Deve ritenersi del tutto inammissibile sotto il profilo deontologico, poiché connotata da imprudenza, dal conflitto di interessi e dal dispregio delle regole dell’autonomia, la condotta del professionista che, in costanza di mandato professionale ricevuto dal proprio cliente al fine di assisterlo nelle trattative per la compravendita di beni immobili, induca il medesimo alla consegna del prezzo concordato per l’acquisto, dichiarando, contrariamente al vero, di conoscere della materiale esistenza delle garanzie pretese dal cliente stesso ai fini del pagamento del prezzo, e rilasciando propria personale garanzia di restituzione dell’importo successivamente non onorata. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 12 luglio 2004).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la stampa – Dovere di riservatezza.
Viola il dovere di riservatezza proprio della professione forense (art. 9 c.d.f.Art. 9 cod. prev. – Dovere di segretezza e riservatezza.È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia ven…Leggi il testo completo →), nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti (art.18 c.d.f.), il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale, divulghi il contenuto di una sua lettera inviata alla controparte per conto dei propri assistiti.
Integra, altresì, violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, proprî della professione forense, il professionista che, in ordine al contenuto della predetta missiva, renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale, utilizzando in tal modo, per la tutela degli interessi dei propri assistiti, strumenti diversi da quelli previsti dall’ordinamento, quali la divulgazione alla stampa di censure e critiche al comportamento della controparte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 6 giugno 2005). -
Avvocato – Norme deontologiche – Arbitrato – Dovere di lealtà e correttezza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile, ai sensi degli att. 55 c.d.f., il professionista che, nominato in sede contrattuale arbitro unico, pur formalmente sfiduciato da una delle parti non rinunci all’incarico ricevuto e, anzi, dia corso al procedimento arbitrale emettendo il relativo lodo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Crema, 1 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. GRIMALDI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 138
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Necessità apertura procedimento disciplinare – Esclusione – Discrezionalità C.O.A. – Esercizio.
La sospensione dall’esercizio della professione, disciplinata dall’art. 43, r.d.l. n. 1578/1933, nel testo novellato dall’art. 4 della legge n. 91/71, rappresenta, per costante insegnamento giurisprudenziale, la necessità ed opportunità di salvaguardare l’ordine forense dalla menomazione di prestigio che dal solo fatto dell’assoggettamento dell’incolpato al procedimento penale per determinati reati o comportamenti può derivare all’intera categoria. Essa, pertanto, non è una forma di sanzione disciplinare, come tale suscettibile di applicazione soltanto dopo il procedimento disciplinare, ma costituisce, al contrario, un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa non giurisdizionale a carattere provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare, e che viene adottata dal C.O.A. nella sua piena discrezionalità, al fine di tutelare sé stesso ed i terzi in genere dal pericolo derivante dall’esercizio della professione forense da parte di chi, allo stato, non si trovi in possesso di quei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quella funzione di pubblico interesse. In altri termini, con la sospensione cautelare non si presume mai la colpevolezza del giudicabile ma si realizzano soltanto le garanzie per l’ipotesi che, nella competente sede, la colpevolezza venga accertata e definitivamente dichiarata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 7 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BONZO), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 137
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Valutazione fondatezza imputazioni oggetto del giudizio penale – Necessità – Esclusione.
La sospensione cautelare dall’esercizio della professione, avendo il suo normale presupposto nella semplice emanazione di un mandato o ordine di comparizione e, a fortiori, in ogni provvedimento più grave, richiede unicamente una valutazione della gravità delle imputazioni mosse al professionista, prescindendo dalla valutazione della fondatezza delle stesse che, invece, deve formare oggetto del giudizio penale ed eventualmente del successivo giudizio disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 7 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BONZO), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 137
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti.
In presenza di un’oggettiva sussistenza del fumus, del clamore suscitato nella pubblica opinione e della tipologia del reato particolarmente incidente sull’affidabilità dell’avvocato, deve ritenersi legittima la sospensione cautelare deliberata dal C.d.O. locale, qualora il professionista venga riconosciuto colpevole del reato di truffa aggravata ai danni di un proprio cliente e la stampa locale e nazionale dia alla notizia ampia diffusione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 7 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BONZO), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 137
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Patrocinio difensore non iscritto all’Albo speciale dei Cassazionisti – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso proposto mediante il patrocinio di un difensore non iscritto all’albo speciale dei Cassazionisti al momento del relativo deposito, atteso che il requisito della iscrizione nel suddetto albo è previsto come condizione per potere difendere dinanzi al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 18 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. GRIMALDI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 136
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Domanda di reiscrizione – Valutazione dei requisiti.
Ai fini dell’accoglimento della domanda di reiscrizione a seguito di cancellazione la legge non prevede alcuna condizione temporale, ancorché al Consiglio dell’Ordine competente spetti comunque l’accertamento dei requisiti sostanziali, occorrendo all’uopo, come la giurisprudenza disciplinare ha più volte affermato al riguardo, la prova dell’effettivo riacquisto della dignità e probità proprie della professione forense da parte dell’interessato (nella specie, il CNF ha condiviso la valutazione del Consiglio locale che respinto la richiesta di reiscrizione depositata nove mesi dopo il provvedimento di cancellazione per il periodo di un anno, e quindi prima che decorresse interamente il tempo della misura interdittiva, ritenendo altresì carente nel ricorrente il requisito della condotta specchiatissima ed illibata). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 27 settembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 5 dicembre 2006, n. 135
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, costituito quale procuratore e difensore dell’opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un condominio, si costituisca successivamente anche nell’interesse di quest’ultimo, venendo così a rivestire contemporaneamente la figura di difensore dell’opponente e dell’opposto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 23 gennaio 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Iniziative giudiziarie contro ex cliente – Uso di elementi noti in virtù del precedente mandato – Illecito.
Costituisce illecito disciplinare il comportamento del professionista che, appena dismesso il mandato, si accanisca nei confronti dell’ex cliente con denunzie-querele e con richieste di misure cautelari in sede penale ed in sede civile, utilizzando elementi a lui noti in virtù del precedente mandato e senza il benché minimo riguardo anche sul piano dei normali rapporti umani, con l’aggravante, inoltre, dell’assenza di qualsiasi, sia pur debole, indizio circa il periculum in mora. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 23 gennaio 1999).