiglio nazionale può essere proposto dal professionista (non genericamente da un privato, non professionista perché non iscritto in alcun albo professionale) non iscritto nell’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 ottobre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 147
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
L’uso di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non è giustificabile dal fatto di aver reagito ad una eventuale aggressione processuale ricevuta, atteso che l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. invocata non trova applicazione in materia deontologica (il CNF, nella specie, attesa la condotta del collega avversario, che aveva indirizzato all’incolpato una serie di iniziative giudiziarie a carattere dilatorio e pretestuoso, ha ritenuto che tale aspetto fosse idoneo ad attenuare, da un punto di vista oggettivo, il “vulnus” e, da un punto di vista soggettivo, la volontà, così riducendo la sanzione della censura in quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 9 giugno 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Dovere di informazione.
Il comportamento del professionista che, contrariamente al vero, riferisca al cliente di avere depositato un’istanza di proroga dello sfratto entro un certo termine, integra violazione dei doveri di correttezza e diligenza, di cui il dovere di informazione, esplicitamente previsto dall’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →, è espressione (nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 24 aprile 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, avendo ricevuto al terminale del proprio studio un fax del collega avversario invece indirizzato al suo domiciliatario, non solo non si adoperi per avvertire il medesimo dell’errore trasmissivo, ma utilizzi nell’interesse del proprio cliente quanto erroneamente inviatogli proprio nel procedimento civile di opposizione monitoria promosso dalla controparte (nella specie, il Consiglio ha ritenuto congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 29 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. GRIMALDI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 144
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista privo di jus postulandi – Inammissibilità.
È inammissibile l’impugnativa del provvedimento di rigetto della domanda di reiscrizione all’Albo proposta personalmente dal ricorrente privo dello jus postulandi, in quanto non iscritto all’albo degli Avvocati, né, comunque, in possesso del requisito della iscrizione all’albo dei Cassazionisti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. GRIMALDI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 143
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario eccessivo – Violazione dei doveri di probità, dignità e decoro – Sussistenza.
Viola in maniera irrimediabile il precetto dell’art. 43 c.d., oltre ad integrare latamente la violazione dei più generali principi sanciti dagli artt. 5 e 6 dello stesso codice, il professionista che, a fronte della brevissima durata dell’incarico e della limitata gravità e complessità delle questioni trattate, richieda al cliente compensi eccessivi ed anche sproporzionati, sia rispetto alle previsioni della tariffa forense sia alla natura e all’entità delle prestazioni effettivamente svolte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 20 maggio 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Omessa costituzione di parte civile – Decorrenza del termine.
Atteso che il termine di prescrizione per le violazioni riguardanti fatti che si protraggono nel tempo decorre dal momento della cessazione del comportamento negativo, nel caso in cui il contegno censurato consiste nella ingiustificata inosservanza, da parte dell’incolpato, del dovere professionale ex art. 38 c.d.f di compiere gli atti inerenti al mandato di costituirsi parte civile in un processo penale, l’omissione disciplinarmente rilevante (mancata costituzione di parte civile) deve ritenersi esaurita nel momento in cui la sentenza di patteggiamento diviene irrevocabile. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 19 novembre 2003).